Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 53
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
AU AS, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Benedetto e con elezione di domicilio a Palermo, via Michele Titone n. 14 attore contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miceli e con elezione di domicilio a Palermo, via Messina n. 7/D convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per
l'udienza cartolare del 03.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.02.2022, AS AU ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620190032922466000, avente ad oggetto la somma di € 13.657,69, pretesa da VI per il tramite dell'Agente della riscossione quale somma asseritamente erogata da INVITALIA ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 185 del 2000 in favore del AS e mai recuperata.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto innanzi tutto di non avere mai beneficiato di alcuna agevolazione da parte di VI;
ha eccepito, poi, l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento richiamata dalla cartella opposta quale atto presupposto ed in ogni caso
l'intervenuta prescrizione del credito intimato.
Costituitasi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa creditoria, in quanto di competenza dell'Ente impositore. Ha poi contestato l'interesse dell'opponente ad impugnare la cartella di pagamento,
non essendo ancora iniziata l'esecuzione e ha, infine, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Così sinteticamente compendiati i fatti di causa, va innanzi tutto vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
A ciò non osta il rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire operato dall'Agente della Riscossione, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio anche in sede di legittimità (S.U. Cass. 7514/22;
Cassazione n.2951/2016;

Cassazione n.5375/12).
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale
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