Trib. Taranto, sentenza 08/10/2024, n. 2440
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649 del R.G. 2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Mattia Manigrasso Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Ciro Antonio Quaranta Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 13-6-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale. Il Pubblico Ministero
concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29-1-2020, , premesso di aver contratto in data 28-7-1997 Parte_1
matrimonio in Grottaglie con , dal quale erano nati i figli il 1-12- Controparte_1 Per_1
1999, e il 16-2-2005, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che il CP_1
rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento poco rispettoso del in suo CP_1
confronto, e che la convivenza era già cessata nel settembre 2018;
aggiungeva di essere operatrice
socio sanitaria con un reddito di € 5970 circa, e che il coniuge era dipendente del Ministero degli
Interni quale appartenente alla Polizia di Stato;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale di
proprietà del e la liquidazione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli, oltre al 100% CP_1
delle spese straordinarie di mantenimento della primogenita studentessa universitaria in Per_1
Roma, nonché pronunciarsi i provvedimenti in tema di affido e diritto di visita paterno riguardo al
secondogenito.
Si costituiva contestando le affermazioni avverse, e deducendo che la Controparte_1
ricorrente in quanto autosufficiente non aveva diritto all'erogazione dell'assegno richiesto per lei;
il
divario retributivo si annullava pagando egli € 400 per mutuo acquisto casa,400 per altro prestito oltre
a varie spese che elencava, per un importo totale di € 1935,mentre la ricorrente aveva piena
disponibilità del suo salario di € 600;
chiedeva disporsi assegnazione della casa coniugale alla
ricorrente con relativi oneri di utenze e servizi comunali a suo carico, assegno per il mantenimento
del figlio , da affidarsi congiuntamente, di € 200,e disporsi a carico della moglie assegno CP_1
di € 200 per concorso al mantenimento delle spese ordinarie e straordinarie della figlia universitaria
Per_1
Il 15-7-2020 erano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il giudice
istruttore;
era posto a carico del assegno di concorso al mantenimento della moglie per € 100 CP_1
Per_
,della figlia per € 400 e del figlio per € 250,il tutto a decorrere dal mese di luglio CP_1
mantenimento per entrambi i figli.
Rimessa dinanzi all'istruttore la causa ha avuto istruttoria mediante prova per interpello e per
testimoni e produzione di documenti.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va pronunciata separazione tra le parti
per fatti oggettivi, emergendo comunque dalle affermazioni di entrambe il consolidato venir meno
dell'affectio coniugalis ,in un contesto di reciproche incomprensioni, e la definitiva intollerabilità
della convivenza, peraltro cessata da lungo tempo.
Non è a provvedere in ordine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 649 del R.G. 2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Mattia Manigrasso Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Ciro Antonio Quaranta Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 13-6-2024 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale. Il Pubblico Ministero
concludeva come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29-1-2020, , premesso di aver contratto in data 28-7-1997 Parte_1
matrimonio in Grottaglie con , dal quale erano nati i figli il 1-12- Controparte_1 Per_1
1999, e il 16-2-2005, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che il CP_1
rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento poco rispettoso del in suo CP_1
confronto, e che la convivenza era già cessata nel settembre 2018;
aggiungeva di essere operatrice
socio sanitaria con un reddito di € 5970 circa, e che il coniuge era dipendente del Ministero degli
Interni quale appartenente alla Polizia di Stato;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale di
proprietà del e la liquidazione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli, oltre al 100% CP_1
delle spese straordinarie di mantenimento della primogenita studentessa universitaria in Per_1
Roma, nonché pronunciarsi i provvedimenti in tema di affido e diritto di visita paterno riguardo al
secondogenito.
Si costituiva contestando le affermazioni avverse, e deducendo che la Controparte_1
ricorrente in quanto autosufficiente non aveva diritto all'erogazione dell'assegno richiesto per lei;
il
divario retributivo si annullava pagando egli € 400 per mutuo acquisto casa,400 per altro prestito oltre
a varie spese che elencava, per un importo totale di € 1935,mentre la ricorrente aveva piena
disponibilità del suo salario di € 600;
chiedeva disporsi assegnazione della casa coniugale alla
ricorrente con relativi oneri di utenze e servizi comunali a suo carico, assegno per il mantenimento
del figlio , da affidarsi congiuntamente, di € 200,e disporsi a carico della moglie assegno CP_1
di € 200 per concorso al mantenimento delle spese ordinarie e straordinarie della figlia universitaria
Per_1
Il 15-7-2020 erano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il giudice
istruttore;
era posto a carico del assegno di concorso al mantenimento della moglie per € 100 CP_1
Per_
,della figlia per € 400 e del figlio per € 250,il tutto a decorrere dal mese di luglio CP_1
mantenimento per entrambi i figli.
Rimessa dinanzi all'istruttore la causa ha avuto istruttoria mediante prova per interpello e per
testimoni e produzione di documenti.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va pronunciata separazione tra le parti
per fatti oggettivi, emergendo comunque dalle affermazioni di entrambe il consolidato venir meno
dell'affectio coniugalis ,in un contesto di reciproche incomprensioni, e la definitiva intollerabilità
della convivenza, peraltro cessata da lungo tempo.
Non è a provvedere in ordine
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