Trib. Trani, sentenza 10/12/2024, n. 2465
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Testo completo
N. 2920/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS DOMENICO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( ) C.F._1 C.F._2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la Controparte_2
Il ricorrente deduceva di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore CP_1
professionale sanitario infermiere, inquadrato nella categoria D, posizione economica D 6 CCNL
Comparto Sanità Pubblica e di prestare la propria attività professionale presso il M.C.A.U. Pronto
Soccorso del P.O. di Barletta. In particolare, riferiva di svolgere la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegato a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica mattina (festivo) o con entrata la domenica sera (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con una di esse ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno della festività infrasettimanale. Allora, lamentava che per tutti i turni notturni festivi (con entrata la domenica
(festivo) ed uscita il lunedì (giorno feriale successivo) o con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo) malgrado gli stessi venissero resi per intero dal ricorrente, l' erroneamente provvedeva all'erogazione dell'indennità in forma CP_1 dimezzata di € 8,91 rispetto a quella effettivamente dovuta di € 17,82, facendo erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, ossia 2 ore (dalle 22:00 alle 23:59 ), e non alla nozione di turno festivo di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2016 -2018, che espressamente dispone: “Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore
22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”.
Di conseguenza, il ricorrente deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 249,48 con riferimento al periodo compreso dal 7 gennaio 2018 al 19 dicembre 2021 (avendo prestato n. 28 turni notturni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo) e, quindi, chiedeva al Tribunale la condanna della al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi di legge, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la , eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1 del credito azionato dal ricorrente, relativamente al 2018 e nel merito l'infondatezza della pretesa per errata interpretazione dell'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, evidenziando la correttezza della ricostruzione operata dall' , concludendo chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS DOMENICO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( ) C.F._1 C.F._2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la Controparte_2
Il ricorrente deduceva di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore CP_1
professionale sanitario infermiere, inquadrato nella categoria D, posizione economica D 6 CCNL
Comparto Sanità Pubblica e di prestare la propria attività professionale presso il M.C.A.U. Pronto
Soccorso del P.O. di Barletta. In particolare, riferiva di svolgere la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegato a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica mattina (festivo) o con entrata la domenica sera (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con una di esse ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno della festività infrasettimanale. Allora, lamentava che per tutti i turni notturni festivi (con entrata la domenica
(festivo) ed uscita il lunedì (giorno feriale successivo) o con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo) malgrado gli stessi venissero resi per intero dal ricorrente, l' erroneamente provvedeva all'erogazione dell'indennità in forma CP_1 dimezzata di € 8,91 rispetto a quella effettivamente dovuta di € 17,82, facendo erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, ossia 2 ore (dalle 22:00 alle 23:59 ), e non alla nozione di turno festivo di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2016 -2018, che espressamente dispone: “Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore
22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”.
Di conseguenza, il ricorrente deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 249,48 con riferimento al periodo compreso dal 7 gennaio 2018 al 19 dicembre 2021 (avendo prestato n. 28 turni notturni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo) e, quindi, chiedeva al Tribunale la condanna della al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi di legge, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la , eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1 del credito azionato dal ricorrente, relativamente al 2018 e nel merito l'infondatezza della pretesa per errata interpretazione dell'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, evidenziando la correttezza della ricostruzione operata dall' , concludendo chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito
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