Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/07/2024, n. 636

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/07/2024, n. 636
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 636
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Lucia Vidoz, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017
e vertente
TRA
LA RAPIDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. (C.F. 00393830799), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Gulisano, giusta procura alle liti in atti attrice
CONTRO
LO ES IA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Scaramuzzino, giusta procura alle liti in atti;
convenuto
LO RO (C.F. [...]) E CH EM (C.F.
[...]);
convenuti contumaci

CONCLUSIONI: come da note autorizzate depositate in vista dell'udienza del 22 dicembre 2023, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31/08/2017, la PI Società cooperativa Edilizia a r.l. (di seguito anche solo La PI) evocava in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, i sig.ri GO CE MA, GO GE e DI
IE, al fine di dichiarare sine titulo la loro occupazione dell'alloggio di proprietà della Cooperativa medesima, sito alla Via Calogero n. 1 di Lamezia Terme, catastalmente
iscritto al foglio 12, part. 1135, sub. 4 e, per l'effetto, di condannare i convenuti a rilasciare l'immobile de quo in via immediata o nei tempi ritenuti di giustizia, con condanna di essi al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
A fondamento della domanda, la società attrice deduceva: - che lo scopo sociale di essa
Cooperativa era quello di rispondere ai bisogni abitativi dei propri soci, essendo abilitata alla costruzione di fabbricati da assegnare in proprietà, in locazione o in affitto con patto di futuro riscatto;
- che, dunque, l'acquisto della qualità di socio era indispensabile per ottenere l'assegnazione di un alloggio;
- che a mente dello Statuto, possono diventare soci coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società, previo versamento della quota di partecipazione;
- che alla seduta del Consiglio di Amministrazione della
Società Cooperativa del 1.06.2013, l'esame della domanda di ammissione a socio di
GO CE MA, poiché preceduta da altra domanda di accertamento di un credito presentata dalla ditta “GO Costruzioni Generali s.r.l.” (in prosieguo: “GO”), di cui
CE GO era amministratore unico e legale rappresentante, veniva rinviata per accertare la posizione creditoria della ditta e, dunque, il potenziale conflitto di interessi;
- che, nelle more, il C.d.A., in considerazione dei bisogni abitativi dei sig.ri GO GE
e GO CE MA, concedeva loro di occupare provvisoriamente un alloggio del lotto “C” non ancora assegnato ad alcuno dei soci e si impegnava a non opporsi all'ammissione del GO a socio nell'ipotesi in cui la sua richiesta fosse accompagnata dal versamento della quota di € 120.000,00;
- che il GO non provvedeva a versare tale quota, impedendo alla Cooperativa di dichiararne l'ammissione a socio e, ciononostante, continuava ad occupare senza titolo l'alloggio concessogli in via emergenziale, assieme al padre GE e alla sig.ra DI.
Resisteva in giudizio con comparsa costitutiva il sig. GO CE MA, il quale contestava la ricostruzione fattuale degli accaduti così come narrata nel libello introduttivo di controparte, rilevando: - che con appalto privato del 22.10.2010, La
PI conferiva alla GO s.r.l. i lavori di ultimazione di taluni immobili che si trovavano allo stato rustico;
- che la GO aveva effettuato anche una serie di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto d'appalto in favore di singoli soci;
- che i soci debitori della GO erano a loro volta creditori della Cooperativa ricorrente per talune anticipazioni precedentemente svolte in favore della Cooperativa;
- che il legale
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rappresentante della GO aveva accettato che La PI si accollasse il debito che i soci avevano nei confronti della società costruttrice e lo pagasse di fatto mediante assegnazione di uno degli immobili di proprietà della Cooperativa, ossia quello attualmente occupato dai convenuti e per il quale è stata svolta domanda di rilascio;
- che tale accordo veniva formalizzato durante una riunione del C.d.A. del 1.06.2014;
- che, tuttavia, l'odierna ricorrente disattendeva quanto previsto nel verbale della riunione del

1.06.2014 e addirittura chiedeva la restituzione dell'immobile assegnato al GO, per il quale aveva speso un importo superiore a € 100.000,00 ed, infatti, i rapporti tra la società cooperativa e la costruttrice si deterioravano a causa dei debiti maturati dalla prima in forza del contratto d'appalto, per il pagamento dei quali era già stato promosso separato giudizio.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, il riconoscimento della sua qualità di socio e del diritto ad ottenere l'assegnazione definitiva del diritto di proprietà superficiaria della porzione immobiliare occupata. In via subordinata, chiedeva il diritto a vedersi rimborsare tutte le somme spese per i lavori effettuati sullo stesso immobile, il tutto con il favore delle spese di lite e condanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Alla prima udienza del 19.12.2017 veniva disposto il mutamento del rito.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante assunzione della prova per testi.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Cooperativa “La PI” ha agito per ottenere il rilascio dell'immobile di proprietà della Cooperativa medesima, sito alla Via Calogero n. 1 di Lamezia Terme, catastalmente distinto al foglio 12, part. 1135, sub. 4, assumendo l'inesistenza di un titolo valido in forza del quale i convenuti lo occupano, atteso che GO CE MA, cui tale alloggio era stato assegnato in via provvisoria, non aveva mai conseguito la qualità di socio della Cooperativa, previo versamento della relativa quota di partecipazione.
In tesi di parte convenuta, invece, l'assegnazione dell'alloggio in favore dei convenuti non potrebbe considerarsi sine titulo, trovando il suo fondamento sul verbale del C.d.A.
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del 1.06.2014, contenente la volontà negoziale di considerare il sig. GO CE
MA, pur se non ancora socio, come legittimo prenotatario dell'alloggio occupato.
Risulta dirimente, dunque, accertare se l'immobile oggetto di causa, che è pacificamente occupato dai convenuti, è occupato abusivamente perché consegnato in via provvisoria, dunque senza alcun titolo legittimante, come da tesi attorea, oppure se i convenuti godono dello stesso in virtù di un titolo negoziale, come da essi sostenuto.
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