Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/09/2024, n. 2077

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/09/2024, n. 2077
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2077
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

n. 6380 /2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;

rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;

rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;

rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note” lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di parte attrice, con cui la stesse concludeva riportandosi agli atti e alle difese già formulate;

rilevato che parte convenuta non ha depositato note scritte nonostante la regolare comunicazione del provvedimento;

decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6380 / 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 , vertente
TRA
LN RU, C.F./P.I. [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALFANO MARIO, presso cui elettivamente domicilia;

ATTORE
E
IO MA, C.F./P.I. [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gerardo Luciano, presso cui elettivamente domicilia;

CONVENUTO
E
DO MA e IO MA
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002
).
Con atto di citazione ex art 2901 c.c. UN AE adiva l'intestato Tribunale e premetteva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il convenuto AN VA il 27/4/1989, e che da tale unione erano nati due figli, TT e RI e di essersi poi separata consensualmente dal marito alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 6/5/2010, a cui aveva fatto seguito omologa dell'intestato Tribunale in data 12/7/2010;

- che in occasione della separazione i coniugi stabilivano concordemente, tra l'altro, che il sig. AN avrebbe versato alla separanda moglie, a titolo di mantenimento per la stessa e per i figli, che rimanevano affidati alla madre, la somma di € 1.200,00 mensili;

- che successivamente, sempre innanzi all'intestato Tribunale, veniva instaurato da AN giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale il ridetto sig. AN VA, sull'affermato presupposto di essere diventato indigente dopo la separazione, chiedeva ridursi il mantenimento da versare alla moglie ed ai figli e riprova di ciò esibiva in giudizio due atti di disposizione del proprio patrimonio, entrambi successivi alla separazione, attraverso i quali si era spogliato delle partecipazioni sociali nelle attività imprenditoriali esercitate unitamente ai propri fratelli;

- che ciò era avvenuto attraverso la cessione a valore nominale ai suoi fratelli AN NI e
PE delle quote sociali dallo stesso AN VA detenute nelle soc. Arti Legno dei f.lli
AN Snc, ed I.K.O.M. Srl;

- che tali cessioni erano, secondo la prospettazione attorea, preordinate al mancato versamento dell'assegno alimentare alla moglie e alla liquidazione del patrimonio del debitore, al fine di sottrarlo alle future aggressioni della ex consorte.
Chiedeva quindi la revocatoria della cessione di quote della Srl a rogito del Notaio TO
D'Amaro, registrato a Pagani il 21.10.2011 al n. 8215 - con il quale AN VA ha ceduto ai fratelli AN PE e NI le proprie quote della soc. IKOM Srl, con sede legale in Serino alla via Comunale Casone n. 37/C, P. Iva 02490760648, sussistendone i presupposti, sulla base anche del valore a cui le quote in questione erano state cedute.
Si costituiva in giudizio il convenuto AN PE, il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ed in particolare negava che la vendita era stata effettuata ad un valore esiguo, in quanto la società non è proprietaria di alcun capannone (detenendolo solo in locazione) e i bilanci degli ultimi anni hanno evidenziato una notevole perdita. Chiariva, inoltre, di non essersi spogliato di tutti i suoi beni ma di essere, al contrario, comproprietario di appartamento con l'attrice, acquistato in costanza di matrimonio. Concludeva per il rigetto della domanda.
Gli altri due convenuti, AN PE e AN NI, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine all'udienza del 19/9/2024, per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta: il giudice, lette le suddette note, decide la controversia con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
La domanda va accolta.
Quanto ai presupposti rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'azione, deve chiarirsi che lo scopo dell'azione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi