Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6264

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6264
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6264
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 22351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22351/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), VIA Parte_1 C.F._1
SAN QUINTINO, 40, presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in TORINO (TO), CP_1 C.F._2
CORSO SEBASTOPOLI 156, presso lo studio dell'avv. LAMBERTO MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO (TO) il 01/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 142 uff. II parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/07/2012. Persona_1
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 19/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2383/2024 del 19/04/2024, pubblicata nella stessa data, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata
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