Trib. Ancona, sentenza 15/11/2024, n. 319

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 15/11/2024, n. 319
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 319
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

N. V.G. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1675/2024 promosso da: ata il 27.12.1970 a MORGES (SVIZZERA), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FAVIA DAVID;

e
nato l'[...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
VENARUCCI ANDREA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi richiedono l'affido condiviso della figlia minorenne , la quale Persona_1
fisserà la propria dimora e residenza con la madre, in Montemarciano, via dei Gabbiani n. 26;

3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1
Per_ ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia , la somma di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);

4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia verranno divise nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Le parti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono tutte quelle richiamate dal Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 16/09/2013, sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ancona Dott. Mario D'Aprile e dall'Avv. Giampiero Paoli
- 1 -


Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che di seguito integralmente (solo relativamente alle spese straordinarie) si trascrive:
Art. 10 “Definizione di spese straordinarie nel caso di obbligo di contributo al mantenimento dei figli minori”:
A) Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;

2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

4) tichets sanitari.
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;

2) cure termali e fisioterapiche;

3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
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