Trib. Sassari, sentenza 15/10/2024, n. 443
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Testo completo
RG 828/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di S
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti N Parte_1 C.F._1
C e G B L, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in S, Via Zanfarino n. 41;
RICORRENTE - CONVENUTO contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti V P e CP_1 P.IVA_1
S M, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in S, Viale
Adua n. 4;
CONVENUTO - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: retribuzione – risarcimento del danno All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1
riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Pt_1 dall'1.12.1993 all'8.11.2020 con mansioni di operaio autista, dovendo provvedere a caricare il mezzo di volta in volta assegnato e ad effettuare le consegne della merce (farine
o mangimi), oltre allo scarico di queste ultime.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle mansioni assegnate, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, con inizio la mattina alle ore
06:00 e rientro in azienda alle 16:30 (con pausa pranzo di qualche minuto), ove si tratteneva almeno fino alle 17:30 per ultimare le operazioni di scarico e ricarico. Inoltre, il sig. ha allegato che successivamente al trasferimento della sede a Pt_1 Per_1 avvenuto nell'anno 1996, la prestazione sarebbe stata resa dalle 06:00 alle 18:00.
4. Il lavoratore ha altresì sostenuto di essersi occupato, tra il 1996 e il 2005, dell'effettuazione di viaggi nel territorio peninsulare (Lazio e Piemonte) per operazioni di scarico e ricarico merce, con partenza la domenica sera o il lunedì sera e rientro la notte successiva, con orario di lavoro al giorno di ritorno solo fino alle 13:00.
5. Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento riconosciuto e applicato dalla parte datoriale in costanza di rapporto: ovverosia il IV livello retributivo del CCNL Alimentari
Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, il IV livello CCNL Alimentari Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, il VI livello CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed il IV livello CCNL Alimentari Artigianato dal 2006 al termine del rapporto lavorativo.
6. Secondo la tesi attorea il dipendente avrebbe avuto diritto a un inquadramento superiore in tutti i periodi lavorati, e in particolare nel III livello (V livello nel periodo 1.4.2005 -
31.7.2006). Ciò in quanto i CCNL via via applicati contenevano un riferimento agli autisti solo al V livello, ma che tuttavia la prestazione resa dal non sarebbe sussumibile Pt_1 in tale livello, atteso che quest'ultimo conduceva dei mezzi di superiore portata (200-250 quintali).
7. Maggiormente aderente, secondo quanto prospettato dal ricorrente, era la classificazione
del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani, che annoverava nel terzo livello super i conduttori di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali.
8. Pertanto il ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, anche con il coordinamento del lavoro di chi era addetto a operazioni di carico, scarico e consegna delle merce, e dei mezzi che conduceva, avrebbe avuto diritto quantomeno all'inquadramento nel terzo livello (ovvero quinto nel periodo sopra menzionato).
9. Il superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente comporterebbe il diritto alla percezione di differenze retributive nella misura di € 21.229,82, oltre a un'incidenza sul trattamento di fine rapporto nella misura di € 25.443,97. A tale credito andrebbe inoltre
2
aggiunto quello relativo alle numerose ore di prestazione resa a titolo di straordinario, di €
230.791,89, per un valore complessivo della pretesa pari a € 277.465,68.
10. ha quindi introdotto la presente vertenza, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che doveva essere inserito dalla sua datrice di lavoro Parte_1
quantomeno nel III livello retributivo se non nel III A durante tutto il corso del rapporto di lavoro salvo che nel periodo dal 01.04.2005 al 31.07.2006 in cui doveva essere inquadrato, anziché nel VI, quantomeno nel V livello contributivo;
3. per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere all'odierno CP_1
ricorrente le differenze retributive dovutegli per il superiore livello retributivo che, causa cognita, deve essergli riconosciuto e per il lavoro straordinario svolto;
il tutto da liquidarsi nella complessiva somma di €. 277.465,68 come da conteggi prodotti, e che verranno notificati alla convenuta unitamene al presente ricorso per farne parte integrante e sostanziale, o nella veriore somma accertanda causa cognita;
oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite”.
11. Si è ritualmente costituita la domandando l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario.
12. In particolare, la società resistente ha eccepito che il lavoratore è sempre stato correttamente inquadrato sulla base dei vari CCNL applicati in azienda, non avendo invece mai applicato quello Autotrasporti Artigiani rivendicato dalla controparte, non pertinente peraltro all'attività di impresa esercitata dalla Né, appunto, CP_1
assumerebbe alcun rilievo la tipologia e la natura dei mezzi impiegati dal ricorrente.
13. Parte convenuta ha altresì contestato che il sig. si dovesse occupare del Pt_1
coordinamento del lavoro di altro personale, nonché che dovesse provvedere alle operazioni di carico e scarico dei mezzi, essendo destinati a tale attività altri colleghi del lavoratore, ovvero in quanto svolta dai destinatari della merce con dei muletti;
per quanto concerne il carico della merce, questo sarebbe invece avvenuto tramite caduta verticale della merce dai silos.
3
14. La convenuta ha poi contestato l'assunto attoreo in ordine all'orario di lavoro osservato nel corso della durata del rapporto, evidenziandone l'infondatezza anche sulla base dei tracciati dei GPS, istallati dal 2016 sui mezzi impiegati dal ricorrente, che riporterebbero una prestazione lavorativa di durata inferiore.
15. Inoltre, la ha allegato che la società si era dotata di un sistema di CP_1
rilevazione delle presenze basato su impronta digitale;
dalle giornaliere collegate alle presenze a lavoro del ricorrente risulterebbe la prestazione lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, e che se il sig. avesse svolto Pt_1 del lavoro straordinario, quest'ultimo sarebbe stato sempre retribuito in busta paga.
16. Infine, la ha spiegato avverso il ricorrente domanda riconvenzionale, CP_1
consistente nel risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla datrice di lavoro, in ragione della perdita dei clienti a seguito delle voci menzognere fatte circolare dal dipendente per screditare l'immagine dell'azienda e la qualità della merce venduta.
17. Tale assunto sarebbe dimostrato dalle rimostranze mosse da un agente della convenuta,
nonché da quanto riferito dai titolari dell'azienda agricola Fratelli Testimone_1
F d O.
18. La consistenza del pregiudizio subito emergerebbe dal raffronto del fatturato prodotto dal
2018 (anno in cui si sono incrinati i rapporti tra le parti) rispetto al 2019 e al 2020, con perdita di numerosi clienti storici.
19. La a pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: CP_1
“1) respingere il ricorso del sig. per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da ogni avversa CP_1
pretesa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2104, 2105 e 2043 Cod. Civ. da parte del per le motivazioni Pt_1
di cui alla narrativa che precede e all'esito dell'istruttoria, condannando il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella misura ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod.
Civ., di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore secondo l'apprezzamento del
Giudice;
3) condannare il ex art. 96 Cod. Civ. al risarcimento dei danni in favore Pt_1
della convenuta nella misura ritenuta adeguata, anche all'esito delle prove documentali
4 che ne smentiscono in radice le allegazioni e ne confermano la temerarietà;
4) con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio”.
20. Con memoria difensiva depositata da parte del ricorrente, quest'ultimo ha insistito nella domanda e contestato l'azione riconvenzionale avanzata dalla convenuta, siccome infondata, sia nell'an sia nel quantum.
21. Respinta la richiesta di produzione documentale avanzata dal ricorrente con memoria successiva alla domanda riconvenzionale (dischi cronotachigrafi) e istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 15 ottobre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
22. Il ricorso deve essere respinto.
23. Con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, in via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di S
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti N Parte_1 C.F._1
C e G B L, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in S, Via Zanfarino n. 41;
RICORRENTE - CONVENUTO contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti V P e CP_1 P.IVA_1
S M, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in S, Viale
Adua n. 4;
CONVENUTO - RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: retribuzione – risarcimento del danno All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21 giugno 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1
riportate.
2. Il sig. ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Pt_1 dall'1.12.1993 all'8.11.2020 con mansioni di operaio autista, dovendo provvedere a caricare il mezzo di volta in volta assegnato e ad effettuare le consegne della merce (farine
o mangimi), oltre allo scarico di queste ultime.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle mansioni assegnate, parte ricorrente ha dedotto di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì, con inizio la mattina alle ore
06:00 e rientro in azienda alle 16:30 (con pausa pranzo di qualche minuto), ove si tratteneva almeno fino alle 17:30 per ultimare le operazioni di scarico e ricarico. Inoltre, il sig. ha allegato che successivamente al trasferimento della sede a Pt_1 Per_1 avvenuto nell'anno 1996, la prestazione sarebbe stata resa dalle 06:00 alle 18:00.
4. Il lavoratore ha altresì sostenuto di essersi occupato, tra il 1996 e il 2005, dell'effettuazione di viaggi nel territorio peninsulare (Lazio e Piemonte) per operazioni di scarico e ricarico merce, con partenza la domenica sera o il lunedì sera e rientro la notte successiva, con orario di lavoro al giorno di ritorno solo fino alle 13:00.
5. Parte ricorrente ha contestato l'inquadramento riconosciuto e applicato dalla parte datoriale in costanza di rapporto: ovverosia il IV livello retributivo del CCNL Alimentari
Artigianato dall'assunzione fino al 31.12.2004, il IV livello CCNL Alimentari Industria dall'1.1.2005 al 31.3.2005, il VI livello CCNL Alimentari Piccola Industria dall'1.4.2005 al 31.7.2006, ed il IV livello CCNL Alimentari Artigianato dal 2006 al termine del rapporto lavorativo.
6. Secondo la tesi attorea il dipendente avrebbe avuto diritto a un inquadramento superiore in tutti i periodi lavorati, e in particolare nel III livello (V livello nel periodo 1.4.2005 -
31.7.2006). Ciò in quanto i CCNL via via applicati contenevano un riferimento agli autisti solo al V livello, ma che tuttavia la prestazione resa dal non sarebbe sussumibile Pt_1 in tale livello, atteso che quest'ultimo conduceva dei mezzi di superiore portata (200-250 quintali).
7. Maggiormente aderente, secondo quanto prospettato dal ricorrente, era la classificazione
del personale contenuta nel CCNL Autotrasporti Artigiani, che annoverava nel terzo livello super i conduttori di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali.
8. Pertanto il ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, anche con il coordinamento del lavoro di chi era addetto a operazioni di carico, scarico e consegna delle merce, e dei mezzi che conduceva, avrebbe avuto diritto quantomeno all'inquadramento nel terzo livello (ovvero quinto nel periodo sopra menzionato).
9. Il superiore inquadramento rivendicato dal ricorrente comporterebbe il diritto alla percezione di differenze retributive nella misura di € 21.229,82, oltre a un'incidenza sul trattamento di fine rapporto nella misura di € 25.443,97. A tale credito andrebbe inoltre
2
aggiunto quello relativo alle numerose ore di prestazione resa a titolo di straordinario, di €
230.791,89, per un valore complessivo della pretesa pari a € 277.465,68.
10. ha quindi introdotto la presente vertenza, chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni:
“
1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. dichiarare che doveva essere inserito dalla sua datrice di lavoro Parte_1
quantomeno nel III livello retributivo se non nel III A durante tutto il corso del rapporto di lavoro salvo che nel periodo dal 01.04.2005 al 31.07.2006 in cui doveva essere inquadrato, anziché nel VI, quantomeno nel V livello contributivo;
3. per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere all'odierno CP_1
ricorrente le differenze retributive dovutegli per il superiore livello retributivo che, causa cognita, deve essergli riconosciuto e per il lavoro straordinario svolto;
il tutto da liquidarsi nella complessiva somma di €. 277.465,68 come da conteggi prodotti, e che verranno notificati alla convenuta unitamene al presente ricorso per farne parte integrante e sostanziale, o nella veriore somma accertanda causa cognita;
oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
4. con vittoria di spese e competenze di lite”.
11. Si è ritualmente costituita la domandando l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario.
12. In particolare, la società resistente ha eccepito che il lavoratore è sempre stato correttamente inquadrato sulla base dei vari CCNL applicati in azienda, non avendo invece mai applicato quello Autotrasporti Artigiani rivendicato dalla controparte, non pertinente peraltro all'attività di impresa esercitata dalla Né, appunto, CP_1
assumerebbe alcun rilievo la tipologia e la natura dei mezzi impiegati dal ricorrente.
13. Parte convenuta ha altresì contestato che il sig. si dovesse occupare del Pt_1
coordinamento del lavoro di altro personale, nonché che dovesse provvedere alle operazioni di carico e scarico dei mezzi, essendo destinati a tale attività altri colleghi del lavoratore, ovvero in quanto svolta dai destinatari della merce con dei muletti;
per quanto concerne il carico della merce, questo sarebbe invece avvenuto tramite caduta verticale della merce dai silos.
3
14. La convenuta ha poi contestato l'assunto attoreo in ordine all'orario di lavoro osservato nel corso della durata del rapporto, evidenziandone l'infondatezza anche sulla base dei tracciati dei GPS, istallati dal 2016 sui mezzi impiegati dal ricorrente, che riporterebbero una prestazione lavorativa di durata inferiore.
15. Inoltre, la ha allegato che la società si era dotata di un sistema di CP_1
rilevazione delle presenze basato su impronta digitale;
dalle giornaliere collegate alle presenze a lavoro del ricorrente risulterebbe la prestazione lavorativa per un orario inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, e che se il sig. avesse svolto Pt_1 del lavoro straordinario, quest'ultimo sarebbe stato sempre retribuito in busta paga.
16. Infine, la ha spiegato avverso il ricorrente domanda riconvenzionale, CP_1
consistente nel risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla datrice di lavoro, in ragione della perdita dei clienti a seguito delle voci menzognere fatte circolare dal dipendente per screditare l'immagine dell'azienda e la qualità della merce venduta.
17. Tale assunto sarebbe dimostrato dalle rimostranze mosse da un agente della convenuta,
nonché da quanto riferito dai titolari dell'azienda agricola Fratelli Testimone_1
F d O.
18. La consistenza del pregiudizio subito emergerebbe dal raffronto del fatturato prodotto dal
2018 (anno in cui si sono incrinati i rapporti tra le parti) rispetto al 2019 e al 2020, con perdita di numerosi clienti storici.
19. La a pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: CP_1
“1) respingere il ricorso del sig. per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da ogni avversa CP_1
pretesa;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2104, 2105 e 2043 Cod. Civ. da parte del per le motivazioni Pt_1
di cui alla narrativa che precede e all'esito dell'istruttoria, condannando il ricorrente al risarcimento dei danni in favore della convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella misura ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 Cod.
Civ., di euro 50.000,00 o di quella maggiore o minore secondo l'apprezzamento del
Giudice;
3) condannare il ex art. 96 Cod. Civ. al risarcimento dei danni in favore Pt_1
della convenuta nella misura ritenuta adeguata, anche all'esito delle prove documentali
4 che ne smentiscono in radice le allegazioni e ne confermano la temerarietà;
4) con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio”.
20. Con memoria difensiva depositata da parte del ricorrente, quest'ultimo ha insistito nella domanda e contestato l'azione riconvenzionale avanzata dalla convenuta, siccome infondata, sia nell'an sia nel quantum.
21. Respinta la richiesta di produzione documentale avanzata dal ricorrente con memoria successiva alla domanda riconvenzionale (dischi cronotachigrafi) e istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la controversia viene decisa all'udienza del 15 ottobre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
22. Il ricorso deve essere respinto.
23. Con riferimento alla domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, in via sistematica si osserva che costituisce orientamento di legittimità ormai invalso quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
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