Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 467

TRIB Patti
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Patti
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 467
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 467
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2454 /2024 R.G., promossa da:
US TT , nata il [...] a [...] , c.f [...], rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA LETTERIO , giusta procura in atti,

- ricorrente -

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FOTI MICHELA;

- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 , TT US esponeva:
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 234/2023, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno mensile o comunque all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;

- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
52%;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;

- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con invalidità al 100, al 74 o in estremo subordine al 67% sin dalla data della domanda amministrativa;

- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo totalmente invalido (o invalido in misura del 74% o del 67%) sin dalla
data della domanda amministrativa, e condannarsi l'Inps al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
L'Inps si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente si trovava in uno stato di invalidità in misura del 52% , e che le patologie riscontrate non la rendevano bisognosa di accompagnatore, fissando la decorrenza del beneficio a partire dalla data della domanda amministrativa.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e TT US depositava l'atto in
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