Trib. Rimini, sentenza 21/11/2024, n. 342
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 529/2024 promossa da:
(cod. fisc.: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli avv. Giuseppe Quercia e Claudio Savelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo a Rimini in C.so Giovanni XXIII n. 80
RICORRENTE
contro
:
Codice Fiscale : ) con sede a Rimini in Via Roma Parte_2 P.IVA_1
n. 70 in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Costantini presso il quale è elettivamente domiciliata a Pesaro in via Mazza n. 12 (Studio Legale Costantini)
RESISTENTE
Avente ad oggetto
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso fra il Sig. e la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, è continuato dopo la scadenza del termine inizialmente fissato e successivamente prorogato e, conseguentemente, ex art. 22 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale Controparte_2
in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore, pari alla somma lorda di € 6.930,17, o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa;
B) accertare e dichiarare la trasformazione del contratto a tempo determinato, intercorso fra il Sig. e la in contratto a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato, e conseguentemente, ex art. 28 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, Controparte_2 part. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno pari a un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità;
C) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla Società Pt_2
è nullo perché intimato in forma orale e, conseguentemente, ai sensi
[...] dell'art. 2, comma 1 e comma 2, D. Lgs. 23/2015, ordinare alla società
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IVA_1 reintegrare nel suo posto di lavoro, e condannarla al pagamento, Parte_1
a favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad
€. 1.809,14) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o a quella minore o maggiore indennità ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
D) in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro ex art. 3, comma 1, D.
Lgs. 23/2015, con effetto dalla data del licenziamento, e condannare
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento a favore di di una indennità non soggetta a Parte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a n. 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità;
E) in ulteriore subordine qualora la convenuta dia prova di avere avuto alle proprie dipendenze meno di 16 dipendenti alla data del licenziamento, e non si
ritenga di applicare la tutela della reintegra, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 L. 604/66 nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o a quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, ovvero all'indennità minore o maggiore ritenuta di giustizia, e, comunque, non inferiore a tre mensilità.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per la parte resistente :
Respingere, per i motivi sopra illustrati, le domande avversarie, in quanto infondate, nell'an e/o nel quantum.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da nei confronti della sua ex datrice di Parte_1 lavoro inalizzato ad accertare la prosecuzione del suo rapporto di Parte_2 lavoro a
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