Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 286
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Testo completo
R.G. 32262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
SA EL UZ, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Anastasio II n. 416
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio Roberto Fantini di Roma n. 37875 del 22.03.2024
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 la ricorrente AL IN NG, premesso che l'Inps con comunicazione del 05.02.2024 le revocava il beneficio relativo al reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)” e che con successivo provvedimento del 29.06.2024 le richiedeva la restituzione dell'importo di euro
6.022,82 erogato a titolo di RDC da aprile 2019 a gennaio 2020 per “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”, dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n.
I10391620 rilasciato dalla Questura di Roma in data 13.11.2015 e di risiedere in
Italia dal 30.11.1994 (e quindi di essere in possesso di entrambi i requisiti previsto dalla legge per godere del beneficio revocatole) ha convenuto in giudizio l'Istituto chiedendo al Tribunale di voler “1)…..accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo dall'aprile 2019 al gennaio 2020 o a decorrere dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito oggetto della presente controversia per un ammontare di Euro 6.022,82 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. 2) Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025 la ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'istituto alle spese ex art. 96 comma 3 cpc per resistenza temeraria alla domanda.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale, dedotto di aver provveduto alla revoca del beneficio nei confronti della ricorrente a seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
SA EL UZ, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Anastasio II n. 416
RICORRENTE
CONTRO
INPS, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio Roberto Fantini di Roma n. 37875 del 22.03.2024
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 la ricorrente AL IN NG, premesso che l'Inps con comunicazione del 05.02.2024 le revocava il beneficio relativo al reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)” e che con successivo provvedimento del 29.06.2024 le richiedeva la restituzione dell'importo di euro
6.022,82 erogato a titolo di RDC da aprile 2019 a gennaio 2020 per “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”, dedotto di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n.
I10391620 rilasciato dalla Questura di Roma in data 13.11.2015 e di risiedere in
Italia dal 30.11.1994 (e quindi di essere in possesso di entrambi i requisiti previsto dalla legge per godere del beneficio revocatole) ha convenuto in giudizio l'Istituto chiedendo al Tribunale di voler “1)…..accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo dall'aprile 2019 al gennaio 2020 o a decorrere dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa e conseguentemente accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito oggetto della presente controversia per un ammontare di Euro 6.022,82 o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. 2) Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.1.2025 la ricorrente chiedeva altresì la condanna dell'istituto alle spese ex art. 96 comma 3 cpc per resistenza temeraria alla domanda.
Si costituiva in giudizio l'Inps il quale, dedotto di aver provveduto alla revoca del beneficio nei confronti della ricorrente a seguito
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