Trib. Patti, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.
TRA
IG AL, nata a [...] il [...] (c.f. LGR
RSL 64B61 H850L), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Adriana Pruiti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
OR ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Ignazio Gardella, n. 2 (p.i. 01329510158), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Maria
Germana Logorelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA
E
OT OR AL, nato a [...] il
17 febbraio 1964 (c.f. [...])
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 31 agosto 2023 OS GN conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale OR RO OT nonché IT
1
Assicurazioni S.p.A. (nel prosieguo, semplicemente, l'Assicurazione) e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa di una caduta provocata da una manovra in retromarcia del secondo il quale, alla guida di una Chevrolet Captiva tg. DH714XS, non si avvedeva che ella non era completamente scesa dal mezzo e aveva ancora lo sportello aperto, finendo per urtarla.
Nella resistenza dell'Assicurazione, costituitasi con comparsa del 29 novembre
2023, veniva dichiarata la contumacia di OR RO OT che, pur regolarmente citato, non si costituiva e, preso atto della mancata presentazione del convenuto disposta al fine di rendere interrogatorio formale, il giudizio veniva istruito mediante l'escussione di due testi di parte attrice.
Ritenuta matura per la decisione e assegnati termini a ritroso ex artt. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. e 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
2. – OS GN ha inteso affidare la dimostrazione del sinistro all'interrogatorio formale del convenuto nonché all'escussione dei testi RI
ON e RI IO Lo IC.
È pacifico che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(v., per tutte, Cass., n. 9436/2018).
Sennonché il compendio istruttorio complessivamente raccolto non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Il
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