Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 210

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 210
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 210
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.04.1978 e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Maltese, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Modica (RG) il 04.08.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 111, parte II,
Serie A, dell'anno 2000, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i
figli (il 16.04.2019 a Ragusa) e (il 14.11.2022 a Persona_1 Persona_2
Modica);
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:


1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;



2. I figli minori vengono affidati in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;



3. I figli minori
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi