Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2024, n. 1705
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Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M PI Presidente dott. S L Giudice rel. ed est. dott. R S Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1204/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) e Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. A C
- ricorrenti - e con l'intervento del P.M. in sede (parere favorevole in data 18.6.2024) –
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30.4.2024, con l'adesione dei figli maggiorenni Parte_1
e chiedeva la riduzione (ad € 150,00) del contributo al Parte_2 Parte_3 mantenimento dei predetti due figli, pari ad € 300,00 al mese, posto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1320/2016 del 12.12.2016, che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e . CP_1
A sostegno della domanda, allegava i seguenti giustificati motivi Parte_1 sopravvenuti:
- i figli e non più studenti, erano occupati saltuariamente in attività Pt_2 Parte_3 lavorative che li rendevano, seppur parzialmente, economicamente autosufficienti;
- erano mutate le condizioni economiche del ricorrente, in quanto ormai in pensione e, quindi, percettore di un reddito inferiore, pari a circa 8.000,00 euro
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