Trib. Rimini, sentenza 21/11/2024, n. 342

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 21/11/2024, n. 342
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 342
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L A' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 529/2024 promossa da:
(cod. fisc.: ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli avv. G Q e C S ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo a Rimini in C.so Giovanni XXIII n. 80
RICORRENTE

contro

:
Codice Fiscale : ) con sede a Rimini in Via Roma Parte_2 P.IVA_1
n. 70 in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dall'avv. S C presso il quale è elettivamente domiciliata a Pesaro in via Mazza n. 12 (Studio Legale Costantini)
RESISTENTE
Avente ad oggetto
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
A) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso fra il Sig. e la in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, è continuato dopo la scadenza del termine inizialmente fissato e successivamente prorogato e, conseguentemente, ex art. 22 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale Controparte_2
in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. I.V.A. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore, pari alla somma lorda di € 6.930,17, o a quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa;

B) accertare e dichiarare la trasformazione del contratto a tempo determinato, intercorso fra il Sig. e la in contratto a Parte_1 Controparte_1 tempo indeterminato, e conseguentemente, ex art. 28 d. lgs. 81/2015, condannare la con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, Controparte_2 part. I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1 corrispondere al lavoratore il risarcimento del danno pari a un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità;

C) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla Società Pt_2
è nullo perché intimato in forma orale e, conseguentemente, ai sensi
[...] dell'art. 2, comma 1 e comma 2, D. Lgs. 23/2015, ordinare alla società
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.IVA_1 reintegrare nel suo posto di lavoro, e condannarla al pagamento, Parte_1
a favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad
€. 1.809,14) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o a quella minore o maggiore indennità ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;

D) in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro ex art. 3, comma 1, D.
Lgs. 23/2015
, con effetto dalla data del licenziamento, e condannare
[...] con sede legale in Rimini, Viale Regina Elena n. 159, part. CP_2
I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento a favore di di una indennità non soggetta a Parte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a n. 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (pari ad €. 1.809,14), ovvero a quell'altra indennità ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a 6 mensilità;

E) in ulteriore subordine qualora la convenuta dia prova di avere avuto alle proprie dipendenze meno di 16 dipendenti alla data del licenziamento, e non si
ritenga di applicare la tutela della reintegra, dichiarare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta, al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 8 L. 604/66 nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o a quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, ovvero all'indennità minore o maggiore ritenuta di giustizia, e, comunque, non inferiore a tre mensilità.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per la parte resistente :
Respingere, per i motivi sopra illustrati, le domande avversarie, in quanto infondate, nell'an e/o nel quantum.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato da nei confronti della sua ex datrice di Parte_1 lavoro inalizzato ad accertare la prosecuzione del suo rapporto di Parte_2 lavoro a tempo determinato oltre la sua
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