Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/01/2024, n. 9
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 31/2022 RG. alla udienza del 12/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
OS IA LA, rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia
Paolucci
Ricorrente
E
CASA DI CURA SAN BENEDETTO DEL TRONTO S.P.A., rappresentata e difesa dall' Avv. Osvaldo Galizia
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25 gennaio 2022, la ricorrente chiedeva di dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione permanente dal lavoro senza retribuzione del 27.7.2021, e, per l'effetto, condannare la Casa di
Cura Privata San Benedetto del Tronto spa in persona del legale rappresentante pro tempore, alla propria reintegra nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta sospensione e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro pari ad € 12.166,68
(retribuzione lorda mensile di € 2.027,78 x 6 mesi), a di quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
chiedeva, altresì, di condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dell'indennità e dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
chiedeva, infine, di condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in € 5.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali.
La ricorrente osservava:
di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente a decorrere dal 21 ottobre 2016 e fino al 27 luglio 2021,
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inquadrata nella qualifica di D1 livello del CCNL AIOP personale non medico, con mansione di infermiera;
di esser stata sospesa, con una comunicazione del 27 luglio 2021, dall'attività lavorativa senza retribuzione “attesa l'impossibilità di procedere all'intenzione di licenziamento di cui all'art. 7 L.n. 604/1966, per via delle disposizioni di cui al comma 10 D.L. 41/2021 conv. L.69/2021 (c.d. blocco dei licenziamenti)”;
di aver contestato, in data 29 luglio 2021, la predetta missiva, offrendo, altresì, la propria prestazione lavorative e dichiarandosi disponibile anche a svolgere altre e diverse mansioni;
di aver comunicato il proprio rientro in servizio, previsto per il 9 gennaio 2022, restando, pur tuttavia, detto rientro, privo di qualsiasi riscontro concreto, poiché la stessa non veniva, di fatto, reintegrata;
che il provvedimento di sospensione è illegittimo, sia dal punto di vista procedurale che legale;
che tale provvedimento deve esser dichiarato illegittimo e pertanto, la ricorrente deve esser reintegrata nel proprio posto di lavoro, con diritto alla retribuzione dal giorno della sua sospensione;
nonché con diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale.
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Casa di Cura San Benedetto del Tronto s.p.a. si costituiva in giudizio
e domandava di rigettare il ricorso, in quanto infondato, in fatto e in diritto.
Il ricorso è infondato. Deve essere, pertanto, rigettato.
Deve dichiararsi, in primo luogo, la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla reintegra della ricorrente sul posto di lavoro.
Con una comunicazione del 22 dicembre 2021, dapprima, veniva comunicato alla ricorrente il rientro in servizio, previa esibizione del Green
Pass (v. doc.n.9 ricorso).
Successivamente, in data 10 ottobre 2022, la ricorrente veniva nuovamente sospesa, non risultando in regola con gli obblighi vaccinali previsti per coloro che svolgono l'attività lavorativa presso le strutture sanitarie (v. doc.n.13 memoria dell'8 novembre 2022).
Infine, veniva effettivamente riammessa in servizio, poiché in base a quanto previsto dal Decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022, dal 1° novembre non era più previsto l'obbligo vaccinale del personale sanitario, sicché la società resistente comunicava, con la predetta, la revoca della sospensione dal lavoro nonché la riammissione in servizio (v. doc.n.17 memoria 8 novembre 2022).
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Pertanto, tale parte del petitum può dirsi pienamente soddisfatta, dovendosi, conseguentemente, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in ordine a questo.
Ciò posto, residua la questione relativa alla asserita illegittimità del provvedimento di sospensione, atteso che la ricorrente domandava altresì la corresponsione delle retribuzioni dovute, dal giorno della stessa sospensione, sino all'effettiva reintegra.
Il provvedimento di sospensione indirizzato alla ricorrente recitava che “stante il giudizio del medico competente emesso in data 23.07.2021
e trasmessaci in data odierna, che ha accertato la sua inidoneità permanente allo svolgimento della sua mansione per la quale è assunta, il suo rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione, attesa la impossibilità di procedere all'intenzione di licenziamento di cui all'art. 7 L.604/1966 per via delle disposizioni di cui al comma 10 D.L. 41/2021 conv. L.69/2021 (c.d. blocco dei licenziamenti)”.
Dal complesso delle doglianze della ricorrente e delle argomentazioni difensive della resistente come diffusamente articolate nella memoria di costituzione, appare evidente che il provvedimento sospensivo sia stato adottato con riferimento alla mancata
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