Trib. Mantova, sentenza 26/03/2024, n. 81
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Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 802/2023
Oggi 26/03/2024 innanzi al giudice dott. ssa S G sono comparsi:
Per , + 3 l'avv.to/gli avv.ti C G in presenza Parte_1
Per 4 essuno Controparte_1
Per la CONGREGAZIONE delle l'avv. B M Parte_2
e la dott.ssa G P ai fini della pratica forense
Per il l'avv. S P Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. C fa presente che l'importo oggetto della domanda di condanna al pagamento al fondo puo' essere agevolmente calcolato in base alle buste paga in atti in complessivi euro 4.464,94 tenendo conto dei due accrediti effettivamente registrati dal fondo sulla posizione della Org_1
come da documento prodotto dal stesso. Chiede pertanto di modificare le conclusioni CP_2
rassegnate dalla ricorrente nei termini di cui alla odierna rettifica . Org_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
pag. 1 RG . n. 802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni C Parte_5
RICORRENTI contro
4 Controparte_1
CONTUMACE
CONGREGAZIONE rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_2 Parte_6
Matteo Barone
( Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Controparte_2
Soci e Dipendenti, delle e per i Lavoratori dipendenti addetti ai lavori di Organizzazione_2 sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria) difesa e rappresentata dall' avv. Simona
Palone
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 conveniva la 4 Parte_1 [...]
e la Controparte_1 [...]
per sentirle Controparte_3
condannare , in via solidale fra loro , al pagamento della somma lorda di euro 10.058,84 a titolo a titolo di differenze retributive .
pag. 2
Il procuratore della parte ricorrente esponeva: che ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Parte_1 [...]
dal 03.08.2021 al 31.03.2023 con contratto di lavoro subordinato Organizzazione_3
con la qualifica di o.s.s. livello C2 part-time al 73,68%, dapprima con Organizzazione_4
contratto di lavoro a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato dal mese di agosto
2022 ;che l'intera prestazione di lavoro della sig.ra è stata eseguita nell'ambito dell'appalto Parte_1
in essere tra la datrice di lavoro e la Controparte_3
presso la Casa di Maria Immacolata in Mantova, Via Dosso del Corso n. 14 ;
[...]
che L ha omesso il pagamento della busta paga di marzo 2023 della ricorrente
Org_5 comprensiva di competenze di fine rapporto e TFR per un totale competenze di € 8.773,48 equivalente a una somma netta di € 5.923,98 ;
che 4 L, a decorrere dal mese di agosto 2022 a seguito della trasformazione del
Org_5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha provveduto all'iscrizione della lavoratrice all'assistenza sanitaria integrativa , né ha provveduto al conseguente versamento di € 5 mensili in favore della lavoratrice ai sensi dell'art. 87 CCNL applicato ;
che 4 L ha omesso il pagamento in favore della lavoratrice ricorrente delle ultime due
Org_5 rate del premio mitigazione covid previsto all'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023 per un totale di € 73,68;
che L non ha corrisposto alla lavoratrice ricorrente l'indennità sostitutiva del
Org_5
preavviso a fronte del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente diritto della ricorrente al pagamento della suddetta indennità per € 1.171,68 .
Tanto premesso rilevava che il credito retributivo della sig.ra risulta per buona parte Parte_1
certo, liquido ed esigibile, dimostrato dalla busta paga di marzo 2023 consegnata dal datore di lavoro Org_5
L e che le ulteriori voci pretese trovano il loro fondamento normativo nell'art. 87 del CCNL
Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2017-
2019 del 21.05.2019 e nell'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023
Deduceva inoltre che la lavoratrice è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data
31.03.2023, senza il preavviso dovuto ai sensi dell'art. 2118c.c. e che la relativa indennità sostitutiva non è stata conteggiata nella busta paga di marzo 2023 comprensiva delle competenze di fine rapporto
pag. 3
Invocava infine la responsabilità solidale ex art 29 D. Lgs. 276/2003 della committente e rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso ed in conseguenza:
1) Accertare che la sig.ra è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
di: Organizzazione_3
- € 8.773,48 lordi di cui alla busta paga di marzo 2023;
- € 40,00 ai sensi dell'art. 87 del CCNL Cooperative Sociali a titolo di retribuzione per la mancata iscrizione a piani di assistenza sanitaria integrativa;
- € 73,68 lordi a titolo di mancato pagamento del premio mitigazione covid;
- € 1.171,68 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;di conseguenza condannare al pagamento in favore Organizzazione_3 della ricorrente della somma lorda di € 10.058,84, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Accertare che la prestazione di lavoro subordinato svolta dalla sig.ra nel Parte_1
periodo 03.08.2021-31.03.2023 alle dipendenze di è Organizzazione_3 stata eseguita nell'ambito di un appalto avente la Controparte_3
quale committente, e di conseguenza condannare la suddetta ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per la prestazione di lavoro subordinato svolta dal
03.08.2021 al 31.03.2023 per una somma lorda di € 10.058,84, o per la maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) Con condanna delle resistenti in solido tra loro alla corresponsione delle spese di lite e dei compensi professionali con distrazione in favore dell'avvocato distrattario come da procura agli atti.
Si costituiva ritualmente la convenuta contestando la fondatezza del ricorso . CP_3
In punto di fatto il procuratore della convenuta rilevava che le unità locali della CP_3 sono 19, di cui 15 riconducibili all'attività di istruzione e 4 sdestinate a case per ferie e che
[...]
dove prestava la propria opera la lavoratrice a far data dal 26/04/2019, Controparte_4
come altre presenti sul territorio, è una casa privata, ossia una comunità senza scopo di lucro, all'interno della quale vengono esclusivamente curate ed assistite le suore più anziane della
;Controparte_3
che essendo la un ente ecclesiastico non può in alcun Controparte_3
modo essere considerato imprenditore ai sensi dell'art. 29 del Dlg n. 276/2003.
pag. 4
Tanto premesso , a sostegno della tesi propugnata dell'esonero da responsabilità solidale, invocava la Legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 , la Legge n. 222 del 1985 nonché l'art. 149 Tuir.
Concludeva che la congregazione convenuta , non esercitando attività d'impresa ovvero, quale
"datore di lavoro" e non servendosi delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale, non potrà essere dichiarata responsabile solidale ex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276 del 2003.
In via subordinata rilevava che il committente risponde solidalmente ed esclusivamente dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori dell'appaltatore, con la conseguenza che dovrebbero essere comunque escluse dal perimetro della responsabilità solidale tutte quelle voci non strettamente retributive, ma indennitarie e/o risarcitorie a vario titolo spettanti ai lavoratori dell'appaltatore.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale per tutte le motivazioni indicate in memoria rigettare le avversarie domande nei confronti della resistente, perché infondate in fatto ed in diritto. Spese di causa rifuse, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
La cooperativa convenuta non si costituiva e pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , veniva dichiarata contumace .
Con successivi ricorsi , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
proponevano analoghe domande chiedendo la condanna delle due società convenute al pagamento
, rispettivamente, delle seguenti somme a titolo di differenze retributive : euro 10.515,82, euro
5.154,12 e euro 5.335,01. conveniva in giudizio anche il per sentire Parte_5 CP_2 Controparte_2
condannare la due convenute al pagamento delle quote di TFR non corrisposte .
Il procuratore della esponeva che la lavoratrice ha comunicato , a decorrere dalla data di Org_1 assunzione alle dipendenze di , l'adesione al Org_6 Controparte_2
e ha delegato il datore di lavoro al versamento delle quote del trattamento di fine
[...]
rapporto maturate mensilmente e che quest'ultimo ha omesso il versamento delle quote mensili di
TFR maturate dalla sig.ra per tutta la durata del rapporto di lavoro, per un importo Org_1 complessivo di € 4.614,76, come risultante dall'indicazione delle quote di TFR maturate indicati nelle relative buste paga e dai conteggi elaborati dall'ufficio vertenze della di Mantova. CP_5
Aggiungeva che sussistono interesse ad agire e legittimazione ad agire in capo alla lavoratrice per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Previdenza Complementare poiché dalla scelta di destinazione del TFR effettuata ex D. Lgs. 252/2005 discende un rapporto di delegazione di
pag. 5
pagamento che obbliga il datore di lavoro a effettuare i versamenti in favore del Fondo di
Previdenza Complementare per conto del lavoratore .
Si costituiva ritualmente riassumendo preliminarmente la specifica Controparte_2
disciplina sul funzionamento del Fondo pensione e confermando che la ricorrente, in data
1/07/2007, aveva aderito tacitamente (ex D.M. 30/01/2007 e legge n. 296/2006) al Org_7
(ora ), finanziato con il versamento del 100% del TFR
[...] Controparte_2
Il procuratore del fondo convenuto rilevava , in estrema sintesi , che l'importo presente nelle distinte di contribuzione prive di bonifico per il periodo 01/05/2019-30/04/23 corrisponde a €
4.213,82, di poco inferiore a quanto indicato nel ricorso pari a € 4.614,76
Aggiungeva che permangono, ad oggi, le anomalie contributive riferite al periodo da aprile 2019 a marzo 2022 e da giugno 2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (giugno 2023);che il
Fondo aveva invitato l'azienda a regolarizzare le anomalie contributive verificatesi nei confronti dei propri dipendenti, compresa la posizione della ricorrente, ma invano e che successivamente alla predetta pec così come a seguito della notifica del ricorso, e sino ad oggi, alcun importo risulta pervenuto al fondo pensione Previdenza Cooperativa dall'odierna convenuta per il saldo delle anomalie contributive rilevate sulla posizione della ricorrente per il periodo e per i titoli per cui è causa.
Deduceva che la ricorrente ha pertanto diritto al versamento degli importi maturati e non avendo riscattato la posizione accantonata presso rimane il destinatario degli Controparte_2
importi che verranno riconosciuti come dovuti ad esito del presente giudizio.
Rassegnava le seguenti conclusioni : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: Nel merito, previo accertamento e declaratoria degli importi effettivamente dovuti dalla società 4 L in favore della Org_5
ricorrente, dichiarare il Fondo pensione PREVIDENZA COOPERATIVA tenuto a ricevere e attribuire sulla posizione della Sig. ra gli importi che verranno accertati e Parte_5
corrisposti ad esito del presente giudizio, al fine di consentire la gestione delle risorse in funzione della completa erogazione delle prestazioni di previdenza complementare alla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge (IVA e CPA) e spese forfettarie (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha anticipate.
I 4 procedimenti venivano riuniti ex art. 274 c.p,c. e 151 d.a. c.p.c. e la causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Andrà premesso che la gran parte del petitum è fondato sulle buste paghe in atti la cui efficacia probatoria non è stata minimamente messa in discussione nella presente causa .
pag. 6
Vi è da aggiungere che né la società datrice di lavoro , né la committente hanno allegato e, tanto meno , provato come era loro onere, di aver erogato alle lavoratrici le somme portate dai cedolini paga prodotti dalle convenute .
Pure le altre voci retributive pretese sono provate e dovute in quanto trovano il loro fondamento nelle norme collettive pacificamente applicabili ai rapporti di lavoro per cui è causa .
L'art. 87 del CCNL DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO “ prevede : “il CCNL
2010-2012 , le parti hanno convenuto di introdurre all'interno del settore della cooperazione sociale l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell'impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo”
E' pacifico che la società datrice di lavoro non ha erogato il suddetto contributo e , pertanto , deve essere condannata al versamento dello stesso in favore delle quattro lavoratrici.
L'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023 prevede il pagamento di un c.d. “premio mitigazione covid” con pagamento in tre rate nel corso dell'anno 2022 per l'importo complessivo di € 150,00 rapportato alla percentuale di orario di lavoro part-time.
E' pacifico che ha omesso il pagamento delle ultime due rate da corrispondersi Org_6
rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2022 e ottobre 2022 e, pertanto , le parti ricorrenti hanno diritto al pagamento di una somma corrispondente al valore delle due rate omesse rapportate alla percentuale di part-time prevista dai contratti individuali di lavoro , così come correttamente conteggiate dalle lavoratrici ,
Pure le somme pretese dalle ricorrenti a titolo di indennità di preavviso sono dovute in quanto è documentalmente dimostrato che esse sono state licenziate per gmo e che la datrice di lavoro non ha loro corrisposto l'indennità di mancato preavviso , così come correttamente calcolato dalle lavoratrici ai sensi del CCNL in relazione alla anzianità da ciascuna di esse maturata.
Quanto alla somma dovuta alla a titolo di quote mensili di TFR maturate , è Org_1 documentalmente dimostrata l'adesione della suddetta lavoratrice al Controparte_2
pag. 7
ed è del pari documentalmente dimostrato (cfr. buste paga in atti) , oltre che pacifico, Org_3
che la datrice di lavoro , alla quale la lavoratrice ha delegato il versamento delle quote del trattamento di fine rapporto maturate mensilmente, non ha versato al fondo convenuto la somma di euro di 4.464,9, 4 con la conseguenza che la cooperativa convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del fondo della suddetta somma .
A seguito della memoria di costituzione del convenuto , la ricorrente ha infatti rettificato CP_2
l'importo preteso nei termini di cui sopra , tenendo conto dei due accrediti effettivamente registrati dal fondo sulla posizione della come da documento sub 6 prodotto dal stesso. Org_1 CP_2
Come confermato dal costante orientamento della giurisprudenza, la legittimazione attiva sussiste esclusivamente in capo al prestatore di lavoro ex lege (d.lgs. 252/2005) ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio .
L'interesse ad agire del lavoratore si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarita' della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR, i tassi di rendimento pattuiti/accettati con la sottoscrizione delle clausole generali di contratto ed un miglior tasso di sostituzione.
In ipotesi di omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore, emerge la sussistenza, quindi, dell'interesse ad agire del lavoratore che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Il lavoratore è, quindi, obbligato ad agire iure proprio, ma in funzione di una condanna a favore di terzo (il Fondo di previdenza complementare), soggetto che necessariamente deve essere parte del giudizio .
Veniamo ora a valutare le domande svolte ai sensi dell'art. 29 d.lvo 276/2003 nei confronti della convenuta. CP_3
Esse appaiono fondate in quanto la qualifica di imprenditore , a prescindere dalla natura della congregazione convenuta , non è condicio sine qua non per l'operatività della responsabilità solidale che origina dalla norma legislativa invocata .
Tutte le somme richieste appaiono avere natura retributiva ai sensi delle norme contrattual-collettive che disciplinano il titolo delle stesse e , conseguentemente , la committente deve essere condannata in solido con la datrice di lavoro al pagamento delle seguenti somme euro : 10.515,82 a
pag. 8
, euro 5.154,12 a , euro 5.335,01 Parte_3 Parte_4 [...]
ed euro 10.058,84 a oltre interessi legali e Parte_5 Parte_1
rivalutazione monetaria, nonché dell'ulteriore somma di euro 4.464,94 a favore del fondo pensioni convenuto relativamente alla posizione della . Org_1
La società committente , peraltro, al di là di una generica deduzione, non ha contestato specificamente la natura retributiva di alcuna delle voci azionate nel presente giudizio .
Le spese di lite sostenute dalle ricorrenti e dal fondo convenuto , secondo la liquidazione e ripartizione di cui al dispositivo, devono essere anch'esse poste a carico delle due convenute in via fra loro solidate
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 802/2023
Oggi 26/03/2024 innanzi al giudice dott. ssa S G sono comparsi:
Per , + 3 l'avv.to/gli avv.ti C G in presenza Parte_1
Per 4 essuno Controparte_1
Per la CONGREGAZIONE delle l'avv. B M Parte_2
e la dott.ssa G P ai fini della pratica forense
Per il l'avv. S P Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale
d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. C fa presente che l'importo oggetto della domanda di condanna al pagamento al fondo puo' essere agevolmente calcolato in base alle buste paga in atti in complessivi euro 4.464,94 tenendo conto dei due accrediti effettivamente registrati dal fondo sulla posizione della Org_1
come da documento prodotto dal stesso. Chiede pertanto di modificare le conclusioni CP_2
rassegnate dalla ricorrente nei termini di cui alla odierna rettifica . Org_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
pag. 1 RG . n. 802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni C Parte_5
RICORRENTI contro
4 Controparte_1
CONTUMACE
CONGREGAZIONE rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_2 Parte_6
Matteo Barone
( Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Controparte_2
Soci e Dipendenti, delle e per i Lavoratori dipendenti addetti ai lavori di Organizzazione_2 sistemazione idraulico - forestale ed idraulico agraria) difesa e rappresentata dall' avv. Simona
Palone
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 conveniva la 4 Parte_1 [...]
e la Controparte_1 [...]
per sentirle Controparte_3
condannare , in via solidale fra loro , al pagamento della somma lorda di euro 10.058,84 a titolo a titolo di differenze retributive .
pag. 2
Il procuratore della parte ricorrente esponeva: che ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Parte_1 [...]
dal 03.08.2021 al 31.03.2023 con contratto di lavoro subordinato Organizzazione_3
con la qualifica di o.s.s. livello C2 part-time al 73,68%, dapprima con Organizzazione_4
contratto di lavoro a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato dal mese di agosto
2022 ;che l'intera prestazione di lavoro della sig.ra è stata eseguita nell'ambito dell'appalto Parte_1
in essere tra la datrice di lavoro e la Controparte_3
presso la Casa di Maria Immacolata in Mantova, Via Dosso del Corso n. 14 ;
[...]
che L ha omesso il pagamento della busta paga di marzo 2023 della ricorrente
Org_5 comprensiva di competenze di fine rapporto e TFR per un totale competenze di € 8.773,48 equivalente a una somma netta di € 5.923,98 ;
che 4 L, a decorrere dal mese di agosto 2022 a seguito della trasformazione del
Org_5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha provveduto all'iscrizione della lavoratrice all'assistenza sanitaria integrativa , né ha provveduto al conseguente versamento di € 5 mensili in favore della lavoratrice ai sensi dell'art. 87 CCNL applicato ;
che 4 L ha omesso il pagamento in favore della lavoratrice ricorrente delle ultime due
Org_5 rate del premio mitigazione covid previsto all'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023 per un totale di € 73,68;
che L non ha corrisposto alla lavoratrice ricorrente l'indennità sostitutiva del
Org_5
preavviso a fronte del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente diritto della ricorrente al pagamento della suddetta indennità per € 1.171,68 .
Tanto premesso rilevava che il credito retributivo della sig.ra risulta per buona parte Parte_1
certo, liquido ed esigibile, dimostrato dalla busta paga di marzo 2023 consegnata dal datore di lavoro Org_5
L e che le ulteriori voci pretese trovano il loro fondamento normativo nell'art. 87 del CCNL
Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2017-
2019 del 21.05.2019 e nell'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023
Deduceva inoltre che la lavoratrice è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data
31.03.2023, senza il preavviso dovuto ai sensi dell'art. 2118c.c. e che la relativa indennità sostitutiva non è stata conteggiata nella busta paga di marzo 2023 comprensiva delle competenze di fine rapporto
pag. 3
Invocava infine la responsabilità solidale ex art 29 D. Lgs. 276/2003 della committente e rassegnava le seguenti conclusioni : “Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso ed in conseguenza:
1) Accertare che la sig.ra è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
di: Organizzazione_3
- € 8.773,48 lordi di cui alla busta paga di marzo 2023;
- € 40,00 ai sensi dell'art. 87 del CCNL Cooperative Sociali a titolo di retribuzione per la mancata iscrizione a piani di assistenza sanitaria integrativa;
- € 73,68 lordi a titolo di mancato pagamento del premio mitigazione covid;
- € 1.171,68 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;di conseguenza condannare al pagamento in favore Organizzazione_3 della ricorrente della somma lorda di € 10.058,84, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Accertare che la prestazione di lavoro subordinato svolta dalla sig.ra nel Parte_1
periodo 03.08.2021-31.03.2023 alle dipendenze di è Organizzazione_3 stata eseguita nell'ambito di un appalto avente la Controparte_3
quale committente, e di conseguenza condannare la suddetta ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate e non corrisposte per la prestazione di lavoro subordinato svolta dal
03.08.2021 al 31.03.2023 per una somma lorda di € 10.058,84, o per la maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) Con condanna delle resistenti in solido tra loro alla corresponsione delle spese di lite e dei compensi professionali con distrazione in favore dell'avvocato distrattario come da procura agli atti.
Si costituiva ritualmente la convenuta contestando la fondatezza del ricorso . CP_3
In punto di fatto il procuratore della convenuta rilevava che le unità locali della CP_3 sono 19, di cui 15 riconducibili all'attività di istruzione e 4 sdestinate a case per ferie e che
[...]
dove prestava la propria opera la lavoratrice a far data dal 26/04/2019, Controparte_4
come altre presenti sul territorio, è una casa privata, ossia una comunità senza scopo di lucro, all'interno della quale vengono esclusivamente curate ed assistite le suore più anziane della
;Controparte_3
che essendo la un ente ecclesiastico non può in alcun Controparte_3
modo essere considerato imprenditore ai sensi dell'art. 29 del Dlg n. 276/2003.
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Tanto premesso , a sostegno della tesi propugnata dell'esonero da responsabilità solidale, invocava la Legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 , la Legge n. 222 del 1985 nonché l'art. 149 Tuir.
Concludeva che la congregazione convenuta , non esercitando attività d'impresa ovvero, quale
"datore di lavoro" e non servendosi delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale, non potrà essere dichiarata responsabile solidale ex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276 del 2003.
In via subordinata rilevava che il committente risponde solidalmente ed esclusivamente dei trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori dell'appaltatore, con la conseguenza che dovrebbero essere comunque escluse dal perimetro della responsabilità solidale tutte quelle voci non strettamente retributive, ma indennitarie e/o risarcitorie a vario titolo spettanti ai lavoratori dell'appaltatore.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale per tutte le motivazioni indicate in memoria rigettare le avversarie domande nei confronti della resistente, perché infondate in fatto ed in diritto. Spese di causa rifuse, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
La cooperativa convenuta non si costituiva e pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , veniva dichiarata contumace .
Con successivi ricorsi , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
proponevano analoghe domande chiedendo la condanna delle due società convenute al pagamento
, rispettivamente, delle seguenti somme a titolo di differenze retributive : euro 10.515,82, euro
5.154,12 e euro 5.335,01. conveniva in giudizio anche il per sentire Parte_5 CP_2 Controparte_2
condannare la due convenute al pagamento delle quote di TFR non corrisposte .
Il procuratore della esponeva che la lavoratrice ha comunicato , a decorrere dalla data di Org_1 assunzione alle dipendenze di , l'adesione al Org_6 Controparte_2
e ha delegato il datore di lavoro al versamento delle quote del trattamento di fine
[...]
rapporto maturate mensilmente e che quest'ultimo ha omesso il versamento delle quote mensili di
TFR maturate dalla sig.ra per tutta la durata del rapporto di lavoro, per un importo Org_1 complessivo di € 4.614,76, come risultante dall'indicazione delle quote di TFR maturate indicati nelle relative buste paga e dai conteggi elaborati dall'ufficio vertenze della di Mantova. CP_5
Aggiungeva che sussistono interesse ad agire e legittimazione ad agire in capo alla lavoratrice per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Previdenza Complementare poiché dalla scelta di destinazione del TFR effettuata ex D. Lgs. 252/2005 discende un rapporto di delegazione di
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pagamento che obbliga il datore di lavoro a effettuare i versamenti in favore del Fondo di
Previdenza Complementare per conto del lavoratore .
Si costituiva ritualmente riassumendo preliminarmente la specifica Controparte_2
disciplina sul funzionamento del Fondo pensione e confermando che la ricorrente, in data
1/07/2007, aveva aderito tacitamente (ex D.M. 30/01/2007 e legge n. 296/2006) al Org_7
(ora ), finanziato con il versamento del 100% del TFR
[...] Controparte_2
Il procuratore del fondo convenuto rilevava , in estrema sintesi , che l'importo presente nelle distinte di contribuzione prive di bonifico per il periodo 01/05/2019-30/04/23 corrisponde a €
4.213,82, di poco inferiore a quanto indicato nel ricorso pari a € 4.614,76
Aggiungeva che permangono, ad oggi, le anomalie contributive riferite al periodo da aprile 2019 a marzo 2022 e da giugno 2022 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (giugno 2023);che il
Fondo aveva invitato l'azienda a regolarizzare le anomalie contributive verificatesi nei confronti dei propri dipendenti, compresa la posizione della ricorrente, ma invano e che successivamente alla predetta pec così come a seguito della notifica del ricorso, e sino ad oggi, alcun importo risulta pervenuto al fondo pensione Previdenza Cooperativa dall'odierna convenuta per il saldo delle anomalie contributive rilevate sulla posizione della ricorrente per il periodo e per i titoli per cui è causa.
Deduceva che la ricorrente ha pertanto diritto al versamento degli importi maturati e non avendo riscattato la posizione accantonata presso rimane il destinatario degli Controparte_2
importi che verranno riconosciuti come dovuti ad esito del presente giudizio.
Rassegnava le seguenti conclusioni : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: Nel merito, previo accertamento e declaratoria degli importi effettivamente dovuti dalla società 4 L in favore della Org_5
ricorrente, dichiarare il Fondo pensione PREVIDENZA COOPERATIVA tenuto a ricevere e attribuire sulla posizione della Sig. ra gli importi che verranno accertati e Parte_5
corrisposti ad esito del presente giudizio, al fine di consentire la gestione delle risorse in funzione della completa erogazione delle prestazioni di previdenza complementare alla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge (IVA e CPA) e spese forfettarie (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che le ha anticipate.
I 4 procedimenti venivano riuniti ex art. 274 c.p,c. e 151 d.a. c.p.c. e la causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Andrà premesso che la gran parte del petitum è fondato sulle buste paghe in atti la cui efficacia probatoria non è stata minimamente messa in discussione nella presente causa .
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Vi è da aggiungere che né la società datrice di lavoro , né la committente hanno allegato e, tanto meno , provato come era loro onere, di aver erogato alle lavoratrici le somme portate dai cedolini paga prodotti dalle convenute .
Pure le altre voci retributive pretese sono provate e dovute in quanto trovano il loro fondamento nelle norme collettive pacificamente applicabili ai rapporti di lavoro per cui è causa .
L'art. 87 del CCNL DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO “ prevede : “il CCNL
2010-2012 , le parti hanno convenuto di introdurre all'interno del settore della cooperazione sociale l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell'impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo”
E' pacifico che la società datrice di lavoro non ha erogato il suddetto contributo e , pertanto , deve essere condannata al versamento dello stesso in favore delle quattro lavoratrici.
L'art. 11 del Contratto Integrativo Territoriale della provincia di Mantova per il triennio 2021-2023 prevede il pagamento di un c.d. “premio mitigazione covid” con pagamento in tre rate nel corso dell'anno 2022 per l'importo complessivo di € 150,00 rapportato alla percentuale di orario di lavoro part-time.
E' pacifico che ha omesso il pagamento delle ultime due rate da corrispondersi Org_6
rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2022 e ottobre 2022 e, pertanto , le parti ricorrenti hanno diritto al pagamento di una somma corrispondente al valore delle due rate omesse rapportate alla percentuale di part-time prevista dai contratti individuali di lavoro , così come correttamente conteggiate dalle lavoratrici ,
Pure le somme pretese dalle ricorrenti a titolo di indennità di preavviso sono dovute in quanto è documentalmente dimostrato che esse sono state licenziate per gmo e che la datrice di lavoro non ha loro corrisposto l'indennità di mancato preavviso , così come correttamente calcolato dalle lavoratrici ai sensi del CCNL in relazione alla anzianità da ciascuna di esse maturata.
Quanto alla somma dovuta alla a titolo di quote mensili di TFR maturate , è Org_1 documentalmente dimostrata l'adesione della suddetta lavoratrice al Controparte_2
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ed è del pari documentalmente dimostrato (cfr. buste paga in atti) , oltre che pacifico, Org_3
che la datrice di lavoro , alla quale la lavoratrice ha delegato il versamento delle quote del trattamento di fine rapporto maturate mensilmente, non ha versato al fondo convenuto la somma di euro di 4.464,9, 4 con la conseguenza che la cooperativa convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del fondo della suddetta somma .
A seguito della memoria di costituzione del convenuto , la ricorrente ha infatti rettificato CP_2
l'importo preteso nei termini di cui sopra , tenendo conto dei due accrediti effettivamente registrati dal fondo sulla posizione della come da documento sub 6 prodotto dal stesso. Org_1 CP_2
Come confermato dal costante orientamento della giurisprudenza, la legittimazione attiva sussiste esclusivamente in capo al prestatore di lavoro ex lege (d.lgs. 252/2005) ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di tfr, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio .
L'interesse ad agire del lavoratore si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarita' della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR, i tassi di rendimento pattuiti/accettati con la sottoscrizione delle clausole generali di contratto ed un miglior tasso di sostituzione.
In ipotesi di omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore, emerge la sussistenza, quindi, dell'interesse ad agire del lavoratore che nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Il lavoratore è, quindi, obbligato ad agire iure proprio, ma in funzione di una condanna a favore di terzo (il Fondo di previdenza complementare), soggetto che necessariamente deve essere parte del giudizio .
Veniamo ora a valutare le domande svolte ai sensi dell'art. 29 d.lvo 276/2003 nei confronti della convenuta. CP_3
Esse appaiono fondate in quanto la qualifica di imprenditore , a prescindere dalla natura della congregazione convenuta , non è condicio sine qua non per l'operatività della responsabilità solidale che origina dalla norma legislativa invocata .
Tutte le somme richieste appaiono avere natura retributiva ai sensi delle norme contrattual-collettive che disciplinano il titolo delle stesse e , conseguentemente , la committente deve essere condannata in solido con la datrice di lavoro al pagamento delle seguenti somme euro : 10.515,82 a
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, euro 5.154,12 a , euro 5.335,01 Parte_3 Parte_4 [...]
ed euro 10.058,84 a oltre interessi legali e Parte_5 Parte_1
rivalutazione monetaria, nonché dell'ulteriore somma di euro 4.464,94 a favore del fondo pensioni convenuto relativamente alla posizione della . Org_1
La società committente , peraltro, al di là di una generica deduzione, non ha contestato specificamente la natura retributiva di alcuna delle voci azionate nel presente giudizio .
Le spese di lite sostenute dalle ricorrenti e dal fondo convenuto , secondo la liquidazione e ripartizione di cui al dispositivo, devono essere anch'esse poste a carico delle due convenute in via fra loro solidate
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