Trib. Enna, sentenza 12/03/2025, n. 214
TRIB Enna
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 1729/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1729/2022 R.G. promossa da
AI SA elettivamente domiciliata in Pietraperzia nella Via Barone Michele Tortorici
n. 75, presso lo studio dell'avv.to G.M.E. Di Blasi, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 22.11.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni 2018, 2019 e 2020 alle dipendenze della azienda agricola SEGGIO
FRUIT SRLS; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per gli anni in questione. Lamentava che l'INPS in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la restituzione delle somme erogate a tale titolo.
Avversava pertanto AVVERSO AVVISO DI ADDEBITO N. 2800.11/04/2022.0053330, N.
2800.11/04/2022.0053331 e N. 2800.11/04/2022.0053332 E REIEZIONE DELLA INDENNITÀ
DI MALATTIA N. A787544 DEL 04/01/2021, N. A787548 DEL 08/02/2021, N. A894686 DEL
16/04/2021, N. A398594 DEL 02/01/2020, N. A436725 DEL 21/02/2020, N. A549775 DEL
05/05/2020, N. A66553 DEL 19/02/2019 E N. A44138 DEL 31/12/2018;
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L'INPS nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell'INPS), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un
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