Trib. Cagliari, sentenza 24/05/2024, n. 776
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. M M, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 361/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. M G, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in opposizione, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S T, CP_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da , il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del CP_1
lavoro, con decreto n. 1262/2018, emesso in data 13 dicembre 2018, ha ingiunto a
[...]
(d'ora innanzi anche solo il Parte_1 Pt_1
pagamento della somma di euro 31.969,47, oltre accessori, quale credito vantato dal ricorrente a titolo di t.f.r. maturato nel corso di un rapporto di lavoro durato dal 10 luglio 1986 al 1° dicembre
2016, calcolato ulla base del CCNL per i dipendenti del settore “magazzini generali”, con inquadramento nel livello V.
Avverso il decreto ingiuntivo regolarmente notificato ha proposto opposizione l'ingiunta.
L'opposto si è regolarmente costituito in giudizio, insistendo nella propria pretesa creditoria.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'opponente ha contestato integralmente le pretese agitate dal ricorrente con l'ingiunzione di pagamento, nonché i conteggi allegati (pag. 11 del ricorso in opposizione), affermando: che il
t.f.r. non spetterebbe per il periodo antecedente il 31 dicembre 2003, visti i compensi ricevuti dall'opposto in qualità di socio fondatore;
che in ogni caso, in relazione al periodo compreso tra il
10 luglio 1986 e il 132 dicembre 2003 il t.f.r. dovrebbe essere calcolato con riferimento ai
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parametri stabiliti nel Tariffario per i lavori di facchinaggio e non a quelli nel CCNL “magazzini generali”;
che, in qualità di socio lavoratore, l'opposto ha rinunciato all'accantonamento del t.f.r. per l'anno 2013;
che all'opposto sono stati erogati dalla cooperativa prestiti per la somma complessiva di euro 4.116,46, eccepita in compensazione;
che all'opposto sono stati corrisposti euro 3.150,00 lordi e euro 3.219,88 netti a titolo di acconti sul t.f.r.;
che l'opposto ha percepito indebitamente la somma di euro 8.737,77, nel periodo compreso tra maggio 2005 e marzo 2016, a titolo di compensi aggiuntivi per l'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione, in realtà ricoperta solo tra il 30 giugno 1999 e il 30 aprile 2005 e tra il 1° aprile
2016 e il 1° dicembre 2016.
2.2. Per giurisprudenza ormai consolidata, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti in giudizio: il creditore mantiene la veste sostanziale di attore e all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che, in materia di crediti di natura retributiva, spetta all'opposto fornire la prova positiva del rapporto di subordinazione e dell'esecuzione della prestazione lavorativa da cui la pretesa trae origine.
Nel caso di specie, l'opposto ha rappresentato l'esistenza del proprio credito, producendo i modelli 101, i modelli 01-M e le buste paga emesse dal datore di lavoro (doc. 2 fascicolo dell'opposto).
Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, in applicazione degli artt. 2734, 2735 c.p.c., ha efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute
(cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sent. 30 gennaio 2017 n. 2239;
Cass. Civ. Sez. L. 2 settembre 2003 n.
12769).
Al riguardo è noto che la busta paga, quando sia chiara e non contraddittoria, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza (Cass. Civ. Sez. L. 17 maggio 2006, n. 11536;
Cass. Civ. Sez. L. 17 settembre
2012, n. 15523), vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati.
2.3. La cooperativa opponente non ha disconosciuto il contenuto delle buste paga prodotte da controparte, ma ha tuttavia contestato l'esattezza dei conteggi depositati nella fase monitoria, rilevando che, per il periodo compreso tra il 10 luglio 1986 e il 31 dicembre 2003, il t.f.r. avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del Tariffario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. M M, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 361/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. M G, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in opposizione, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S T, CP_1
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da , il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del CP_1
lavoro, con decreto n. 1262/2018, emesso in data 13 dicembre 2018, ha ingiunto a
[...]
(d'ora innanzi anche solo il Parte_1 Pt_1
pagamento della somma di euro 31.969,47, oltre accessori, quale credito vantato dal ricorrente a titolo di t.f.r. maturato nel corso di un rapporto di lavoro durato dal 10 luglio 1986 al 1° dicembre
2016, calcolato ulla base del CCNL per i dipendenti del settore “magazzini generali”, con inquadramento nel livello V.
Avverso il decreto ingiuntivo regolarmente notificato ha proposto opposizione l'ingiunta.
L'opposto si è regolarmente costituito in giudizio, insistendo nella propria pretesa creditoria.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'opponente ha contestato integralmente le pretese agitate dal ricorrente con l'ingiunzione di pagamento, nonché i conteggi allegati (pag. 11 del ricorso in opposizione), affermando: che il
t.f.r. non spetterebbe per il periodo antecedente il 31 dicembre 2003, visti i compensi ricevuti dall'opposto in qualità di socio fondatore;
che in ogni caso, in relazione al periodo compreso tra il
10 luglio 1986 e il 132 dicembre 2003 il t.f.r. dovrebbe essere calcolato con riferimento ai
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parametri stabiliti nel Tariffario per i lavori di facchinaggio e non a quelli nel CCNL “magazzini generali”;
che, in qualità di socio lavoratore, l'opposto ha rinunciato all'accantonamento del t.f.r. per l'anno 2013;
che all'opposto sono stati erogati dalla cooperativa prestiti per la somma complessiva di euro 4.116,46, eccepita in compensazione;
che all'opposto sono stati corrisposti euro 3.150,00 lordi e euro 3.219,88 netti a titolo di acconti sul t.f.r.;
che l'opposto ha percepito indebitamente la somma di euro 8.737,77, nel periodo compreso tra maggio 2005 e marzo 2016, a titolo di compensi aggiuntivi per l'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione, in realtà ricoperta solo tra il 30 giugno 1999 e il 30 aprile 2005 e tra il 1° aprile
2016 e il 1° dicembre 2016.
2.2. Per giurisprudenza ormai consolidata, nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti in giudizio: il creditore mantiene la veste sostanziale di attore e all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, con conseguenti effetti nell'ambito dei criteri di distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che, in materia di crediti di natura retributiva, spetta all'opposto fornire la prova positiva del rapporto di subordinazione e dell'esecuzione della prestazione lavorativa da cui la pretesa trae origine.
Nel caso di specie, l'opposto ha rappresentato l'esistenza del proprio credito, producendo i modelli 101, i modelli 01-M e le buste paga emesse dal datore di lavoro (doc. 2 fascicolo dell'opposto).
Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, in applicazione degli artt. 2734, 2735 c.p.c., ha efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute
(cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sent. 30 gennaio 2017 n. 2239;
Cass. Civ. Sez. L. 2 settembre 2003 n.
12769).
Al riguardo è noto che la busta paga, quando sia chiara e non contraddittoria, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute, salvo che il datore di lavoro denunci eventuali vizi di errore o violenza (Cass. Civ. Sez. L. 17 maggio 2006, n. 11536;
Cass. Civ. Sez. L. 17 settembre
2012, n. 15523), vizi che nel caso di specie non sono stati sollevati.
2.3. La cooperativa opponente non ha disconosciuto il contenuto delle buste paga prodotte da controparte, ma ha tuttavia contestato l'esattezza dei conteggi depositati nella fase monitoria, rilevando che, per il periodo compreso tra il 10 luglio 1986 e il 31 dicembre 2003, il t.f.r. avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del Tariffario
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