Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 11956
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 19656 2022
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 31/10/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv.ti MARINI PAOLO e Parte_1
CARPITELLI PIER FRANCESCO) ricorrente contro
in proprio e n.q. di legale rappresentante della CP_1 società (avv. CAVACEPPI FRANCESCO Controparte_2
SAVERIO e CHIBBARO MARIO) resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 13/06/2022 e ritualmente notificato il 22.11.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere inquadrato nel livello C2 dal Parte_1
23.9.2014 al 4.8.2020 (o in subordine ad essere inquadrato nel
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livello C3 dal 23.9.2014 al 31.12.2017) del CCNL applicato al rapporto di lavoro o dalla data diversa che sarà accerta in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia;
-condannare il resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate dal 23.9.2014 al 4.8.2020 tra il livello
C2 cui il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato e quelli avuti in corso di rapporto, C4 dal 23.9.2014 al 31.12.2017 - C3 dal
1.1.2018 al 4.8.2020, ivi compresi retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, ferie, festività, permessi, aumenti periodici di anzianità
e ricalcolo Tfr;
-o in subordine al pagamento delle medesime differenze retributive maturate dal 23.9.2014 al 31.12.2017 tra il livello C3 cui aveva diritto ad essere inquadrato e il livello C4 cui era inquadrato da quantificarsi in base alla espletanda Ctu;
-oltre al pagamento dell'equivalente del valore dei tickets restaurant mai erogati pari ad € 8.665,02 (o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia o secondo equità) oltre interessi e rivalutazione;
-nonché all'adeguamento del corrispondente trattamento previdenziale e contributivo o al risarcimento del danno in caso di irregolarità non più sanabili;
-accertare che il sig. ha svolto in corso di rapporto Parte_1
4.984,86 ore di straordinario (o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia) e per
l'effetto condannare il resistente al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate per il lavoro straordinario effettuato
(ricalcolato secondo i parametri contrattuali del livello C2 o in subordine C3 dal 23.9.2014 alla cessazione del 4.8.2020) o, in subordine, nella somma di € 68.870,05 (o in quella anche maggiore
o minore ritenuta di giustizia o secondo equità o che risulterà in corso di causa) come da conteggio depositato ed elaborato secondo gli inquadramenti risultanti dalle buste paga in atti”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese
e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
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All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
1.In via introduttiva, data anche la complessità del giudizio, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L.
83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
Peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le determinazioni e valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (da ultimo, Cass. n.
5610/2023).
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2. La domanda attorea si articola in tre richieste, correlate al rapporto di lavoro svoltosi con la parte resistente la prima CP_1 attiene all'ottenimento di un inquadramento superiore rispetto a quello contrattualmente riconosciuto, la seconda riguarda il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato, la terza concerne l'attribuzione dei buoni pasto previsti contrattualmente.
Ebbene, le domande sono risultate fondate nei limiti che seguono.
3. Preliminarmente deve essere evidenziato che il signor CP_1
si è costituito in proprio e nella qualità di legale
[...] rappresentante della Controparte_2
Va tuttavia rilevata, come anche eccepito dalla parte ricorrente, la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 trattandosi di soggetto di diritto del tutto estraneo rispetto al rapporto lavorativo intercorso tra le parti e subentrato nella ditta individuale di il 6.8.2020, quindi in data successiva alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente (4 agosto 2020), come si desume per tabulas (doc. 14 conv).
Legittimato passivo è quindi solo il signor CP_1 individualmente e come persona fisica.
Va quindi preliminarmente dichiarato il difetto di una delle condizioni dell'azione, cioè la legittimazione passiva della menzionata società, con compensazione delle spese nei suoi confronti, visto l'oggetto del dictum.
4.Sull'inquadramento, il ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze di con mansioni di operatore al soccorso CP_1 stradale dal 23.09.2014 al 4.08.2020 e con inquadramento al livello
C4 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di soccorso stradale, dalla data di assunzione al 31.12.2017 e, al livello
C3, dal 1.1.2018 sino al 4.08.2020 (data di cessazione del rapporto).
Reputando erroneo il suo inquadramento professionale in relazione alle mansioni di fatto espletate, chiede il riconoscimento del superiore livello C2 dal 23.9.2014 al 4.8.2020 o, in subordine, del livello C3 dal 23.9.2014 al 31.12.2017.
Occorre evidenziare innanzitutto che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i
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profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Cass. 8025/2003).
In tale contesto, l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto rappresenta ovviamente antecedente logico rispetto alla dimostrazione dei medesimi.
Il ricorrente deve quindi specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro. Sul medesimo grava poi l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e
l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli.
Tali oneri sono funzionali alla verifica di sussumibilità astratta dei fatti dedotti nella fattispecie invocata, verifica condizionante lo stesso giudizio di rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova.
In particolare, “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n.
30580/2019). Tale iter argomentativo parte nella preliminare verifica di corretto assolvimento da parte ricorrente degli oneri di cui all'art. 414 cpc.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad asserire di aver svolto le seguenti attività “provvedeva alla manutenzione ordinaria del mezzo a lui assegnato (controllo gomme, livelli, funzionamento pedana gancio etc), appena ricevuta la chiamata “usciva” per effettuare il soccorso che consisteva nel giungere sul posto della chiamata, caricare l'autovettura non funzionante o incidentata e portarla all'autofficina o convenzionata o indicata dal proprietario della stessa, provvedendo alla compilazione dei moduli attestanti
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l'intervento, verificando la rispondenza della targa ai dati della chiamata, sottoscrivendo in contraddittorio con il chiamante