Trib. Frosinone, sentenza 13/05/2024, n. 905

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 13/05/2024, n. 905
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 905
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. M L, all'udienza del 10.4.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per
l'anno 2021, al numero 3042, promossa con domanda depositata in data
8.10.2021 da
in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 elett.te dom.ta in Frosinone, Largo Aonio Paleario n.7, presso lo studio dell'Avv. G P, dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta delega a margine del ricorso
- opponente - contro
, in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. M V per delega in atti e con lui elettivamente domiciliata a Frosinone, in Piazza Caduti di Via Fani
n.18
- opposto -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024, la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione
[...] di Giudice del Lavoro, la deducendo che: 1) era stato Controparte_1 notificato all'opponente, in data 29.7.2021, un decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Frosinone in data 27.7.2021 con il quale era stato intimato alla società il pagamento della somma di €.22.253,82, oltre interessi e spese legali per €.561,50, unitamente all'atto di precetto per €.23.232,12, in favore della del , per l'asserito mancato pagamento di CP_1 CP_1 accantonamenti dovuti ad alcuni dipendenti, relativi al periodo da aprile
2020 a dicembre 2020 e per maggiorazioni contributive calcolate al
7.7.2021;
2) il decreto ingiuntivo opposto andava revocato, per
l'insussistenza del preteso credito, avendo la società versato direttamente la complessiva somma di €.12.195,00 ai lavoratori Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Persona_1 Persona_2
Su queste premesse, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “in via preliminare sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo l'odierno opponente versato direttamente ai lavoratori la complessiva somma di € 12.195,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.

Regolarmente notificati ricorso e decreto di comparizione delle parti, la
Cassa convenuta si è costituita in giudizio, instando per il rigetto dell'opposizione, con conferma integrale del decreto ingiuntivo, in quanto: 1) le somme che sarebbero state corrisposte direttamente ai lavoratori a titolo di “anticipazione ” erano nettamente inferiori alle somme Parte_8 effettivamente dovute alla del e - per quanto riguardava CP_1 CP_1 il lavoratore - erano anche relative al periodo da Parte_4 settembre 2020 a marzo 2021, diverso rispetto a quello del decreto ingiuntivo opposto;
2) l'opposizione aveva ad oggetto solo una parte del
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credito, asserendo la di aver effettuato un Controparte_2 pagamento complessivo di €.12.195,00, in favore di alcuni lavoratori, a fronte di un debito pari a €.22.253,82 nei confronti della CP_1
;
3) in ogni caso, i contributi previdenziali dovevano necessariamente
[...] essere versati alla e l'eventuale versamento delle somme Pt_8 corrispondenti ai lavoratori non liberava assolutamente il datore di lavoro;
4) nel merito dei presunti pagamenti, vi era totale incertezza - nei bonifici depositati da controparte - dell'imputazione dei dedotti pagamenti ai versamenti alla ;
5) un solo dipendente risultava aver sottoscritto una Pt_8 dichiarazione liberatoria relativa ai versamenti alla . Pt_8
Nel corso del giudizio, la difesa attorea ha precisato che l'effettivo versamento ai lavoratori delle somme dovute alla si ricavava dalle Pt_8 buste paga quietanzate prodotte in atti, mentre parte convenuta ha dedotto
l'irrilevanza dei versamenti effettuati direttamente ai lavoratori, che sarebbero ammissibili soltanto a seguito della cancellazione dell'iscrizione della società dalla . CP_1
All'udienza del 20.3.2024, l'Avv. G P ha dichiarato di aver rinunciato all'incarico, come da comunicazione inviata alla società ricorrente,
e ha chiesto il rinvio della causa per consentire a parte ricorrente di nominare un nuovo difensore;
per parte resistente, l'Avv. M
V ha chiesto di dichiarare la decadenza di parte ricorrente dalla disposta prova per testi.
All'udienza del 10.4.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, il solo procuratore di parte convenuta ha discusso la causa, che
è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione merita solo parziale accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Va osservato che la ha chiesto, con il decreto CP_1 CP_1
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ingiuntivo opposto nel presente giudizio, il pagamento da parte della della complessiva somma di €.22.253,82, per Parte_1 accantonamenti dovuti per le prestazioni di natura retributiva (ferie e tredicesima mensilità) e per T.F.R., nonché per contributi spettanti in favore di alcuni dipendenti, relativamente al periodo da aprile 2020 a dicembre
2020.
L'opponente non ha contestato l'ammontare complessivo del debito maturato in favore della per il periodo oggetto del decreto monitorio, Pt_8 ma ha dedotto di aver versato direttamente la complessiva somma di
€.12.195,00 ai lavoratori , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_1
A comprova dell'assunto la ricorrente ha però depositato Persona_2 soltanto copie di buste paga che non risultano sottoscritte per ricezione e quietanza da parte dei lavoratori ed elenchi predisposti dalla stessa società di asseriti bonifici fatti in favore di alcuni dipendenti, per i quali non risulta certa l'imputazione dei dedotti pagamenti ai versamenti dovuti alla pe Pt_8 ril periodo oggetto di causa. A ciò si aggiunga che la ricorrente è decaduta dalla prova per testi, ammessa proprio al fine di comprovare l'avvenuto pagamento ai lavoratori delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Solo il dipendente risulta aver sottoscritto una Parte_4 dichiarazione liberatoria relativa ai versamenti dovuti alla per il Pt_8 periodo da settembre 2020 a marzo 2021, in misura di €.1.205,00.
Deve allora ritenersi che l'opponente – in relazione ai titoli di cui al ricorso monitorio - ha comprovato l'avvenuto pagamento direttamente ad un suo dipendente soltanto della predetta somma di €.1.205,00.
Per l'effetto, l'opponente va condannato a pagare alla convenuta la differenza tra la somma ingiunta di €.22.253,82 e la predetta somma, e quindi la somma di €.21.048,82, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo. Correlativamente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, recante n.370/2021, emesso in data
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27.7.2021 dal Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto recante l'ordine di pagamento di una somma superiore.
La correttezza della predetta conclusione - che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla convenuta con il decreto Pt_8 ingiuntivo opposto dando rilievo al pagamento diretto effettuato in favore di un lavoratore, per una posizione nella quale si è registrato l'inadempimento dell'opponente rispetto all'obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie - si giustifica alla luce dell'orientamento espresso al riguardo dalla Suprema Corte di Cassazione.
Invero La Cassazione (sentenze n. 949/2021;
n.10782/2020;
n.10140/ 2014)
ha avuto modo di affermare che:
- l'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e Parte_8 festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi;

- ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore,
e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione;

- Cass. n.10140 del 2014 ha pure osservato che "l'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Org_1
è arrivato poi secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma
10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad
5 esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi";

- tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, che versano gli accantonamenti, per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori);
ne discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Parte_8 quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;

- poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 c.c. e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), la stessa non Pt_8 diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003;
Cass. n. 16014/2006)
;

- dunque, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha
l'obbligo di versare alla , e per il fatto che l'obbligazione della Parte_8
non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì Parte_8 solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datore, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la ha Pt_8
l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di
Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto - come avvenuto nel caso di specie - all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018);

- è corretta quindi la sentenza che ritenga parzialmente insussistente il credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo opposto Parte_8
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dovendosi dare rilievo al pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è registrato l'inadempimento rispetto all'obbligo di accantonare le somme destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie, senza la possibilità di estensione di tale effetto rispetto all'obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della ;
Pt_8
- non induce a diversa conclusione la tesi che l'art.1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del
C.C.N.L. per le imprese edili, all'art. 36, lett. b, laddove si afferma che "con la iscrizione alla i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del Parte_8 presente contratto collettivo nazionale di lavoro";

- in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla , non contiene alcuna volontà - Parte_8 neanche implicita - di deroga rispetto alla normativa codicìstica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall'art. 1270 c.c., comma 1, ne offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull'istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fatto propria in modo consolidato;

- per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art.
1270, comma 1) e ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega;
tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno 2008, e viene conferita a prima della corresponsione ai Parte_8 lavoratori interessati delle medesime prestazioni retributive.
Per le svolte ragioni, l'opponente va condannato a pagare alla convenuta la somma di €.21.048,82, oltre accessori, pari alla differenza tra la somma
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ingiunta di €.22.253,82 e la somma di €.1.205,00 che l'opponente – in relazione ai titoli di cui al ricorso monitorio - ha comprovato di aver pagato direttamente ad un suo dipendente soltanto. Correlativamente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, recante n.370/2021.
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr, ex plurimis, Cass.
n.15916/2021, n.17854/2020;
n.16431/2019)
, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione
è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n.30592/2017).
La struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (cfr. Cass. n.17854/2020 e n.18125/2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n.26918/2018;
Cass. n.1572/ 2018).

In applicazione dei richiamati principi, le spese del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/10, mentre la residua parte va posta a carico della parte opponente, che è risultata debitrice della convenuta per una somma pari a circa 19/20 di quella pretesa dalla in sede monitoria. Le spese sono liquidate in base ai parametri Pt_8 posti dal D.M. n.147/2022.
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