Trib. Milano, sentenza 22/10/2024, n. 4520

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 22/10/2024, n. 4520
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4520
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 6132/2024

TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 6132/2024 promossa da:
IO GI, rappresentato e difeso dalle Avv.te GIULIA MORONI e
SILVIA BALESTRO
ricorrente CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN convenuto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 442 cpc, GI MA ha adito questo Tribunale rappresentando di aver richiesto in data 22.06.2022 all'INPS la comunicazione certificativa del conto assicurativo al fine di ottenere la certificazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, e di averla ricevuta solo in data 23.02.2023, a seguito di plurimi solleciti. Ha
1
altresì riferito di essere rimasto involontariamente privo di occupazione nell'attesa della certificazione, di aver presentato in data 19.07.2022 domanda di NASpI, accolta con comunicazione del 25.07.2022, e di aver pertanto percepito tale indennità da agosto 2022 a febbraio 2023.
Ha aggiunto che, ottenuta la certificazione di cui sopra e preso atto della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel settembre
2022, ha poi presentato la relativa domanda in data 13.03.2023, con richiesta di decorrenza dal 01.01.2023, ovvero dopo i tre mesi di finestra previsti dalla normativa dalla maturazione dei requisiti. Ha precisato che la domanda è stata tuttavia accolta da INPS con decorrenza dal 01.04.2023 (con liquidazione nel maggio 2023), ragione per la quale ha proposto ricorso amministrativo avverso il riconoscimento tardivo.
Ha ulteriormente rappresentato che l'INPS, con lettera del 21.07.2023, ha comunicato un presunto indebito per l'importo di € 2.430,36 relativo alla NASpI percepita dal 01.01.2023 al 28.02.2023, ritenuta “non spettante (al ricorrente) in quanto titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato”. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso amministrativo, respinto dal Comitato provinciale con la seguente motivazione: “la circolare n.94/2015 al punto 2.12 afferma che li beneficiario di NASpI decade dalla fruizione del trattamento al raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato;
la circolare n.88/2019 al punto 4. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata, afferma che l'articolo 15, comma 1, del decreto- legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto- legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata

2 conseguono li diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra). In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico;
l'interessato aveva già perfezionato a partire del 30

Settembre 2022 il requisito contributivo dei 42 anni e 10 mesi (ovvero
2227 settimane);
considerati i 3 mesi di finestra quindi con prima decorrenza pensionistica utile 1° gennaio 2023;
lo stesso continuava a percepire nel periodo contestato pagamenti relativi all'indennità di disoccupazione NASPI
” (doc. 10 allegato al ricorso).
In sede di ricorso giurisdizionale, parte ricorrente ha sostenuto
l'illegittimità del provvedimento INPS di ripetizione della NASpI, in quanto l'incompatibilità di tale prestazione con quella pensionistica prevista dall'art. 11, D.L. n. 22/2015, lettera d) presupporrebbe
l'effettiva liquidazione del trattamento pensionistico;
se così non fosse il lavoratore, in contrasto con l'art. 38 Cost., sarebbe lasciato senza alcuna protezione. Questa interpretazione della norma sarebbe stata confermata anche dalla giurisprudenza, in particolare Trib. Roma, 22 maggio 2019, n. 4941 e CdA Roma, 6 aprile 2021, n. 1127. Ha altresì evidenziato che la tardiva presentazione della domanda di pensione rispetto alla maturazione
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