Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1431
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2295/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAZZI Parte_1 C.F._1
LORENZA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio in data 18 novembre 1995 e CP_1
Per_ dall'unione col quale erano nati i figli, , nel 1997, nel 1999, nel 2003 e , Per_1 Per_3 Per_4
nel 2008.
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 22.11.2024, si costituiva in giudizio al solo fine di rappresentare che le parti CP_1 erano addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda. L'udienza fissata per la comparizione personale delle parti veniva, così, trasformata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla giacché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il 18.11.1995 in Altopascio, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altopascio, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato con modalità condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre. Il padre potrà frequentare il ragazzo secondo le seguenti modalità: ogni martedì dalle ore 15.00 e fino al giovedì mattina, tenuto conto che il minore non ha scuola il mercoledì. Il padre potrà stare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera e fino alla domenica alle ore 22.00. Ciascun genitore si farà carico, a turno, di prendere e riportare presso la residenza dell'altro Per_4
genitore. Durante il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_4
non consecutivi;
ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il proprio piano di ferie, per consentire una migliore organizzazione e
gestione del ragazzo. Durante le vacanze natalizie il figlio permarrà per una settimana presso ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al 06 gennaio, settimane che saranno alternate di anno in anno presso l'uno o l'altro genitore. Anche le festività pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
3) Le autorizzazioni relative agli spostamenti significativi del figlio minore, fuori dal Comune di residenza, ove necessarie, saranno rilasciate in autonomia da ciascun genitore quando il figlio si troverà presso di lui, se riguardanti uscite scolastiche,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2295/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAZZI Parte_1 C.F._1
LORENZA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGOLI GIANNA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, col quale aveva contratto matrimonio in data 18 novembre 1995 e CP_1
Per_ dall'unione col quale erano nati i figli, , nel 1997, nel 1999, nel 2003 e , Per_1 Per_3 Per_4
nel 2008.
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 22.11.2024, si costituiva in giudizio al solo fine di rappresentare che le parti CP_1 erano addivenute ad una soluzione conciliativa della presente vicenda. L'udienza fissata per la comparizione personale delle parti veniva, così, trasformata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano
profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla giacché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio il 18.11.1995 in Altopascio, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Altopascio, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato con modalità condivisa ad entrambi i Per_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso il padre. Il padre potrà frequentare il ragazzo secondo le seguenti modalità: ogni martedì dalle ore 15.00 e fino al giovedì mattina, tenuto conto che il minore non ha scuola il mercoledì. Il padre potrà stare con il figlio a week-end alternati dal venerdì sera e fino alla domenica alle ore 22.00. Ciascun genitore si farà carico, a turno, di prendere e riportare presso la residenza dell'altro Per_4
genitore. Durante il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore per 15 giorni anche Per_4
non consecutivi;
ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno il proprio piano di ferie, per consentire una migliore organizzazione e
gestione del ragazzo. Durante le vacanze natalizie il figlio permarrà per una settimana presso ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre e fino al 06 gennaio, settimane che saranno alternate di anno in anno presso l'uno o l'altro genitore. Anche le festività pasquali seguiranno il principio dell'alternanza;
3) Le autorizzazioni relative agli spostamenti significativi del figlio minore, fuori dal Comune di residenza, ove necessarie, saranno rilasciate in autonomia da ciascun genitore quando il figlio si troverà presso di lui, se riguardanti uscite scolastiche,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi