Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18580
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTESE BARBARA per procura in Parte_1 atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ABBONDANZIERI Controparte_1
SIMONETTA per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
1
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio il 4.6.2005 in Roma con Parte_1 [...]
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 4 giugno 2006) ed CP_1 Per_1 Per_2
(il 20 settembre 2009), ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1. pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e addebitandola al marito;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
[...] Controparte_1
3. assegnare la casa familiare ubicata in Roma, via dell'Usignoli n. 26/a, di proprietà della signora
alla medesima con quanto in essa contenuto;
il signor se ne è già Parte_1 Controparte_1 allontanato dal 29 febbraio 2020, portando con sé la maggior parte dei suoi beni e oggetti personali;
4. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione presso la madre, nella casa familiare, quale genitore di riferimento e con facoltà per il padre, di vederli e averli con sé quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze di tutti e previo accordo con la madre e, comunque, almeno: due pomeriggi a settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle
18,30 alle 21,30 e week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle 21,30;
durante le vacanze estive il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno quindici giorni, anche non consecutivi;
durante le vacanze natalizie e di fine anno, il signor vedrà e avrà con sé i figli per almeno CP_1 cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 30 o il
31 dicembre);
durante le vacanze di pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno tre giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, il resto delle festività alternate;
5. il signor contribuirà al mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 versando l'importo mensile di euro 600,00 (pari a euro 300,00 per ciascun figlio);
6. tale Per_2 somma sarà versata alla signora entro i primi 5 giorni del mese a mezzo assegno o Parte_1 bonifico bancario o con altre modalità che le parti concorderanno, con adeguamenti Istat;
7. il padre contribuirà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, previamente concordate tra le parti per come individuate e disciplinate dal Protocollo d'Intesa con il Foro di Roma, sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Presidente della Prima sezione del
Tribunale Civile di Roma, Pres. Massimo Crescenzi e dai magistrati della medesima sezione dott.
Donatella Galterio, Cristiana Ciavattone e Vittorio Contento e il Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, avv. Mauro Vaglio e i consiglieri del medesimo Ordine, avv. Matteo Santini e
Pompilia Rossi (doc. n. 37);
8. le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli saranno prese dal genitore presso cui essi si troveranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante 2
importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze;
9. ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente e/o idoneo al lavoro, provvederà al proprio mantenimento;
10. le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori”.
Ha dedotto all'uopo: che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta disinteressata ed irresponsabile del marito, il quale si era “costantemente rifiutato di investire le proprie energie in una qualche professionalità che gli assicurasse una stabile occupazione” , facendo gravare integralmente sulla moglie il mantenimento della famiglia;
che da ultimo il resistente aveva anche cominciato ad accusare la moglie, alla presenza dei figli, di pretese relazioni extraconiugali;
che pertanto in data 26.2.2020 avevano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale e che concordemente, il 29.2.2020, il marito aveva lasciato la casa familiare;
che però il aveva comunicato di non voler comparire CP_1
all'udienza fissata per la separazione consensuale, intendendo essere esonerato dal mantenimento dei figli, a cui non aveva più provveduto.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto a propria volta la separazione Controparte_1 dalla moglie ma con addebito alla stessa e il rigetto dell'avversa domanda di addebito, nonché di “….2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori ed on collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso l'ex casa famigliare di via dell'Usignolo, 26/a, Roma, intesa quale loro residenza abituale, con facoltà per il padre di vederli ed averli con sé ogni qualvolta lo desideri e ogni volta che
i ragazzi lo richiedano con pernottamento presso l'abitazione paterna, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici di ciascun figlio;
in subordine disporre, le modalità di visita dei minori con il padre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 20,00 e ogni quindici giorni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, per sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie o di Capodanno sino all'Epifania, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre, dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore
20,00 del 06 gennaio e durante le festività Pasquali per due giorni consecutivi, alternandosi annualmente con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i genitori, alternanza annuale valida anche per tutte le altre festività nazionali e religiose riconosciute. I genitori si impegnano, l'uno verso l'altro,
a comunicarsi preventivamente tutti gli spostamenti dei minori e dove trascorreranno le vacanze, fornendo un recapito telefonico onde permettere il contatto con l'altro genitore. 3) Ciascun genitore
3
eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione quotidiana e congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli. 4)
Disporre, giuste le premesse, in punto di condizioni economiche del ricorrente, il mantenimento diretto dei minori in virtù del quale ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per le loro esigenze quotidiane, intese quali spese ordinarie nei giorni in cui si troveranno con il padre oltre al 30% a carico del padre delle spese straordinarie, rispettando il protocollo del Tribunale di
Roma che le parti dichiarano di avere letto ed esaminato. Vittoria dei compensi di lite”.
Ha dedotto all'uopo: che, a seguito del fallimento, nel 2011, della società propria datrice di lavoro, era iniziato per lo stesso un periodo di precarietà lavorativa, causa di incomprensioni e dissidi di coppia;
che egli, però, si era sempre attivato per il reperimento di un lavoro, tant'è che nel periodo 2012/2013 aveva lavorato alle dipendenze della Myauto
Srl, dal 2014 al 2016 aveva lavorato presso diversi supermercati come commesso e rifornitore scaffali, dal 2016 al 2018 aveva lavorato per la come corriere postale di Controparte_2 documenti bancari, nel 2019 aveva lavorato come banchista e trasportatore, accettando lavori precari e/o irregolari, sino al luglio 2020, allorquando gli era stato concesso il reddito di cittadinanza;
che percepiva inoltre una rendita INAIL di 145,00 euro mensili ed era onerato da un canone di locazione di 500,00 euro mensili;
che il rapporto di coniugio si era logorato con l'insorgere delle difficoltà lavorative ed a causa del carattere non conciliante ed aggressivo della moglie, la quale l'aveva costretto a lasciare la casa familiare il 29.2 2020;
che aveva sempre avuto un ottimo rapporto con i figli, provvedendo direttamente alle loro esigenze.
Nel prosieguo, rigettate le prove orali ed espletata l'audizione dei figli, la ricorrente ha concluso