Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
N. R.G. 2245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valerio Natale, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Valerio Natale, con domicilio telematico pec
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, in persona del direttore pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_2
domiciliato ai sensi dell'art. 417bis, comma 1, c.p.c. e pertanto rappresentato in giudizio dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionari amministrativi in Controparte_3 Controparte_4
servizio presso l' , con indirizzo Controparte_5
pec Email_2
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 2 dicembre 2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto
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ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente negli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024;
il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver svolto, negli anni scolastici predetti, attività di supplenza ed ha quindi rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della intervenuta prescrizione delle pretese riguardanti l'anno scolastico 2018/2019 e della mancata ricorrenza dei presupposti per
l'attribuzione della c.d. carta del docente per l'a.s. 2022/2023 in ragione dell'avvenuto di attività di supplenza brevi e saltuarie.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano
l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
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Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono, nella misura in cui la domanda proposta può essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docente nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
23.12.2024 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Valerio Natale, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. Valerio Natale, con domicilio telematico pec
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, in persona del direttore pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_2
domiciliato ai sensi dell'art. 417bis, comma 1, c.p.c. e pertanto rappresentato in giudizio dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , funzionari amministrativi in Controparte_3 Controparte_4
servizio presso l' , con indirizzo Controparte_5
pec Email_2
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 2 dicembre 2023, ha Parte_1
adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto
Pagina 1 di 9
ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunto a tempo determinato quale supplente negli anni scolastici 2018/2019, 2022/2023 e 2023/2024;
il ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale somma sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver svolto, negli anni scolastici predetti, attività di supplenza ed ha quindi rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto il rigetto, previo accertamento della intervenuta prescrizione delle pretese riguardanti l'anno scolastico 2018/2019 e della mancata ricorrenza dei presupposti per
l'attribuzione della c.d. carta del docente per l'a.s. 2022/2023 in ragione dell'avvenuto di attività di supplenza brevi e saltuarie.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano
l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Pagina 2 di 9
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono, nella misura in cui la domanda proposta può essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso e per espressa formulazione delle istanze – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docente nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
Pagina 3 di 9
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di
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