Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 08/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 2
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:38, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
EN CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. SERNIA SABINO
e LISO CELESTE
PARTE RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA
UFFICIO VIII-AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI LIVORNO con il patrocinio della dott.ssa MAIORANO GESSICA, della dott.ssa MARTINA GALOPPINI e del dott. GUERCIO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.10.2024 MI IC adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del pagina 1 di 6 beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Allegava il ricorrente di essere in servizio, in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'I.S. Vespucci-
Colombo (PI) a far data dal 24/09/2024 e con contratto a tempo determinato sino al 30/06/2025.
Tanto premesso, l'odierno attore lamenta, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il Ministero resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta contestava la fondatezza della richiesta attorea in quanto il ricorrente, alla data di presentazione del ricorso ed ancora oggi non avrebbe ancora maturato il requisito con riferimento a tale annualità, non avendo svolto un numero di giorni di servizio sufficiente.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna, e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 2 di 6 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
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