Trib. Cassino, sentenza 09/11/2024, n. 1360

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 09/11/2024, n. 1360
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1360
Data del deposito : 9 novembre 2024

Testo completo

n. 3350/2021 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2024 ;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 e ss c.p.c.- Cassino, 08/11/2024.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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n. 3350/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha
pronunciato mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale
motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3350/2021, avente ad oggetto:
Opposizione all' ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 riservata in
decisione all'udienza di discussione del 24/10/2024, promossa da:
ALLEATI NR (CF: [...]) e AN NO (CF:
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. DI GIUSEPPE
GIANNANTONIO (CF: [...]), elettivamente domiciliati a TA
(LT) in via Europa 24 presso lo studio del predetto difensore.
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'
SOSTENIBILI, CAPITANERIA DI PO DI AE (CF/ P.IVA: 81003870599) nella persona del Capo del Compartimento marittimo - comandante pro – tempore, con
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sede a TA (LT) in via Docibile, 25, rappresentati in giudizio dal funzionario delegato ad hoc, Giovanni Del Giudice ([...]), ai sensi dell'art.6 comma 9 del
d.lgs. 150 del 1° settembre 2011
.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per le parte ricorrenti: “Ill.mo Tribunale adito voglia, previa sospensione del processo
verbale di accertamento in epigrafe e della correlata ordinanza di ingiunzione, fissare
udienza di comparizione delle parti, accertare la fondatezza del ricorso e,
contestualmente, provvedere all'annullamento del verbale indicato e dell'ordinanza di
ingiunzione in epigrafe e di ogni altro atto consequenziale o connesso.
Ordinare alla Capitaneria di Porto la riabilitazione del IZ e la cancellazione del
provvedimento di sospensione della patente con annotazione di annullamento in calce
all'annotazione di sospensione.
In subordine derubricare la violazione accertata ai sensi dell'Art. 23 comma 3 del D.lgs.
171/2005 sanzionata dall'Art. 53 7° comma. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per le parti resistenti:Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione,
siccome inammissibile e infondata, e confermare l'ordinanza ingiunzione n. 715/2021,
emessa in data 30.08.2021 dalla Capitaneria di Porto di TA.
Vinte in ogni caso le spese da quantificarsi in via equitativa da codesto Ill.mo Giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, ALLEATI NR (CF:
[...]) e AN NO (CF: [...])
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proponevano opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. n. 715 emessa in data
30/08/2021 dalla CAPITANERIA DI PO DI AE (CF/ P.IVA: 81003870599) a
seguito della violazione per “utilizzo di unità di porto, per usi diversi”, di cui all' art. 2
comma 2 del D. Lgs n. 171/2005
, ascritta nei confronti degli odierni ricorrenti.
A fondamento dell'opposizione promossa, gli istanti deducevano quanto segue:
- il sig. TI NR era titolare della ditta individuale “Ormeggio e Noleggio”, iscritta
nel registro delle imprese di Latina con sede a Ventotene (LT) ed attiva dal 1993 in vari
settori dalla nautica di porto;

- in data 01.06.2021 il sig. TI cedeva in locazione al sig. IZ unitamente ad
altre sei persone di sua conoscenza, l'unità da diporto “Bizzarro” con matricola motori
375926 e 385614 per far trascorrere ai turisti una giornata nelle acque circostanti l'isola
di Ventotene;

- in banchina, prima di intraprendere la navigazione erano state espletate tutte le pratiche
inerenti alla locazione dell'unità;

- il natante, tuttavia, dopo poche centinaia di metri dal Porto Romano, alle ore 12.15
veniva fermato dal Guardacoste della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di
TA;

- alla fine del controllo, l'agente accertatore rilasciava il verbale di contestazione n.
16/21, poiché rilevava che il sig. IZ non era stato in grado di fornire la
documentazione inerente all'attività di locazione (contratto di locazione, ricevute di
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pagamento) nonché i documenti obbligatori di bordo (Assicurazione RC dei motori,
Patentino RTF, Licenza VHF dell'apparato di bordo, dichiarazione di potenza);

- il ricorrente, avendo dimenticato a terra la suddetta documentazione, si riservava di
fornire la stessa successivamente;

- in data 11 giugno 2021 la Sezione Operativa Navale di TA della Guardia di Finanza
emetteva il verbale di contestazione n. 25, con il quale veniva contestava che il sig.
IZ, quale conducente dell'imbarcazione e il sig. TI, quale intestatario avevano
utilizzato l'unità da diporto per usi diversi”, in violazione dell'art. 2 del D.lgs.
18/07/2005 n. 171
;

- a fronte di tale infrazione, i ricorrenti venivano ingiunti di pagare in solido la somma di
€ 3.672,00 a titolo di sanzione amministrativa prevista all'art. 55 del Codice della
nautica da diporto

- ed inoltre, al sig. IZ veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della
patente per un mese;

- a confutazione del suddetto verbale di contestazione, il ricorrente TI inviava in
data 05.07.2021 gli scritti difensivi alla sezione contenzioso del Comando Capitaneria di
Porto di TA, chiedendo altresì di essere ascoltato;

- parte resistente convocava l'istante in data 17.08.2021 ma essendo il sig. TI
impossibilitato a recarsi a TA, richiedeva il rinvio della convocazione al mese di
Settembre;

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- in mancanza della seconda convocazione e dell'assenza di motivazione di tale
omissione, i ricorrenti eccepivano l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione
impugnata per violazione del diritto di difesa:
- altresì, gli istanti contestavano l'inesistenza dell'illecito amministrativo ascritto, poiché
i presupposti previsti dall' art. 2 comma 2 del D. Lgs n. 171/2005 erano pienamente
soddisfatti e gli adempimenti prescritti erano stati osservati;

- a tal riguardo, i ricorrenti giustificavano la
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