Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 33097/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
IE TA, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Messina presso lo
studio dell'avv. Marco Iacono, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di
citazione;
OPPONENTE
contro
MA TI, residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale
in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' opponente: Voglia il Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, revocare il
decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023 RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il
28/06/2023, notificato il 06/07/2023, statuendo comunque come nessuna somma sia dovuta dalla Sig.ra
ZA alla Sig.ra AT per le causali di cui in ricorso.
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le
domande dell'opponente perché tutte infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente
determinata in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali
espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora NG
AT la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito
rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del
finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
pagina 2 di 14
2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora NG AT versava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33097 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
IE TA, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Messina presso lo
studio dell'avv. Marco Iacono, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di
citazione;
OPPONENTE
contro
MA TI, residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale
in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' opponente: Voglia il Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, revocare il
decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023 RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il
28/06/2023, notificato il 06/07/2023, statuendo comunque come nessuna somma sia dovuta dalla Sig.ra
ZA alla Sig.ra AT per le causali di cui in ricorso.
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le
domande dell'opponente perché tutte infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. l'odierna opponente al pagamento di una somma equitativamente
determinata in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali
espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora NG
AT la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito
rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del
finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
pagina 2 di 14
2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora NG AT versava
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