Trib. Catanzaro, sentenza 11/01/2024, n. 25
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, S C, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2021 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avvocato G C Parte_1
-ricorrente opponente-
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
A M
-resistente opposta-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1735/2020 R.G., l'odierna società opposta, premesso che in data 28.11.2008 sottoscriveva con un contratto Parte_1 di agenzia con cui a quest'ultima era stato affidato l'incarico di promuovere la vendita di prodotti e servizi H3G e che, a seguito della cessazione di tale rapporto, CP_1 vantava un credito nei confronti dell'odierna opponente pari ad € 34.136,09, portato dalle fatture n. H3G – 2015 – 2 (insoluto pari ad € 27.243,64), n. 1519005533
1
(insoluto pari ad € 500,00), n. 1519004996 (insoluto pari ad € 5.663,45) e n.
1619000861 (insoluto pari ad € 729,00);
tanto premesso, chiedeva la condanna dell'agente al pagamento dell'importo sopra indicato.
2. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, con il quale veniva condannata a pagare, nei confronti della Parte_1 CP_1
la somma di € 34.136,09, oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
[...]
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'inidoneità delle fatture commerciali a formare piena prova del credito sottostante;
l'insussistenza della nota di credito H3G-2015-2 del 2.9.2015, documento di cui eccepisce la falsità e ne disconosce la paternità, non essendo peraltro annotato nel registro IVA della debitrice;
l'insussistenza del credito azionato.
4. Quanto a quest'ultima doglianza, deduce, in particolare, che:
a) per quanto riguarda la nota di credito n. H3G-2015-2, l'importo richiesto scaturirebbe da una serie di storni provvigionali per “quote non maturate standard”,
“attivazione power 10 all in plus edition”, “quota non maturata convass”, “jackpot classifica generale”, ecc. La società opponente avrebbe, dunque, ricollegato alla cessazione del rapporto di agenzia (avvenuta per recesso dell'agente con decorrenza 3.8.2015)
l'effetto di anticipare la cessazione di tutti i contratti intervenuti con i clienti finali, donde la richiesta di storno delle quote non maturate di canoni o servizi relativi al mese di luglio 2015. Tale pratica contrattuale sarebbe tuttavia illegittima, per contrasto con l'art. 1748, comma 6, c.c., che recita: “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”;
b) con riferimento alla fattura n. 1519005533, non sono dovuti gli importi in essa indicati, anche in considerazione del fatto che nel mese di luglio non sono state corrisposte le provvigioni maturate per le prestazioni effettuate. In subordine, la somma di € 500,00 richiesta dovrà essere compensate con le provvigioni dovute
2
all'agente per il mese di luglio 2015, calcolate dalla stessa opponente nella nota di credito H3G-2015-2 in € 1.890,69 (IVA esclusa);
c) per quanto riguarda la fattura n. 1519004996, alcun ammanco di magazzino si
è verificato e nessuna richiesta risarcitoria è mai stata avanzata nei confronti della ricorrente;
d) infine, per quanto concerne la fattura n. 1619000861, il credito ivi riportato è generico e non collegato temporalmente al rapporto di agenzia, oltre che sfornito di prova.
5. Chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute con l'importo dovuto all'opponente a titolo di provvigioni per il mese di luglio 2015 (€ 1.890,68 + IVA).
6. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
7. L'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza, sollevata da parte resistente, in relazione ai crediti di cui alla nota di credito H3G-2015-2 e alla fattura n. 1619000861.
9. Sostiene, sul punto, l'opposta che l'art.
6.6. del contratto di agenzia monomandatario stabilisce che “Trascorso 60 (sessanta) giorni senza che l'Agente abbia Orga contestato gli importi comunicati da , tali importi si intenderanno definitivamente approvati e
l'Agente decadrà dal proprio diritto di sollevare eccezioni e contestazioni”;
e che con nota del Org 3.11.2015, comunicata all'opponente con raccomandata e anticipata a mezzo pec, era stato diffidato il pagamento degli importi di cui ai menzionati documenti contabili.
10. Sicché, sarebbe preclusa in questa sede all'agente ogni contestazione sulla dovutezza dei suddetti crediti.
11. La tesi non può essere condivisa, dal momento che non vi è prova che la nota del 3.11.2015 sia mai pervenuta nella sfera di conoscenza dell'agente.
3
12. Nello specifico, dagli atti di causa (in particolare, cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), emerge che la pec non è stata consegnata all'indirizzo
“ , generando il seguente messaggio di errore: “user Org_3 unknown”.
13. La raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza, risulta spedita ad un indirizzo (Via T. Campanella n. 54, 88040 – Settingiano, Fr. Martelletto
– CZ) diverso da quello dichiarato nell'ambito del presente giudizio (Via Monsignore
Armando Fares n. 77 – Catanzaro, cfr. ricorso introduttivo del giudizio).
14. Ora, a fronte della contestazione di parte opponente, effettuata nella prima difesa utile (cfr. note di trattazione scritta del 2.2.2022), di non aver mai ricevuto detta comunicazione, sarebbe stato onere dell'opposta dedurre e dimostrare che, al momento dell'invio della raccomandata, l'indirizzo di residenza dell'agente fosse quello ivi indicato, sì da poter invocare la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c.
15. In assenza della suddetta prova, non può ritenersi che la nota del 3.11.2015 sia pervenuta nella sfera di conoscenza della destinataria e che, dunque, la stessa sia stata idonea a far decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per poter proporre eccezioni o contestazioni.
16. In ogni caso, tale decadenza ha natura meramente negoziale ed attiene pertanto al momento di esecuzione del contratto, mentre non può valere ad introdurre una decadenza né di tipo sostanziale né processuale (cfr. Trib. Roma, sez. lav., sent. n. 9916/2022).
17. L'eccezione di decadenza deve essere, pertanto, respinta.
18. Quanto al merito della controversia, occorre premettere che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di
4
prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
19. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, S C, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 172/2021 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avvocato G C Parte_1
-ricorrente opponente-
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
A M
-resistente opposta-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1735/2020 R.G., l'odierna società opposta, premesso che in data 28.11.2008 sottoscriveva con un contratto Parte_1 di agenzia con cui a quest'ultima era stato affidato l'incarico di promuovere la vendita di prodotti e servizi H3G e che, a seguito della cessazione di tale rapporto, CP_1 vantava un credito nei confronti dell'odierna opponente pari ad € 34.136,09, portato dalle fatture n. H3G – 2015 – 2 (insoluto pari ad € 27.243,64), n. 1519005533
1
(insoluto pari ad € 500,00), n. 1519004996 (insoluto pari ad € 5.663,45) e n.
1619000861 (insoluto pari ad € 729,00);
tanto premesso, chiedeva la condanna dell'agente al pagamento dell'importo sopra indicato.
2. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, con il quale veniva condannata a pagare, nei confronti della Parte_1 CP_1
la somma di € 34.136,09, oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
[...]
3. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'inidoneità delle fatture commerciali a formare piena prova del credito sottostante;
l'insussistenza della nota di credito H3G-2015-2 del 2.9.2015, documento di cui eccepisce la falsità e ne disconosce la paternità, non essendo peraltro annotato nel registro IVA della debitrice;
l'insussistenza del credito azionato.
4. Quanto a quest'ultima doglianza, deduce, in particolare, che:
a) per quanto riguarda la nota di credito n. H3G-2015-2, l'importo richiesto scaturirebbe da una serie di storni provvigionali per “quote non maturate standard”,
“attivazione power 10 all in plus edition”, “quota non maturata convass”, “jackpot classifica generale”, ecc. La società opponente avrebbe, dunque, ricollegato alla cessazione del rapporto di agenzia (avvenuta per recesso dell'agente con decorrenza 3.8.2015)
l'effetto di anticipare la cessazione di tutti i contratti intervenuti con i clienti finali, donde la richiesta di storno delle quote non maturate di canoni o servizi relativi al mese di luglio 2015. Tale pratica contrattuale sarebbe tuttavia illegittima, per contrasto con l'art. 1748, comma 6, c.c., che recita: “L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente”;
b) con riferimento alla fattura n. 1519005533, non sono dovuti gli importi in essa indicati, anche in considerazione del fatto che nel mese di luglio non sono state corrisposte le provvigioni maturate per le prestazioni effettuate. In subordine, la somma di € 500,00 richiesta dovrà essere compensate con le provvigioni dovute
2
all'agente per il mese di luglio 2015, calcolate dalla stessa opponente nella nota di credito H3G-2015-2 in € 1.890,69 (IVA esclusa);
c) per quanto riguarda la fattura n. 1519004996, alcun ammanco di magazzino si
è verificato e nessuna richiesta risarcitoria è mai stata avanzata nei confronti della ricorrente;
d) infine, per quanto concerne la fattura n. 1619000861, il credito ivi riportato è generico e non collegato temporalmente al rapporto di agenzia, oltre che sfornito di prova.
5. Chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute con l'importo dovuto all'opponente a titolo di provvigioni per il mese di luglio 2015 (€ 1.890,68 + IVA).
6. Parte opposta ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
7. L'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.
8. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di decadenza, sollevata da parte resistente, in relazione ai crediti di cui alla nota di credito H3G-2015-2 e alla fattura n. 1619000861.
9. Sostiene, sul punto, l'opposta che l'art.
6.6. del contratto di agenzia monomandatario stabilisce che “Trascorso 60 (sessanta) giorni senza che l'Agente abbia Orga contestato gli importi comunicati da , tali importi si intenderanno definitivamente approvati e
l'Agente decadrà dal proprio diritto di sollevare eccezioni e contestazioni”;
e che con nota del Org 3.11.2015, comunicata all'opponente con raccomandata e anticipata a mezzo pec, era stato diffidato il pagamento degli importi di cui ai menzionati documenti contabili.
10. Sicché, sarebbe preclusa in questa sede all'agente ogni contestazione sulla dovutezza dei suddetti crediti.
11. La tesi non può essere condivisa, dal momento che non vi è prova che la nota del 3.11.2015 sia mai pervenuta nella sfera di conoscenza dell'agente.
3
12. Nello specifico, dagli atti di causa (in particolare, cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), emerge che la pec non è stata consegnata all'indirizzo
“ , generando il seguente messaggio di errore: “user Org_3 unknown”.
13. La raccomandata A/R, restituita al mittente per compiuta giacenza, risulta spedita ad un indirizzo (Via T. Campanella n. 54, 88040 – Settingiano, Fr. Martelletto
– CZ) diverso da quello dichiarato nell'ambito del presente giudizio (Via Monsignore
Armando Fares n. 77 – Catanzaro, cfr. ricorso introduttivo del giudizio).
14. Ora, a fronte della contestazione di parte opponente, effettuata nella prima difesa utile (cfr. note di trattazione scritta del 2.2.2022), di non aver mai ricevuto detta comunicazione, sarebbe stato onere dell'opposta dedurre e dimostrare che, al momento dell'invio della raccomandata, l'indirizzo di residenza dell'agente fosse quello ivi indicato, sì da poter invocare la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c.
15. In assenza della suddetta prova, non può ritenersi che la nota del 3.11.2015 sia pervenuta nella sfera di conoscenza della destinataria e che, dunque, la stessa sia stata idonea a far decorrere il termine decadenziale di 60 giorni per poter proporre eccezioni o contestazioni.
16. In ogni caso, tale decadenza ha natura meramente negoziale ed attiene pertanto al momento di esecuzione del contratto, mentre non può valere ad introdurre una decadenza né di tipo sostanziale né processuale (cfr. Trib. Roma, sez. lav., sent. n. 9916/2022).
17. L'eccezione di decadenza deve essere, pertanto, respinta.
18. Quanto al merito della controversia, occorre premettere che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di
4
prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (v. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
19. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi