Trib. Forli, sentenza 03/05/2024, n. 395
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Testo completo
N. R.G. 3578/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2020 promossa da:
RC MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FANTI
FABRIZIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
LABORATORIO ODONTOTECNICO MA RC - AN IC SNC
(C.F. 03198780409), con il patrocinio dell'avv. FANTI FABRIZIO, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORI contro
IC AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliato
AR RL (C.F. 04085210401), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella narrativa in atti, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso:
pagina 1 di 12
1. accertare e dichiarare (a) la responsabilità del sig LA IC per tutti i danni (tanto in termini di lucro cessante che di danno emergente) cagionati alla società Laboratorio Odontotecnico MA
MI - LA IC s.n.c. in ragione dell'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge, in particolare dall'articolo 2301 cod. civ., per l'amministrazione della società medesima, avendo il convenuto ricoperto la carica di socio e amministratore della AR s.r.l. ed avendo compiuto atti di concorrenza vietati, per le ragioni esposte in narrativa;
nonché (b) la responsabilità concorrente anche ex art. 2055 cod. civ. della AR s.r.l., corrente in Riccione (RN) via Empoli, interno 6 29 (cod. fisc. e P. IVA 04085210401), per avere la medesima tratto vantaggio dalla condotta illecita del sig. LA IC, condannando, per l'effetto, il sig. LA IC e la AR
s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro e ciascuno per i propri titoli, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società Laboratorio Odontotecnico
MA MI - LA IC s.n.c. sin d'ora quantificati nella misura di Euro 84.432,00 a titolo di lucro cessante e di Euro 27.148,18 a titolo di danno emergente, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria e comunque in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla domanda al saldo.
2. Accertare e dichiarare che il sig. MA MI ha pagato debiti sociali della Laboratorio
Odontotecnico MA MI - LA IC s.n.c. nella misura di Euro 12.999,86 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. MA MI di rivalersi nei confronti del consocio sig. LA IC, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, condannando per
l'effetto il sig. LA IC a corrispondere pro quota al sig. MA MI il 50% delle somme da quest'ultimo versate per il pagamento di debiti societari del Laboratorio Odontotecnico MA
MI - LA IC s.n.c. e, quindi, di Euro 6.500,00 o comunque nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, maggiorata di interessi di legge dalla domanda al saldo;
2.1 In via subordinata alternativa, accertato l'ingiustificato arricchimento del sig. LA IC per i mancati pagamenti effettuati quanto ai debiti societari, per i motivi di cui in narrativa, condannare lo stesso ad indennizzare, ex art. 2041 c.c., il sig. MA MI per la correlativa diminuzione patrimoniale, che si quantifica in un importo pari ad Euro 6.500,00 o comunque nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa.
3. Condannare comunque il convenuto sig. LA IC e la AR s.r.l. alla rifusione, in favore di ciascuna parte attrice, delle spese e compensi professionali di causa, oltre a rimborso 15 % spese generali ed oltre a IVA, CPA come per legge.”
pagina 2 di 12 Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
-- Rigettare con ogni miglior formula, qualsivoglia domanda proposta nei confronti dei convenuti
IC LA e società RD s.r.l., poiché la richiesta è infondata in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e risposta.
-- Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, MI MA e Laboratorio Odontotecnico MA
MI- LA IC s.n.c. (d'ora, per brevità, solamente “Laboratorio MA-LA s.n.c.”) convenivano in giudizio IC LA e RD s.r.l. per vedere accogliere le conclusioni sopra riportate.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano:
- Il Laboratorio MA-LA s.n.c. – con sede operativa in Gatteo – esercitava, come esercita,
l'attività di produzione di protesi dentali e l'esecuzione di lavori di odontotecnica;
- A far data dal 2008, la compagine sociale era costituita da MI MA e da IC LA, con pari e pieni poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza (doc. 1 di parte attrice);
- Entrambi i soci amministratori prestavano il proprio lavoro per la realizzazione dell'oggetto sociale e la clientela era costituita principalmente da quattro studi professionali riconducibili ai dottori TE
IL, David RI e Alessandro LA, oltre allo studio dentistico MASO s.a.s. di MA M. &
C. (docc. da 3 a 85 di parte attrice);
- Accadeva tuttavia che dalla primavera del 2014 LA si recava sempre più di rado presso il laboratorio e tra i soci insorgevano dissidi e contrasti;
- In detto contesto, MA veniva a conoscenza del fatto che, a far data dal 22 ottobre 2013, IC
LA aveva dato corso ad una nuova attività imprenditoriale, in chiaro regime di concorrenza con
Laboratorio MA – LA s.n.c.;
veniva infatti costituita la RD s.r.l., con medesimo oggetto sociale del Laboratorio MA-LA s.n.c. e con socio unico e amministratore il medesimo IC LA (doc. 86 di parte attrice);
- Secondo la prospettazione attorea IC LA, non solo aveva illecitamente avviato un'attività concorrenziale, sfruttando il know-how della società attrice, ma aveva pure sviato i principali clienti
(IL, RI e LA), cagionando un evidente danno a parte attrice;
- Quanto suesposto, peraltro, trovava conforto documentale (doc. 87 di parte attrice: materiale probatorio di cui al procedimento penale portante n. R.G. 330/17 – 5614/15 P.M. radicato innanzi al
Tribunale di Forlì a seguito di denuncia sporta da parte attrice nei confronti di IC LA);
pagina 3 di 12
- A seguito dei fatti sopra riportati, il Laboratorio MA-LA s.n.c. subiva un danno patrimoniale complessivamente pari ad euro 80.148,18;
per il che ne richiedeva, in questa sede, il risarcimento da parte dei convenuti;
- Segnatamente, il Laboratorio MA-LA s.n.c. aveva sofferto una perdita di avviamento commerciale dal valore di euro 53.000,00 (come da perizia di parte a firma del dott. Turchi elaborata
“secondo un metodo valutativo applicato nella prassi, in un multiplo della media dell'utile netto annuale della Società conseguito nei due esercizi antecedenti l'intrapresa dell'attività illecitamente concorrenziale da parte del sig. LA”);
a cui si aggiungevano le spese sostenute sia per
l'esperimento degli accertamenti contabili, sia per le difese resesi necessarie a seguito di diversi atti emulativi posti in essere dal LA a danno di parte attrice, per un ammontare complessivo di euro
27.148,18 (docc. 90 e 91 di parte attrice);
- In ultimo, MI MA agiva in questa sede nei confronti di LA – nella sua qualità di socio e amministratore del Laboratorio MA-LA s.n.c. – domandando, in via di regresso, il rimborso, nella misura del 50%, delle spese sostenute ed anticipate dal solo MA per il pagamento di debiti societari come canone di locazione, utenze, tributi ecc, per totali euro 12.999,86 (doc. 92 e allegato
92.1 di parte attrice), richiedendo quindi la condanna di IC LA al pagamento della somma di euro 6.500,00.
Si costituivano RD s.r.l. e IC LA, chiedendo il rigetto delle domande attoree, per i seguenti motivi:
- Rispondeva al vero l'allegazione con cui controparte evidenziava la sussistenza di dissidi insanabili tra i soci;
- Detti dissidi, tuttavia, erano causalmente ricollegabili solo ed esclusivamente alle condotte di
MA;
- Rispondeva al vero altresì che, in data 21 maggio 2013, IC LA costituiva RD s.r.l.;
- Della costituzione della società, tuttavia, l'attore era perfettamente consapevole e totalmente consenziente (come dimostrava la fattura emessa in data 30 settembre 2013 ed intestata alla società attrice, di cui al doc. 4 di parte convenuta);
- Era pacifica la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2772, comma 1, n. 2, c.c.;
scioglimento che, tuttavia, era stato impedito dalla condotta oppositiva attorea, sfociata in una denuncia sporta da
MA nei confronti di LA per il reato di lesioni personali (procedimento penale archiviato in data 15 ottobre 2015, doc. 11 di parte convenuta) e nell'impossibilità di raggiungere un accordo finalizzato all'acquisto o alla vendita delle quote;
- I convenuti eccepivano, quindi, che a causa dell'ambiente ostile creato dall'attore, LA si vedeva
pagina 4 di 12
costretto a trasferire la propria attività
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2020 promossa da:
RC MA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. FANTI
FABRIZIO, presso il quale è elettivamente domiciliato
LABORATORIO ODONTOTECNICO MA RC - AN IC SNC
(C.F. 03198780409), con il patrocinio dell'avv. FANTI FABRIZIO, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORI contro
IC AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliato
AR RL (C.F. 04085210401), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUCA, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella narrativa in atti, previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso:
pagina 1 di 12
1. accertare e dichiarare (a) la responsabilità del sig LA IC per tutti i danni (tanto in termini di lucro cessante che di danno emergente) cagionati alla società Laboratorio Odontotecnico MA
MI - LA IC s.n.c. in ragione dell'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge, in particolare dall'articolo 2301 cod. civ., per l'amministrazione della società medesima, avendo il convenuto ricoperto la carica di socio e amministratore della AR s.r.l. ed avendo compiuto atti di concorrenza vietati, per le ragioni esposte in narrativa;
nonché (b) la responsabilità concorrente anche ex art. 2055 cod. civ. della AR s.r.l., corrente in Riccione (RN) via Empoli, interno 6 29 (cod. fisc. e P. IVA 04085210401), per avere la medesima tratto vantaggio dalla condotta illecita del sig. LA IC, condannando, per l'effetto, il sig. LA IC e la AR
s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro e ciascuno per i propri titoli, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società Laboratorio Odontotecnico
MA MI - LA IC s.n.c. sin d'ora quantificati nella misura di Euro 84.432,00 a titolo di lucro cessante e di Euro 27.148,18 a titolo di danno emergente, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria e comunque in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalla domanda al saldo.
2. Accertare e dichiarare che il sig. MA MI ha pagato debiti sociali della Laboratorio
Odontotecnico MA MI - LA IC s.n.c. nella misura di Euro 12.999,86 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. MA MI di rivalersi nei confronti del consocio sig. LA IC, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, condannando per
l'effetto il sig. LA IC a corrispondere pro quota al sig. MA MI il 50% delle somme da quest'ultimo versate per il pagamento di debiti societari del Laboratorio Odontotecnico MA
MI - LA IC s.n.c. e, quindi, di Euro 6.500,00 o comunque nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, maggiorata di interessi di legge dalla domanda al saldo;
2.1 In via subordinata alternativa, accertato l'ingiustificato arricchimento del sig. LA IC per i mancati pagamenti effettuati quanto ai debiti societari, per i motivi di cui in narrativa, condannare lo stesso ad indennizzare, ex art. 2041 c.c., il sig. MA MI per la correlativa diminuzione patrimoniale, che si quantifica in un importo pari ad Euro 6.500,00 o comunque nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa.
3. Condannare comunque il convenuto sig. LA IC e la AR s.r.l. alla rifusione, in favore di ciascuna parte attrice, delle spese e compensi professionali di causa, oltre a rimborso 15 % spese generali ed oltre a IVA, CPA come per legge.”
pagina 2 di 12 Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
-- Rigettare con ogni miglior formula, qualsivoglia domanda proposta nei confronti dei convenuti
IC LA e società RD s.r.l., poiché la richiesta è infondata in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e risposta.
-- Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, MI MA e Laboratorio Odontotecnico MA
MI- LA IC s.n.c. (d'ora, per brevità, solamente “Laboratorio MA-LA s.n.c.”) convenivano in giudizio IC LA e RD s.r.l. per vedere accogliere le conclusioni sopra riportate.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano:
- Il Laboratorio MA-LA s.n.c. – con sede operativa in Gatteo – esercitava, come esercita,
l'attività di produzione di protesi dentali e l'esecuzione di lavori di odontotecnica;
- A far data dal 2008, la compagine sociale era costituita da MI MA e da IC LA, con pari e pieni poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza (doc. 1 di parte attrice);
- Entrambi i soci amministratori prestavano il proprio lavoro per la realizzazione dell'oggetto sociale e la clientela era costituita principalmente da quattro studi professionali riconducibili ai dottori TE
IL, David RI e Alessandro LA, oltre allo studio dentistico MASO s.a.s. di MA M. &
C. (docc. da 3 a 85 di parte attrice);
- Accadeva tuttavia che dalla primavera del 2014 LA si recava sempre più di rado presso il laboratorio e tra i soci insorgevano dissidi e contrasti;
- In detto contesto, MA veniva a conoscenza del fatto che, a far data dal 22 ottobre 2013, IC
LA aveva dato corso ad una nuova attività imprenditoriale, in chiaro regime di concorrenza con
Laboratorio MA – LA s.n.c.;
veniva infatti costituita la RD s.r.l., con medesimo oggetto sociale del Laboratorio MA-LA s.n.c. e con socio unico e amministratore il medesimo IC LA (doc. 86 di parte attrice);
- Secondo la prospettazione attorea IC LA, non solo aveva illecitamente avviato un'attività concorrenziale, sfruttando il know-how della società attrice, ma aveva pure sviato i principali clienti
(IL, RI e LA), cagionando un evidente danno a parte attrice;
- Quanto suesposto, peraltro, trovava conforto documentale (doc. 87 di parte attrice: materiale probatorio di cui al procedimento penale portante n. R.G. 330/17 – 5614/15 P.M. radicato innanzi al
Tribunale di Forlì a seguito di denuncia sporta da parte attrice nei confronti di IC LA);
pagina 3 di 12
- A seguito dei fatti sopra riportati, il Laboratorio MA-LA s.n.c. subiva un danno patrimoniale complessivamente pari ad euro 80.148,18;
per il che ne richiedeva, in questa sede, il risarcimento da parte dei convenuti;
- Segnatamente, il Laboratorio MA-LA s.n.c. aveva sofferto una perdita di avviamento commerciale dal valore di euro 53.000,00 (come da perizia di parte a firma del dott. Turchi elaborata
“secondo un metodo valutativo applicato nella prassi, in un multiplo della media dell'utile netto annuale della Società conseguito nei due esercizi antecedenti l'intrapresa dell'attività illecitamente concorrenziale da parte del sig. LA”);
a cui si aggiungevano le spese sostenute sia per
l'esperimento degli accertamenti contabili, sia per le difese resesi necessarie a seguito di diversi atti emulativi posti in essere dal LA a danno di parte attrice, per un ammontare complessivo di euro
27.148,18 (docc. 90 e 91 di parte attrice);
- In ultimo, MI MA agiva in questa sede nei confronti di LA – nella sua qualità di socio e amministratore del Laboratorio MA-LA s.n.c. – domandando, in via di regresso, il rimborso, nella misura del 50%, delle spese sostenute ed anticipate dal solo MA per il pagamento di debiti societari come canone di locazione, utenze, tributi ecc, per totali euro 12.999,86 (doc. 92 e allegato
92.1 di parte attrice), richiedendo quindi la condanna di IC LA al pagamento della somma di euro 6.500,00.
Si costituivano RD s.r.l. e IC LA, chiedendo il rigetto delle domande attoree, per i seguenti motivi:
- Rispondeva al vero l'allegazione con cui controparte evidenziava la sussistenza di dissidi insanabili tra i soci;
- Detti dissidi, tuttavia, erano causalmente ricollegabili solo ed esclusivamente alle condotte di
MA;
- Rispondeva al vero altresì che, in data 21 maggio 2013, IC LA costituiva RD s.r.l.;
- Della costituzione della società, tuttavia, l'attore era perfettamente consapevole e totalmente consenziente (come dimostrava la fattura emessa in data 30 settembre 2013 ed intestata alla società attrice, di cui al doc. 4 di parte convenuta);
- Era pacifica la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2772, comma 1, n. 2, c.c.;
scioglimento che, tuttavia, era stato impedito dalla condotta oppositiva attorea, sfociata in una denuncia sporta da
MA nei confronti di LA per il reato di lesioni personali (procedimento penale archiviato in data 15 ottobre 2015, doc. 11 di parte convenuta) e nell'impossibilità di raggiungere un accordo finalizzato all'acquisto o alla vendita delle quote;
- I convenuti eccepivano, quindi, che a causa dell'ambiente ostile creato dall'attore, LA si vedeva
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