Trib. Treviso, decreto 10/03/2025
TRIB Treviso
Decreto
10 marzo 2025
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10 marzo 2025
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TRIB Treviso
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10 marzo 2025
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10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E
CAUTELARI
EX ARTT. 18 e 19 CCI
Il Giudice Designato NO Casciarri nel procedimento iscritto al n. r.g. 6946/2024 V.G.; visto il ricorso depositato in data 27-11-2024 da AM SP (poi anche solo AM) con sede legale in
Milano, Corso Magenta n. 82, CF. e P. IVA. 04875770267, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Alberto Mascotto, Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi, con il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari ex art. 18 e 19 CCI;
premesso che:
- in data 25-06-2024 la Società aveva depositato presso la competente Camera di Commercio di
Milano, Monza, Brianza e Lodi un'istanza ex art. 17 CCII per la nomina di esperto per la composizione negoziata della crisi, e per la contestuale l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII
- in data 03-07-2024 era stato nominato quale Esperto il dott. Fabio Marchetto di Treviso, che lo stesso giorno aveva accettato l'incarico;
- all'esito del procedimento il Giudice con provvedimento del 3-9-2024 aveva disposto la revoca delle misure protettive e la non concessione delle misure cautelari richieste;
- in data 26-11-2024 la Società ha depositato presso la CCIAA di Milano nuovo richiesta – iscritta al
Registro Imprese il 27-11-2024 - ai sensi degli artt. 18 e 19 per la conferma delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- in data 27-11-2024 il ricorso è stato depositato telematicamente e iscritto il 29-11-2024;
- con decreto 2-12-2024 il Giudice ha fissato l'udienza del 22-01-2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, stabilendo i termini per la notifica ai creditori di AM SP
(limitatamente ai primi 10 per ammontare oltre ad Agenzia Entrate, ai creditori di E.Ma.PR.Ce SP in concordato preventivo - limitatamente ai primi 10 per ammontare- e al Commissario Giudiziale
1
del CP nonchè agli Istituti di Credito e ai soggetti espressamente indicati quali destinatari delle misure ai punti III, IV e V del petitum) e per la costituzione delle parti, e fissando i termini per il deposito del parere dell'Esperto e della relazione Ausiliario dott. Paolo BA nominato a norma dell'art. 19 comma 4 CCI;
- nei termini assegnati l'Esperto, l'Ausiliario e le parti hanno depositato i rispettivi pareri, relazioni e memorie;
a scioglimento della riserva assunta, osserva
IL RICORSO DI AM SPA
Nel ricorso la Società ha dedotto di avere il centro degli interessi principali in Istrana v. Castellana
n.90 mentre la sede legale è a Milano, di svolgere attività di acquisizione di immobili (ad es. a destinazione turistico - ricettiva, capannoni industriali, aree da sviluppare), ritraendo i propri maggiori ricavi proprio dalla locazione di immobili a destinazione industriale nei confronti di ES SP, parte correlata per comunanza parziale di soci (NO ZA e AN AR PA).
La società, individuato quindi come competente il Tribunale di Treviso in base al COMI ex art. 27
CCII, ha evidenziato che non sussistono preclusioni normative alla richiesta di misure protettive per quanto originariamente non confermate, laddove siano state superate le ragioni della mancata conferma.
Ha precisato che –a differenza della prima- nella nuova istanza nessun provvedimento cautelare viene richiesto:
- per inibire ai creditori di E.Ma.PR.Ce di promuovere azioni di qualunque natura verso
E.Ma.PR.Ce stessa;
- per inibire la richiesta di escussione della fidejussione rilasciata a favore di E.Ma.PR.Ce e nell'interesse di AM da parte di Generali TA S.p.A. per euro 1.700.000.
La società per superare le carenze che avevano determinato il provvedimento 3-9-2024 di revoca delle misure protettive e non concessione di quelle cautelari ha depositato:
I) il piano industriale e finanziario (all. 11), che evidenzia:
- in modo completo e dettagliato l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 agosto 2024 (come previsto dal paragrafo 2 della Lista di Controllo);
- la proiezione dei flussi finanziari, dei costi e dei ricavi aziendali negli anni di esecuzione del piano (come previsto dal paragrafo 4 della Lista di Controllo);
- la valutazione di tutti i beni immobili per i quali è prevista la dismissione nell'arco del piano
(paragrafo 4.9 della Lista di Controllo) e dei restanti nonché stress test funzionali a verificare le prospettive di realizzo indicate ed i conseguenti effetti patrimoniali e finanziari;
2
- le modalità con cui la Società intende procedere al risanamento delle esposizioni debitorie
(paragrafo 5 della Lista di Controllo) evidenziando le richieste formulate ai creditori finanziari nonché tenendo conto degli accordi già perfezionati con taluni di essi (e, in particolare, con
ES S.p.A.);
II) una situazione finanziaria aggiornata, di un piano finanziario a 6 mesi e di un budget di tesoreria a 6 mesi (docc. 11 e 12);
Il piano prevede la dismissione di parte degli immobili non considerati strumentali e/o necessari nel corso dei prossimi anni e l'incasso dei canoni di locazione fino al momento di cessione degli immobili.
AM ha dedotto di aver avviato concrete trattative per la conclusione di operazioni in grado di porre in equilibrio la sua struttura economica, patrimoniale e finanziaria, in particolare con ES, con cui è stato sottoscritto un accordo preliminare, e con un primario operatore per la sostituzione di AM negli impegni assunti nei confronti dei creditori di E.Ma.PR.Ce .
Anche le trattative con il ceto bancario sono state riprese presentando il nuovo piano dove si ipotizza:
- il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
- il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento dei soli interessi;
- il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
- l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
La Società ha evidenziato che, al fine di procedere con le trattative, necessita di un lasso di tempo di almeno 60 giorni in cui poter operare senza essere esposta al rischio di iniziative aggressive, sussistendo sia il presupposto specifico della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, co. 4, CCII), sia i presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in mora, che legittimano la concessione delle misure protettive.
Ha chiesto, pertanto, (sub. I) misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco
(doc. 13), nonché di tutti i creditori divenuti tali in conseguenza dell'accollo delle obbligazioni originariamente facenti capo ad E.Ma.PR.Ce nella forma del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, individuali o collettive, di acquisire diritti di prelazione, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma I, ccii.
3
AM, al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, ha chiesto (sub. III) che venga inibito a NC delle Terre VE Credito Cooperativo –
Società Cooperativa, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in suo favore da CC per quanto riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata di 12 anni concesso in data 11 novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a CC di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, CC fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione.
La Società ha chiesto, inoltre, (sub. IV) che venga inibita la facoltà delle seguenti banche: NC delle
Terre VE Credito Cooperativo – Società Cooperativa, NC di VI S.p.A. (o Civibank),
NC Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, BCC Leasing S.p.A., Credit
Agricole Leasing TA e NC Monte dei Paschi di Siena, di escutere le fidejussioni rilasciate dalla
Società in loro favore e precisamente:
- garanzia di Euro 500.000 a favore di NC delle Terre VE Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 1.789.000 a favore di NC di VI S.p.A. (o Civibank) in relazione alle esposizioni concesse a Soffici Bontà S.r.l.;
- garanzia di Euro 9.000.000 a favore di NC di VI S.p.A. (o Civibank) in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Immobiliare Eritrea S.r.l.;
- garanzia di Euro 925.000 a favore di NC Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Cà Vendramin di Santa Fosca S.r.l.;
- garanzia di Euro 372.922 a favore di BCC Leasing in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 105.014 a favore di Credit Agricole Leasing TA in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 8.089.009 a favore di NC Monte dei Paschi di Siena in relazione al finanziamento erogato ad Immobiliare Eritrea S.r.l.
La Società ha richiesto, altresì, (sub. V) che venga inibita la facoltà di AN SpA di escutere la fidejussione rilasciata dai garanti Sig. NO ZA e Sig.ra AN AR PA in relazione alla esposizione debitoria nei confronti di AN S.p.A. stessa in relazione al finanziamento chirografario n. 60450891, nonché corrispondentemente inibito ai predetti NO ZA e AN AR
PA di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fossero già stati escussi o lo
Seconda Sezione Civile
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE E
CAUTELARI
EX ARTT. 18 e 19 CCI
Il Giudice Designato NO Casciarri nel procedimento iscritto al n. r.g. 6946/2024 V.G.; visto il ricorso depositato in data 27-11-2024 da AM SP (poi anche solo AM) con sede legale in
Milano, Corso Magenta n. 82, CF. e P. IVA. 04875770267, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Alberto Mascotto, Sido Bonfatti e Sabrina Dazzi, con il quale ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari ex art. 18 e 19 CCI;
premesso che:
- in data 25-06-2024 la Società aveva depositato presso la competente Camera di Commercio di
Milano, Monza, Brianza e Lodi un'istanza ex art. 17 CCII per la nomina di esperto per la composizione negoziata della crisi, e per la contestuale l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII
- in data 03-07-2024 era stato nominato quale Esperto il dott. Fabio Marchetto di Treviso, che lo stesso giorno aveva accettato l'incarico;
- all'esito del procedimento il Giudice con provvedimento del 3-9-2024 aveva disposto la revoca delle misure protettive e la non concessione delle misure cautelari richieste;
- in data 26-11-2024 la Società ha depositato presso la CCIAA di Milano nuovo richiesta – iscritta al
Registro Imprese il 27-11-2024 - ai sensi degli artt. 18 e 19 per la conferma delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- in data 27-11-2024 il ricorso è stato depositato telematicamente e iscritto il 29-11-2024;
- con decreto 2-12-2024 il Giudice ha fissato l'udienza del 22-01-2025 sostituita a norma dell'art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, stabilendo i termini per la notifica ai creditori di AM SP
(limitatamente ai primi 10 per ammontare oltre ad Agenzia Entrate, ai creditori di E.Ma.PR.Ce SP in concordato preventivo - limitatamente ai primi 10 per ammontare- e al Commissario Giudiziale
1
del CP nonchè agli Istituti di Credito e ai soggetti espressamente indicati quali destinatari delle misure ai punti III, IV e V del petitum) e per la costituzione delle parti, e fissando i termini per il deposito del parere dell'Esperto e della relazione Ausiliario dott. Paolo BA nominato a norma dell'art. 19 comma 4 CCI;
- nei termini assegnati l'Esperto, l'Ausiliario e le parti hanno depositato i rispettivi pareri, relazioni e memorie;
a scioglimento della riserva assunta, osserva
IL RICORSO DI AM SPA
Nel ricorso la Società ha dedotto di avere il centro degli interessi principali in Istrana v. Castellana
n.90 mentre la sede legale è a Milano, di svolgere attività di acquisizione di immobili (ad es. a destinazione turistico - ricettiva, capannoni industriali, aree da sviluppare), ritraendo i propri maggiori ricavi proprio dalla locazione di immobili a destinazione industriale nei confronti di ES SP, parte correlata per comunanza parziale di soci (NO ZA e AN AR PA).
La società, individuato quindi come competente il Tribunale di Treviso in base al COMI ex art. 27
CCII, ha evidenziato che non sussistono preclusioni normative alla richiesta di misure protettive per quanto originariamente non confermate, laddove siano state superate le ragioni della mancata conferma.
Ha precisato che –a differenza della prima- nella nuova istanza nessun provvedimento cautelare viene richiesto:
- per inibire ai creditori di E.Ma.PR.Ce di promuovere azioni di qualunque natura verso
E.Ma.PR.Ce stessa;
- per inibire la richiesta di escussione della fidejussione rilasciata a favore di E.Ma.PR.Ce e nell'interesse di AM da parte di Generali TA S.p.A. per euro 1.700.000.
La società per superare le carenze che avevano determinato il provvedimento 3-9-2024 di revoca delle misure protettive e non concessione di quelle cautelari ha depositato:
I) il piano industriale e finanziario (all. 11), che evidenzia:
- in modo completo e dettagliato l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 agosto 2024 (come previsto dal paragrafo 2 della Lista di Controllo);
- la proiezione dei flussi finanziari, dei costi e dei ricavi aziendali negli anni di esecuzione del piano (come previsto dal paragrafo 4 della Lista di Controllo);
- la valutazione di tutti i beni immobili per i quali è prevista la dismissione nell'arco del piano
(paragrafo 4.9 della Lista di Controllo) e dei restanti nonché stress test funzionali a verificare le prospettive di realizzo indicate ed i conseguenti effetti patrimoniali e finanziari;
2
- le modalità con cui la Società intende procedere al risanamento delle esposizioni debitorie
(paragrafo 5 della Lista di Controllo) evidenziando le richieste formulate ai creditori finanziari nonché tenendo conto degli accordi già perfezionati con taluni di essi (e, in particolare, con
ES S.p.A.);
II) una situazione finanziaria aggiornata, di un piano finanziario a 6 mesi e di un budget di tesoreria a 6 mesi (docc. 11 e 12);
Il piano prevede la dismissione di parte degli immobili non considerati strumentali e/o necessari nel corso dei prossimi anni e l'incasso dei canoni di locazione fino al momento di cessione degli immobili.
AM ha dedotto di aver avviato concrete trattative per la conclusione di operazioni in grado di porre in equilibrio la sua struttura economica, patrimoniale e finanziaria, in particolare con ES, con cui è stato sottoscritto un accordo preliminare, e con un primario operatore per la sostituzione di AM negli impegni assunti nei confronti dei creditori di E.Ma.PR.Ce .
Anche le trattative con il ceto bancario sono state riprese presentando il nuovo piano dove si ipotizza:
- il perfezionamento di una moratoria (capitale ed interessi) delle rate dei finanziamenti non corrisposte nel 2024;
- il perfezionamento di una moratoria (solo capitale) delle rate dei finanziamenti nel 2025 con regolare pagamento dei soli interessi;
- il pagamento degli interessi non corrisposti nel 2024 entro il 31.12.2025;
- l'allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti in essere di un periodo di 24 mesi.
La Società ha evidenziato che, al fine di procedere con le trattative, necessita di un lasso di tempo di almeno 60 giorni in cui poter operare senza essere esposta al rischio di iniziative aggressive, sussistendo sia il presupposto specifico della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19, co. 4, CCII), sia i presupposti generali del fumus boni iuris e del periculum in mora, che legittimano la concessione delle misure protettive.
Ha chiesto, pertanto, (sub. I) misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco
(doc. 13), nonché di tutti i creditori divenuti tali in conseguenza dell'accollo delle obbligazioni originariamente facenti capo ad E.Ma.PR.Ce nella forma del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, individuali o collettive, di acquisire diritti di prelazione, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei creditori anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma I, ccii.
3
AM, al fine di mantenere cristallizzata la situazione e addivenire ad un accordo con gli Istituti di credito, ha chiesto (sub. III) che venga inibito a NC delle Terre VE Credito Cooperativo –
Società Cooperativa, la facoltà di escutere la garanzia rilasciata in suo favore da CC per quanto riguarda il mutuo ipotecario di originari Euro 800.000 della durata di 12 anni concesso in data 11 novembre 2020, nonché corrispondentemente inibito a CC di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, CC fosse stato escusso o lo fosse in futuro anche per l'eventuale mancato accoglimento della domanda di inibitoria della sua escussione.
La Società ha chiesto, inoltre, (sub. IV) che venga inibita la facoltà delle seguenti banche: NC delle
Terre VE Credito Cooperativo – Società Cooperativa, NC di VI S.p.A. (o Civibank),
NC Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa, BCC Leasing S.p.A., Credit
Agricole Leasing TA e NC Monte dei Paschi di Siena, di escutere le fidejussioni rilasciate dalla
Società in loro favore e precisamente:
- garanzia di Euro 500.000 a favore di NC delle Terre VE Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento chirografario erogato a Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 1.789.000 a favore di NC di VI S.p.A. (o Civibank) in relazione alle esposizioni concesse a Soffici Bontà S.r.l.;
- garanzia di Euro 9.000.000 a favore di NC di VI S.p.A. (o Civibank) in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Immobiliare Eritrea S.r.l.;
- garanzia di Euro 925.000 a favore di NC Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo – Società
Cooperativa in relazione al finanziamento ipotecario erogato a Cà Vendramin di Santa Fosca S.r.l.;
- garanzia di Euro 372.922 a favore di BCC Leasing in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 105.014 a favore di Credit Agricole Leasing TA in relazione al contratto di locazione finanziaria sottoscritto da Gestione Alberghi Ristoranti S.r.l.;
- garanzia di Euro 8.089.009 a favore di NC Monte dei Paschi di Siena in relazione al finanziamento erogato ad Immobiliare Eritrea S.r.l.
La Società ha richiesto, altresì, (sub. V) che venga inibita la facoltà di AN SpA di escutere la fidejussione rilasciata dai garanti Sig. NO ZA e Sig.ra AN AR PA in relazione alla esposizione debitoria nei confronti di AN S.p.A. stessa in relazione al finanziamento chirografario n. 60450891, nonché corrispondentemente inibito ai predetti NO ZA e AN AR
PA di fare valere le pretese tanto di regresso, quanto di surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto, allorché, per qualsiasi ragione, fossero già stati escussi o lo
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