Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2251
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità di nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha coordinamento
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2702/2023 R.G. N. 2702/23
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 08.11.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Indennità di coordinamento”;
N. _______________
e vertente
REPERTORIO tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Costabile e
[...] n. 263/2024 R.B
Italia Giordano del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce al
ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Discusso nel termine
Cava de' Tirreni, Via F. Vecchione, n. 8;
del 08.11.2024 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
Ricorrente
e
, in persona del legale rappr. Controparte_1 Deposito minuta
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Forlenza in virtù di procura _________________
generale allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata
in Salerno, Via Nizza, n. 146;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Parte_2
§§§
All'udienza di discussione del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva, quale dipendente della
, presso il CP_2 Controparte_3
, in qualità di Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. di
[...]
Ortopedia e Traumatologia, categoria D del CCNL del Personale del
Comparto Sanità in data 07.04.1999, in virtù di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con espletamento di funzioni di coordinatore infermieristico senza soluzione di continuità dall'anno
2011 fino al all'anno 2022, di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1)
Dichiarare il diritto di esso ricorrente al riconoscimento della indennità di coordinamento, parte fissa, di cui all'art. 10 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 20.09.2001 – II. biennio economico 2000/2001
e successive modifiche e integrazioni, a far data dal 2017 al 31.12.2022,
2) Condannare la resistente al pagamento della somma di euro CP_1
8.521,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la parte resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica agli atti), si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva
Giudizio n. 2702/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Parte_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, va Parte_1
accolta.
Invero, va richiamato in subiecta materia l'orientamento già espresso dall'adito Tribunale in analoghi giudizi con le sentenze n. 1621/2022 e n.
1568/2023, le cui argomentazioni, chiare ed esaustive, vengono in toto condivise e fatte proprie dal Tribunale adito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del
16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo
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