Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1100

TRIB Catania
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Catania
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1100
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1100
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5499/2024 promossa da
AR CA, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Antonino Raciti, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Filippa Morina, giusta procura in atti;

-resistenti-
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva delle ferie non godute – accertamento del diritto alle ferie maturate
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto

1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”, in qualità di
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, dal 01.12.2005 al 30.09.2022 e, di aver svolto l'ultimo anno del suddetto periodo di lavoro, segnatamente dal 01.10.2021 al 30.09.2022, in comando presso l'ASP
di Catania (P.O. di Acireale), dalla quale era stato poi assunto a tempo indeterminato a far data dal
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01.10.2022 - riferiva di aver maturato e non fruito, durante il periodo di servizio alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”, di 96 giorni di ferie, come attestato dalla stessa
Azienda con nota prot. n. 0013875 del 21.11.2022.
Precisava che le sopra indicate ferie non godute afferivano agli anni 2019-2020-2021, in essi compreso il periodo pandemico, durante il quale non aveva potuto usufruirne poiché gli specialisti in anestesia erano risultati indispensabili per affrontare lo stato di assoluta criticità emergenziale.
Evidenziava di aver richiesto all'ASP di Catania, mediante apposita istanza, inviata mediante pec del
28.02.2023, il riconoscimento delle ferie maturate negli anni precedenti l'assunzione; che la predetta istanza era stata riscontrata con nota prot. n. 91217 del 19.04.2023, con la quale l'ASP di Catania, senza minimamente contestare la quantificazione delle ferie, aveva riferito che le ferie spettanti al ricorrente fossero soltanto “quelle maturate e non godute presso l'Ente di provenienza tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2021, che …” ammontavano “a n. 25 gg.”; che i suddetti giorni, da ultimo, ovvero nel cedolino di aprile 2024, gli erano stati riconosciuti, dopo essere stati assegnati una prima volta nella busta paga di dicembre 2023 e poi immotivatamente espunti di nuovo.
Sottolineava che, tenuto conto dei giorni di ferie riconosciuti dall'Asp di Catania e del complessivo numero di giorni di ferie spettanti, alla luce della summenzionata nota prot. n. 0013875 del 21.11.2022 emessa dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”, residuavano in suo favore 71 giorni di ferie;
che aveva, quindi, con apposite istanze chiesto all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
“Cannizzaro” il riconoscimento delle ferie maturate e non godute ovvero della loro monetizzazione;
che in riscontro alle predette istanze l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”, senza in alcun modo contestare il diritto vantato, aveva unicamente precisato che “il congedo maturato” poteva “ essere fruito presso l'attuale Azienda di servizio”.
Concludeva chiedendo: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute, pari a 71 giorni, secondo quanto previsto dal contratto di assunzione e dal collegato C.C.N.L. di categoria;
2), in via meramente subordinata al mancato accoglimento della richiesta di monetizzazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire delle ferie non godute, pari a 71 giorni. Condannare le parti resistenti solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore”.

1.2. In data 17 luglio 2024 parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, agli atti e all'azione, nei confronti della A.O. per l'Emergenza “Cannizzaro”.

1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 5 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'Asp di Catania eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto.
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Rilevava che “… tenuto conto che l'istituto della mobilità non costituisce novazione del rapporto di lavoro, ha consentito al Dott. Cammarata, giusta nota prot. n. 91217 del 19/04/2023 (doc. 3), di poter usufruire delle ferie maturate presso l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro nell'anno
2021 pari a n. 25, come comunicato dalla stessa Azienda.”
Evidenziava di essere totalmente estranea alla circostanza della mancata fruizione delle ferie da parte del Cammarata, rimarcando che tale circostanza riguardasse la capacità organizzativa del datore di lavoro e nello specifico dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro che avrebbe dovuto assicurare al lavoratore la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di maturazione e nel corso dell'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, quale diritto espressamente garantito dalla costituzione e dalle normative europee.
Adduceva di non poter “essere chiamata a rispondere per i periodi antecedenti”.
Chiedeva quindi: “…rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ASP di Catania e per l'effetto
… … … l'estromissione dal presente giudizio perché all'epoca in cui il dott. Cammarata ha maturato le ferie era dipendente di altro Ente, e precisamente dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza
Cannizzaro; In subordine, dichiarare la prescrizione per i motivi indicati nella memoria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”

1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
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Il thema decidendum dell'odierno giudizio è in via principale il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute (id est: 71 giorni) presso Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” (azienda di provenienza) e in via subordinata il diritto dello stesso a fruirne presso l'ASP di Catania (azienda di destinazione).
Va preliminarmente dato atto che in data 17 luglio 2024 parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, agli atti e all'azione, nei confronti della A.O. per l'Emergenza “Cannizzaro”.
Va, altresì, preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ASP di Catania.
Risulta, infatti, non contestato dall'azienda sanitaria resistente e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc 2 e 5 allegati al ricorso 1 e 3 allegati alla memoria di costituzione) che il Cammarata, in regime di comando (proveniente dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro”) presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania dall'1.10.2021 al 30.9.2022, è stato successivamente
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assunto dalla suddetta azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 1.10.2022, a seguito di procedura di mobilità.
La procedura di mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro, bensì la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e le medesime caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro. La mobilità, dunque, si configura come cessione del contratto di lavoro, da ciò derivandone che il lavoratore porta
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