Trib. Bari, sentenza 12/09/2024, n. 2969

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/09/2024, n. 2969
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2969
Data del deposito : 12 settembre 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8869/2022 del Registro Generale e promossa da
DI ZO IC, con il procuratore avv. GRILLETTI MARIA ANNA Ricorrente
nei confronti di
INPS, in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. TIBERINO CARLA
Resistente

Oggetto: Disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura;

***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.08.2022, l'istante in epigrafe indicato - premesso di essere operaio agricolo - esponeva che, con nota racc. a/r ricevuta in data 28.4.2022, apprendeva che l'INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2020. L'istante deduceva l'illegittimità di tale provvedimento, avendo lavorato nel cennato periodo quale bracciante agricolo alle dipendenze della società Lavetrana S.r.l.;
dunque, premesso di aver impugnato il provvedimento dinanzi alla competente Commissione Provinciale con ricorso amministrativo del 23.05.2022, parte istante chiedeva accertarsi il diritto ad essere re-iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per 102 giornate nell'anno 2020, con conseguente ripristino della propria posizione assicurativo previdenziale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
1
L'INPS, costituendosi, contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le risultanze del verbale ispettivo redatto all'esito degli accertamenti effettuati sull'azienda agricola Lavetrana S.r.l., tuttavia non ritualmente allegato alla memoria difensiva.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti e, pertanto, deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve darsi atto della proponibilità della domanda avanzata con ricorso depositato l'11.08.2022.
L'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al tribunale nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". L'art. 11 d. lgs. 375/1993 così recita: “

1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2.

Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È principio consolidato che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25091;
Cass. 16 gennaio 2007, n. 813;
Cass. 5 febbraio 2007, n. 2373;

Cass. 23 febbraio 2007, n. 4261;
Cass. 10 settembre 2007, n. 18965;
Cass. 27 dicembre 2011, n.
29070;
Cass. 2 settembre 2013, n. 20086;
Cass. 21 novembre 2014, n. 24901).
Secondo Cass. 26626/2014, “vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha
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