Trib. Livorno, sentenza 29/11/2024, n. 389

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 29/11/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 389
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. V.g. 3111/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. G M Presidente dott. A F Gdice Relatore dott. N M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3111/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. E P;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. F D R;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse delle minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.


PQM

il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità
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