Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2024, n. 1408
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 197/2024 R.G.
TRA
NUDO GINO, con Avv. Salvatore Francesco Panza ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.1.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato assente dal lavoro nel periodo 08/06/2023 – 22/06/2023 permanendo in stato di malattia fino al
12/09/2023, esponeva che sul certificato medico telematico trasmesso all'INPS relativo al periodo 08/06/2023 – 22/06/2023 era stato indicato quale indirizzo di residenza quello di “C.da Varrolate 26 Rose 87040 CS” ma che con nota del
30/08/2023 l'Istituto aveva comunicato il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia, in quanto risultava una “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia”.
Contestava la determinazione dell'Istituto assumendo la correttezza dell'indirizzo indicato e, in esito alla reiezione del ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede chiedendo “[…] Accertare e dichiarare per
1 tutti i motivi esposti in narrativa che il ricorrente ha diritto a percepire
l'indennità di malattia e, di conseguenza, annullare/rendere nullo e/o inefficace la delibera di reiezione n. 2334387 del 19/12/2023 pronunciata dal Comitato
Provinciale dell'INPS e ogni altro atto ad esso prodromico e/o consequenziale;
- Per l'ulteriore effetto, condannare l'INPS a versare le somme dovute, anche relativamente a ratei arretrati, per la liquidazione della predetta prestazione
[..].
Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità/improponibilità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 197/2024 R.G.
TRA
NUDO GINO, con Avv. Salvatore Francesco Panza ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.1.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato assente dal lavoro nel periodo 08/06/2023 – 22/06/2023 permanendo in stato di malattia fino al
12/09/2023, esponeva che sul certificato medico telematico trasmesso all'INPS relativo al periodo 08/06/2023 – 22/06/2023 era stato indicato quale indirizzo di residenza quello di “C.da Varrolate 26 Rose 87040 CS” ma che con nota del
30/08/2023 l'Istituto aveva comunicato il mancato riconoscimento dell'indennità di malattia, in quanto risultava una “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia”.
Contestava la determinazione dell'Istituto assumendo la correttezza dell'indirizzo indicato e, in esito alla reiezione del ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede chiedendo “[…] Accertare e dichiarare per
1 tutti i motivi esposti in narrativa che il ricorrente ha diritto a percepire
l'indennità di malattia e, di conseguenza, annullare/rendere nullo e/o inefficace la delibera di reiezione n. 2334387 del 19/12/2023 pronunciata dal Comitato
Provinciale dell'INPS e ogni altro atto ad esso prodromico e/o consequenziale;
- Per l'ulteriore effetto, condannare l'INPS a versare le somme dovute, anche relativamente a ratei arretrati, per la liquidazione della predetta prestazione
[..].
Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità/improponibilità della domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva
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