Trib. La Spezia, sentenza 15/11/2024, n. 347

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 15/11/2024, n. 347
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 347
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa capofila iscritta al n. 29 del 2024 R.G.L.,
avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ARTT. 22 E SS. L. N.
689/1981, IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA O ASSISTENZA
OBBLIGATORIE,
promossa da:
- DR RR, c.f. [...], res.te alla Spezia (SP),
- OM MO, c.f. [...], res.te alla Spezia,
in proprio e quali amministratori-legali rappresentanti della ditta H & I BROTHERS
s.n.c. di RR DR e MO OM, sedente alla Spezia, c.f. e p. I.V.A.
01482970116=, elettivamente domiciliati come in atti, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Maurizio BACHINI, indirizzo p.e.c. studio.bachini@legalmail.it,
PARTE OPPONENTE,

contro

:
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (I.T.L.), Sede territoriale della Spezia, sedente e domiciliato quivi, in persona del Direttore territoriale pro tempore, rappresentato
e difeso in proprio, ex L. n. 689 del 1981 e succ. modd. ed art. 9, comma 2, d.lgs. n. 149 del
2015
,
PARTE OPPOSTA,
sulle seguenti conclusioni delle parti: per l'opponente:
- previa sospensiva, accertare e dichiara l'infondatezza delle pretese sanzionatorie di I.T.L., revocare, dichiarar nulla, inefficace, annullare
l'ordinanza-ingiunzione opposta, rigettare la domanda di condanna spiegata nei confronti dell'opponente con sua assoluzione dalle pretese di I.T.L.,
- vinte le spese;
per l'opposto:
- rigettare l'istanza di sospensiva,
- nel merito, rigettare l'opposizione, dichiarare legittima ed efficace l'ordinanza- ingiunzione opposta, col favore delle spese.
FATTO E DIRITTO

1. La parte opponente indicata in epigrafe, con due ricorsi poi riuniti, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22, L. n. 689 del 1981 e succ. modd. (v. oggi il d.lgs. n. 150 del 2011), avanti il locale Tribunale, ex art. 6, comma 2, d.lgs. ult. cit., avverso le ordinanze- ingiunzioni n. 308 del 2023 e n. 320 del 2023 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro della
Spezia (I.T.L.), in atti prodotte, con la quale era stato ingiunto il pagamento – alle persone fisiche nella loro veste, quali trasgressori-obbligati principali ed alla società, quale obbligata solidale – di Euro 3.200,00=, per le sottoelencate violazioni:
- art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000, come modificato dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 297 del 2002
e, poi, dall'art. 5, comma 3, lett. a)-b), L. n. 183 del
2010, per omissione della consegna, ai lavoratori indicati nei due provvedimenti, di copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al competente Centro per l'Impiego o di copia del contratto individuale di lavoro,
- art. 9 bis, commi 2, 2 bis, 2 ter, d.l. n. 510 del 1996, conv., con modd., nella L.
n. 608 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296 del 2006, come poi modificato dalla L. n. 183 del 2010 e come modificato dal d.l. n. 16 del
2012, conv., con modd., nella L. n. 44 del 2012, per omissione della comunicazione, al competente Centro per l'Impiego, il giorno antecedente
l'inizio della prestazione lavorativa, dell'assunzione dei lavoratori indicati nei provvedimenti;
concludeva ut supra.
Si costituiva l'opposto (di seguito I.T.L.), in persona del Direttore territoriale, che resisteva ut supra.
Cosí radicatosi il contraddittorio, provvedutosi sulla sospensiva, riunito a questo giudizio il procedimento n. 30 del 2024 R.G.L., seguivano la discussione dei patroni e poi la decisione del giudice, come da separato dispositivo.

2. Va premesso che devesi ritenere applicabile anche ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex L. n. 689 del 1981 il novellato art. 132, n. 4), c.p.c. (ex L. n. 69 del
2009), che limita la motivazione della sentenza alla concisa esposizione delle ragioni in
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