Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2024, n. 1572

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2024, n. 1572
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 1572
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 1864 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA

nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Laura Astori, giusta procura speciale in atti;

- ricorrente
E

nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Stefano Paniccia, giusta procura speciale in atti;

- ricorrente

Con parere favorevole del Pubblico Ministero.

1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 31 luglio 2024 i Sig.ri e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento dei figli (27.12.2019) e (23.09.2022) Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 06.09.2024 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 25.10.24 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi dei figli e . Per_1 Per_2
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.



P.Q.M

.

Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art.
337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto dispone:
1) La signora ed il signor vivranno separati con Parte_1 Controparte_1 obbligo del mutuo rispetto;

2) Casa familiare: La signora si è
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