Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 838
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 903/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Portesan e Giorgia Portesan, elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Adria (RO), Corso Mazzini, 26
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Controparte_1 C.F._2
Neri, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore in Ferrara, Via Verga, 4
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per il ricorrente e per la resistente:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente del minore presso la residenza materna, sita in Villadose, via Romolo Andreotti n. 23;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 quando il padre preleverò a casa della madre, fino alla domenica Per_1
1 sera alle ore 21,00 compresa la cena;
il padre inoltre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1
durante il periodo natalizio alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendosi sin da ora che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con la madre;
per tre giorni durante le festività pasquali comprendenti il giorno di Pasqua: per l'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso dal minore con il padre. Le festività infrasettimanali verranno trascorse alternandosi con l'altro genitore;
il giorno del compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta per eventuali ponti ed altre festività. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre collocataria;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 903/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Portesan e Giorgia Portesan, elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Adria (RO), Corso Mazzini, 26
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Controparte_1 C.F._2
Neri, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore in Ferrara, Via Verga, 4
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per il ricorrente e per la resistente:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente del minore presso la residenza materna, sita in Villadose, via Romolo Andreotti n. 23;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 quando il padre preleverò a casa della madre, fino alla domenica Per_1
1 sera alle ore 21,00 compresa la cena;
il padre inoltre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1
durante il periodo natalizio alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendosi sin da ora che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con la madre;
per tre giorni durante le festività pasquali comprendenti il giorno di Pasqua: per l'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso dal minore con il padre. Le festività infrasettimanali verranno trascorse alternandosi con l'altro genitore;
il giorno del compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta per eventuali ponti ed altre festività. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre collocataria;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi