Trib. Bologna, ordinanza 12/02/2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, ordinanza 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 16705/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco D'ORAZI Presidente dott.ssa Rita CHIERICI Giudice Relatore dott.ssa Annelisa SPAGNOLO Giudice
riuniti nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025, nel procedimento per reclamo iscritto al n.
r.g. 16075/2024 e promosso da:

IA LU (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. LANOSA KATIA
RECLAMANTE contro
SA MU (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. ARGUELLO
SANTIAGO

CONDOMINIO DI VIA SAN PETRONIO VECCHIO 45 (C.F. 91436460371), non costituito
RECLAMATI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Nel procedimento cautelare di primo grado promosso avanti l'intestato Tribunale, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1171 c.c. e 688 c.p.c., o dell'art. 1170 c.c. e, in via residuale, dell'art. 700 c.p.c., LU IL conveniva in giudizio MU LI e il Condominio Via San
Petronio Vecchio n. 45 – Bologna, in persona dell'amministratore pro- tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis, adottare inaudita altera parte, stante
l'urgenza, il divieto di effettuare l'apertura nella muratura adiacente alla corte privata della
Signora AL IL o in subordine il divieto di effettuare la porta finestra con vetrata senza inferriate che inibiscano il passaggio e limitino la veduta sulla corte della ricorrente e senza altre
Pagina 1 accortezze necessarie dal punto di vista tecnico per la tutela del diritto reale della Signora
AL IL. Vinte le spese”.
La ricorrente assumeva di essere comproprietaria, in virtù di atto di divisione a ministero Notaio
Antonio Stame del 07/05/1982, di una corte avente la superficie di 430 mq. circa, asseritamente di pertinenza del suo appartamento, sito in Bologna, via San Petronio Vecchio n. 45 (attualmente identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 205, mappale 5, sub 22) e di altro appartamento di proprietà di NE IN (censito al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Bologna al foglio 205, mappale 5, sub 24).
La ricorrente asseriva che gli altri condomini, proprietari di unità immobiliari nel medesimo condominio di via San Petronio Vecchio, aventi altri subalterni – tra cui la resistente MU
LI, proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano terra e censita al sub 14 - non erano invece comproprietari della predetta corte;
affermava, inoltre, di aver sempre avuto il pieno possesso esclusivo dell'area, unitamente al comproprietario del subalterno 24, tant'è vero che alla corte si accederebbe “unicamente da un cancelletto in legno di cui solo loro detengono le chiavi” (pag. 1 del ricorso).
Sulla base di tali premesse, la LU instaurava il procedimento di primo grado, al fine di inibire alla resistente MU LI la possibilità di trasformare una finestra con inferriata, affacciata sulla corte, in una porta finestra ad arco, costituente, nel contempo, rilevante modifica strutturale ed estetica del fabbricato, importante limitazione della privacy nell'uso della corte, aggravamento della servitù sul fondo, dato che la finestra rappresenta una mera veduta, mentre la porta finestra senza inferriata amplierebbe la visuale sulla corte e consentirebbe anche l'accesso della resistente all'area in comproprietà esclusiva delle due condomine.
In diritto, la LU deduceva che i progetti presentati dalla MU per la modifica dei luoghi (datati al 27/5/2023, come da relazione dell'Ing. Poluzzi, sub doc.1), da un lato, integrerebbero l'inizio di una nuova opera intrapresa a danno del diritto reale sulla corte spettante alla ricorrente, tutelabile attraverso la misura di cui all'art. 1171 c.c., dall'altro, rappresenterebbero la manifestazione di una molestia nel possesso esercitato dalla ricorrente sulla medesima corte, tutelabile ai sensi dell'art. 1170 c.c..
In subordine, la ricorrente invocava l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, posto che il diritto di proprietà della corte spetterebbe alle sole proprietarie dei subalterni 22 e 24, sia il periculum in mora, costituendo i progetti presentati dalla MU un pericolo per il diritto della ricorrente.
Pagina 2 2. MU LI si costituiva nel procedimento di primo grado, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte, posto che:
-nessuna opera era stata intrapresa dalla MU, la quale si era limitata a presentare i progetti in
Comune per valutare la fattibilità dell'intervento, senza mai dare concreto inizio ai lavori, cosicché nessuna modificazione dello stato dei luoghi era mai intervenuta, con conseguente venir meno dei presupposti di tutte le azioni possessorie e cautelari promosse dalla ricorrente;

-in ogni caso, le pretese della LU sarebbero infondate, stante l'inesistenza di qualsivoglia diritto di comproprietà esclusiva e possesso esclusivo della ricorrente sulla corte in contestazione, atteso che: (i) con l'atto di divisione a rogito Notaio Stame del 1982, i comproprietari dell'intero fabbricato e delle corti pertinenziali decisero di assegnarsi reciprocamente in proprietà esclusiva alcuni immobili, senza però ricomprendere, tra gli immobili assegnati in proprietà esclusiva, la corte oggetto di causa, che dunque era rimasta in comune;
(ii) come emerge dal rogito di compravendita a ministero del Notaio Michele Minganti, stipulato dalla MU in data 16/03/2021, detta corte era sempre stata “fruita da tutte le unità immobiliari del compendio”; (iii) il preteso possesso ex adverso invocato è del tutto inesistente, tanto che il cancelletto in legno di ingresso all'area è da sempre rimasto aperto e consente a tutti i condomini di accedere liberamente alla corte in questione;

-nessun danno deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale modifica della finestra.
In conclusione, parte resistente chiedeva il rigetto delle domande ex artt. 1170 c.c., 1171 c.c., ovvero 700 c.p.c., promosse nei suoi confronti, perché inammissibili e comunque infondate.
3. Con ordinanza dell'08.11.2024 il Giudice del primo grado cautelare respingeva il ricorso proposto da LU IL in via principale ex artt. 1171 e 1170 c.c.; dichiarava inammissibile il ricorso proposto in via subordinata ex art. 700 c.p.c.; condannava la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente MU, delle spese del procedimento;
compensava le spese tra la ricorrente e il Condominio, che non si era costituito nel procedimento cautelare.
In particolare, in relazione alle domande proposte ai sensi degli artt. 1171 e 1170 c.c., nell'ordinanza reclamata il Giudice accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente che, affermando di non aver mai iniziato i lavori
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