Trib. Lecce, sentenza 02/12/2024, n. 3785

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 02/12/2024, n. 3785
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3785
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13328/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8/11/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- DE ZI ER, nato a [...], il [...] e residente a [...]
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Diego Piccolo
Ricorrente
C O N T R O
- INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Lupoli e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Indennità di disoccupazione PI
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 15/11/2019, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver svolto attività di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dall'1/4/2008, prima alle dipendenze di Eurocall s.r.l. con sede in Parabita (LE) e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di PROGETTO VENDITA S.R.L. dall'1/2/2016 al 10/9/2018, data del licenziamento collettivo, rappresenta che nella lettera di licenziamento era specificato che, in luogo del regolare periodo di preavviso, pari a 2,5 mesi, gli sarebbe stata corrisposta l'indennità sostitutiva, unitamente alle spettanze di fine rapporto e al
TFR, ma che non sono stati pagati né la indennità di preavviso, né gli emolumenti finali del rapporto lavorativo, né il TFR, nonostante egli abbia ottenuto Decreto Ingiuntivo per le somme spettanti emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il 10/12/2018 e notificato il
15/1/2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione da parte del liquidatore di
PROGETTO VENDITA SRL e non ottemperato dalla società ingiunta;
espone di aver presentato domanda di indennità PI in data 13/9/2018 e lamenta che l'INPS con provvedimento del 18/10/2018, in accoglimento della domanda, ha liquidato l'indennità
a decorrere dal 3/12/2018 e cioè a decorrere dalla presunta cessazione del periodo di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, pari a 75 giorni, anziché dal
18/9/2018, ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, afferma di aver, invano, inviato ad INPS una diffida in data 10/10/2018 e di aver proposto ricorso amministrativo il 6/5/2019, senza ottenere riscontro, deduce la sussistenza del suo
diritto a percepire la indennità PI anche per il periodo dal 18/09/2018, ottavo giorno successivo al licenziamento, al 2/12/2018, per non aver mai percepito la indennità di mancato preavviso, richiamandosi alle pronunce della Corte di Cassazione sulla decorrenza dell'indennità di disoccupazione, nonchè al Messaggio INPS n.19273/2012 che ne ha recepito i principi e alla statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione in sentenza n.7914/1994 in ordine alla natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di disoccupazione, che, pertanto, non può rientrare tra i crediti degli ultimi tre mesi di lavoro per i quali interviene il Fondo di Garanzia ai sensi del D.L.vo n.80/92 e chiede
accertare a dichiarare il diritto del ricorrente DE ZI ER di percepire
l'indennità di disoccupazione PI a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro menzionato in narrativa e quindi anche per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso non erogatagli da parte datoriale, con conseguente condanna del resistente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
Presidente pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni in favore di esso ricorrente pari a € 2.788,16 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al giorno di effettivo soddisfo”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo.
Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che il ricorrente aveva allegato alla domanda amministrativa la lettera di licenziamento nella quale veniva precisato che il lavoratore avrebbe percepito una indennità pari a 2,5 mesi di preavviso e che conseguentemente l'Istituto “ha provveduto al riconoscimento della prestazione dopo i
75 giorni di preavviso, indicati, appunto, nella lettera di licenziamento”.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre anzitutto richiamare il D.L.vo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, il quale prevede all'art. 2: (Destinatari) “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
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