Trib. Locri, sentenza 05/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 05/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 1
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2680/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;

Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;

Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;

Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;

Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;

Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2680/2024 R.G.L., vertente
TRA
RI UC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE),
Parco delle Rose Int. 1 Frabbr. 9/B, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Di Puorto e Vito Di Puorto che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato
Resistente

Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L. 107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, NO LU deduceva: - di aver svolto la propria attività di insegnate alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: 1) Dal 06/09/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo “IC GALLIO”
– VIIC88700P con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado “SMS GALLIO”-
VIMM88701Q e presso la scuola secondaria di I grado “SMS REGGENZA 7 COMUNI – ASIAGO”
– VIMM88601X;
2) Dal 02/09/2022 al 30/06/2023, presso l'Istituto Superiore “IPSIA F.
LAMPERTICO” – VIRI05000V con assegnazione presso l'Istituto Superiore “SERALE
LAMPERTICO “- VIRI050519;
- che per i periodi su indicati non gli è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra
i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che inoltrava diffida stragiudiziale al Ministero, senza ottenerne riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « 1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastico 2021/2022 e 2022/2023 dal valore complessivo di € 1.000,00 (€
500 cadauno per ciascun anno scolastico);

2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa

e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;

3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.».

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 03.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ;

Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
NO LU agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Nel caso di specie ha documentalmente provato di aver svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 1) Dal 06/09/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto
Comprensivo “IC GALLIO” – VIIC88700P con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado
“SMS GALLIO”- VIMM88701Q e presso la scuola secondaria di I grado “SMS REGGENZA 7
COMUNI – ASIAGO” – VIMM88601X;
2) Dal 02/09/2022
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