Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 25
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Testo completo
N. R.G. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
LA UL (c.f. [...]) con gli Avv.ti Celeste Liso (c.f.
[...]) e Sabino Sernia (c.f. [...])
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.IVA 80185250588) - contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratto a tempo determinato, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/23 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che
l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21),
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa da:
LA UL (c.f. [...]) con gli Avv.ti Celeste Liso (c.f.
[...]) e Sabino Sernia (c.f. [...])
PARTE RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F./P.IVA 80185250588) - contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratto a tempo determinato, lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/23 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che
l'On.le Giudice adito, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia così provvedere: 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21),
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