Trib. Marsala, sentenza 08/05/2024, n. 363

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 08/05/2024, n. 363
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 363
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
F G, all'udienza del 08.05.2024, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter
c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note nell'interesse di , ritenuta la Parte_1 causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 80/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ABATE GIUSEPPE MASSIM, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI e GANCI
FABIO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
[...]
(C.F. Controparte_2
), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. P.IVA_2
417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SERENA MNTANTI
CONVENUTI
MTIVI DELLA DECISIONE
1. - docente a tempo indeterminato in servizio presso l Parte_1 Organizzazione_1 di Mazara del Vallo - ha esposto di avere prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato
e, precisamente, nel corso degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020.
Il lavoratore ha dedotto di avere maturato, nel corso dei suddetti periodi, il diritto a fruire 21,67 giorni di ferie nell'A.S. 2016/2017, 19,92 giorni di ferie nell'A.S. 2017/2018 e
25,92 giorni di ferie nell'A.S. 2019/2020 nonché ha rappresentato di avere goduto solo
1
parzialmente degli stessi, residuando nel complesso 4,67 giorni per l'A.S. 2016/2017, 4,92 per l'A.S. 2017/2018 e 11,92 per l'anno scolastico 2019/2020.
Il docente, ritenendo di avere diritto al pagamento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e fornendo una interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi
54 ss della l. n. 228/2012
, ha convenuto in giudizio il e del Controparte_1 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.382,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017 2017/2018 e 2019/2020 e, conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
2. Il , con memoria depositata in data 3.5.2024, ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c.
4. Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso è necessario procedere ad una breve ricostruzione del variegato panorama normativo e giurisprudenziale esistente in materia di ferie.
4.1. In punto di diritto, va quindi preliminarmente osservato che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo terminato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt.
13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007).
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato
e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
2
La norma disponeva quindi: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo);
b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del
07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie spettanti al personale, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss.
In particolare, il comma 54 ha previsto che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei
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