Trib. Prato, sentenza 05/06/2024, n. 191
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Testo completo
R.G. 882 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 882 /2023
TRA
TI TO
Parte ricorrente
E
WEGH GROUP S.P.A.
Parte resistente
Oggi, 05/06/2024 ore 10:58, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Gianluca Esposito in sostituzione degli Avv.ti Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta l'Avv. Federica Ruffo.
Il giudice, riportandosi alla precedente ordinanza, invita le parti a discutere la causa.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:37.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1
Depositata il 5 giugno 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 882 / 2023 r.g. promossa da:
TI IA, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Stramaccia e dell'Avv. Lorenzo
Calvani;
Parte ricorrente contro
WEGH GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Michele Belli e dell'Avv. Federica Ruffo;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: (…) ricorrono al Tribunale di Prato, Giudice del Lavoro, affinché dichiari la nullità del patto di prova per i motivi indicati in narrativa e dichiari, semmai in ipotesi, che il ricorrente ha superato il patto di prova. Dichiari la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 11
2
ottobre 2022 e condanni la convenuta a reintegrare la ricorrente fino alla scadenza del contratto a termine e condanni la convenuta a corrispondere a titolo risarcitorio al ricorrente la retribuzione che avrebbe percepito dal 11 ottobre 2023 alla scadenza del contratto a termine. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande tutte svolte nei confronti di WEGH GROUP S.p.A. da parte ricorrente, siccome infondate, inammissibili, non provate, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La SI.ra IA NE espone di essere nelle liste di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999 e di essere stata avviata dal centro per l'impiego presso la convenuta al fine della sua assunzione come impiegata addetta alla segreteria con orario di lavoro part time.
Rappresenta di aver sottoscritto prima un contratto a tempo determinato privo di causa per il periodo dal 19.6.2023 al 31.1.2014, contenente un patto di prova di un mese e quindici giorni, ma, per motivi sconosciuti, il rapporto di lavoro non è iniziato a giugno, ma nel mese di settembre, nel corso del quale ha sottoscritto un successivo contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al
28.2.2014, contenente sempre un patto di prova di 1 mese e 15 giorni.
Narra quindi di aver ricevuto, prima oralmente e poi con lettera, comunicazione di recesso per mancato superamento del periodo di prova. La motivazione, riferitale dalla SI.ra IA RA
GR (responsabile del collocamento mirato) che a sua volta aveva interloquito con la responsabile delle risorse umane, non era deputata alle capacità professionali della ricorrente, ma all'inutilità della posizione lavorativa per l'azienda.
La ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento operato sotto due profili. Sostiene, in primo luogo, la nullità del patto di prova in ragione della sua durata astratta, identica a quella prevista per i contratti a tempo indeterminato, durata illegittima alla luce del decreto trasparenza della legge n.
104/2022 che, diversamente, imporrebbe una diversa calibrazione del patto di prova del contratto a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Rileva inoltre l'illegittimità anche in ragione dell'avvenuto recesso in prossimità alla relativa scadenza e, pertanto, in un periodo da ritenersi certamente superiore a quello che conforme a legge. In secondo luogo, deduce l'illiceità del motivo a fronte dell'avvenuto licenziamento per motivi diversi dalla valutazione delle capacità professionali della lavoratrice.
3
Chiede, conseguentemente la reintegra nel posto di lavoro fino alla naturale scadenza del contratto, con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni che la SI.ra NE avrebbe percepito dal recesso alla scadenza naturale del contratto, oltre accessori e vittoria di spese.
2. Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto della domanda. Rivendica la legittimità del proprio operato sostenendo come l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2022 si limiti unicamente
a prevedere la necessità, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, di stabilire un periodo di prova proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 882 /2023
TRA
TI TO
Parte ricorrente
E
WEGH GROUP S.P.A.
Parte resistente
Oggi, 05/06/2024 ore 10:58, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Gianluca Esposito in sostituzione degli Avv.ti Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta l'Avv. Federica Ruffo.
Il giudice, riportandosi alla precedente ordinanza, invita le parti a discutere la causa.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:37.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1
Depositata il 5 giugno 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 882 / 2023 r.g. promossa da:
TI IA, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Stramaccia e dell'Avv. Lorenzo
Calvani;
Parte ricorrente contro
WEGH GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Michele Belli e dell'Avv. Federica Ruffo;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: (…) ricorrono al Tribunale di Prato, Giudice del Lavoro, affinché dichiari la nullità del patto di prova per i motivi indicati in narrativa e dichiari, semmai in ipotesi, che il ricorrente ha superato il patto di prova. Dichiari la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 11
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ottobre 2022 e condanni la convenuta a reintegrare la ricorrente fino alla scadenza del contratto a termine e condanni la convenuta a corrispondere a titolo risarcitorio al ricorrente la retribuzione che avrebbe percepito dal 11 ottobre 2023 alla scadenza del contratto a termine. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande tutte svolte nei confronti di WEGH GROUP S.p.A. da parte ricorrente, siccome infondate, inammissibili, non provate, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La SI.ra IA NE espone di essere nelle liste di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999 e di essere stata avviata dal centro per l'impiego presso la convenuta al fine della sua assunzione come impiegata addetta alla segreteria con orario di lavoro part time.
Rappresenta di aver sottoscritto prima un contratto a tempo determinato privo di causa per il periodo dal 19.6.2023 al 31.1.2014, contenente un patto di prova di un mese e quindici giorni, ma, per motivi sconosciuti, il rapporto di lavoro non è iniziato a giugno, ma nel mese di settembre, nel corso del quale ha sottoscritto un successivo contratto a tempo determinato dall'1.9.2023 al
28.2.2014, contenente sempre un patto di prova di 1 mese e 15 giorni.
Narra quindi di aver ricevuto, prima oralmente e poi con lettera, comunicazione di recesso per mancato superamento del periodo di prova. La motivazione, riferitale dalla SI.ra IA RA
GR (responsabile del collocamento mirato) che a sua volta aveva interloquito con la responsabile delle risorse umane, non era deputata alle capacità professionali della ricorrente, ma all'inutilità della posizione lavorativa per l'azienda.
La ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento operato sotto due profili. Sostiene, in primo luogo, la nullità del patto di prova in ragione della sua durata astratta, identica a quella prevista per i contratti a tempo indeterminato, durata illegittima alla luce del decreto trasparenza della legge n.
104/2022 che, diversamente, imporrebbe una diversa calibrazione del patto di prova del contratto a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Rileva inoltre l'illegittimità anche in ragione dell'avvenuto recesso in prossimità alla relativa scadenza e, pertanto, in un periodo da ritenersi certamente superiore a quello che conforme a legge. In secondo luogo, deduce l'illiceità del motivo a fronte dell'avvenuto licenziamento per motivi diversi dalla valutazione delle capacità professionali della lavoratrice.
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Chiede, conseguentemente la reintegra nel posto di lavoro fino alla naturale scadenza del contratto, con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni che la SI.ra NE avrebbe percepito dal recesso alla scadenza naturale del contratto, oltre accessori e vittoria di spese.
2. Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto della domanda. Rivendica la legittimità del proprio operato sostenendo come l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2022 si limiti unicamente
a prevedere la necessità, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, di stabilire un periodo di prova proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura
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