Trib. Siena, sentenza 10/02/2025, n. 90

TRIB Siena
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Siena
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 10/02/2025, n. 90
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 90
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo


Tribunale Ordinario di EN
Causa R.G. 3288 /2020 Oggi 10 febbraio 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., l'Avv. Valeria Tosti, nota all'Ufficio, per la parte attrice, l'Avv. Costanza La Rocca, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Ferrati, per la Provincia di EN, l'Avv. Giuseppe Amato, noto all'Ufficio per Allianz Ass.ni, l'Avv. Vicki Santandrea, nota all'Ufficio, per la terza chiamata EM. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione l'Avvocato Tosti e l'Avv. La
Rocca si rimettono alle rispettive note spese depositate in PCT, mentre gli altri procuratori sul punto si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Amato per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio ( poi sospesa dalle ore 11,59 alle ore 13,51 per causa R.G. 1875/23, discussione in R.G. 1747/23 e causa R.G. 28/23 di nuovo sospesa dalle ore 13,59 alle ore 14,19 per causa R.G. 449/22) per la decisione
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della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,43).
Alle ore 17,02 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,03
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 3288 /2020 R.G.A.C., Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.
promossa da:
2 HI SJ, residente a Castiglione d'Orcia (SI), rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Tosti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Piancastagnaio Via degli Aceri 76/b , per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
Provincia di EN, con sede in EN, in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Ferrati ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avvocato Natalia Adorno, in via Franciosa n.
28 a EN, come procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
EM s.p.a., con sede in Arezzo, in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Meini e Vicky Santandrea ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in EN, Strada Statale 73 Ponente
n. 24 come da procura allegata alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
e l'intervento di
Allianz SP, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro
tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Amato ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Perugia alla Strada Pian della Genna n. 19,
come da procura allegata all'atto di costituzione
INTERVENUTA VOLONTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato HI SJ ha convenuto in giudizio la Provincia di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore, per
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ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” “Voglia L'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i danni tutti riportati dalla sig.ra HI SJ sono ascrivibili a fatto e colpa della Provincia di EN per i motivi dedotti nella narrativa che qui si intendono trascritti e per
l'effetto condannare la Provincia di EN al risarcimento del danno patito dall'attrice che si quantifica in € 22.878,60 (ventiduemilaottocentosettantotto/60) o in quella diversa somma, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Si è costituita in giudizio la Provincia di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore, preliminarmente chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa del terzo e contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare: - preliminarmente: letti gli
artt. 106 e 269 cod. proc. civile, autorizzare il Comune di Guglionesi a chiamare in
causa EM CA BI SpA (p. iva n. 02046440513), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in via Guido Monaco n. 37, 52100 Arezzo
(pec: tiemmeSP@pec.it), assegnando all'uopo congruo termine e differendo
conseguentemente l'udienza di prima comparizione;
- in via principale, nel merito,

previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da HI
SJ nei confronti della Provincia di EN con atto di citazione del 22 dicembre
2020; - subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo
parziale delle avverse domande, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla
HI entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità
addebitabile alla Provincia convenuta e/o alla terza chiamata, dall'altro lato, dalle
conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete
4 risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- per ogni

ipotesi di condanna della Provincia di EN, previa declaratoria di sua
responsabilità, condannare EM CA BI PA: - in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 cod. civile, a tenere integralmente indenne la
Provincia di EN rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata
a pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda
sentenza; - in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta
sussistente una responsabilità concorrente della Provincia di EN nella produzione
del danno per cui è causa, a rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, la
predetta Provincia di quanto essa dovesse pagare all'attrice in dipendenza dei fatti
per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla sua
quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con la

rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione. ”.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio EM s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contraris rejectis, così decidere: IN
VIA PREGIUDIZIALE: 1) autorizzare la società EM S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la società
Allianz S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale
in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, C.F. n. 05032630963, PEC:
allianz.SP@pec.allianz.it, per essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne in
caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dalla Provincia di
EN, in persona del Presidente pro-tempore, con conseguente spostamento della
prima udienza per permettere alla stessa di costituirsi nel rispetto del termine di cui
5 all'art. 163 bis c.p.c.; NEL MERITO: 2) rigettare le domande proposte sia dall'attrice che dal convenuto nei confronti della società EM PA in quanto
infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso prescritte per tutti i motivi meglio
descritti nella superiore narrativa;
3) nel caso in cui venisse ravvisata la

responsabilità della società EM PA nella causazione del danno per cui è causa,
in via esclusiva o in via solidale con la Provincia di EN, in tale ultimo caso
accertare e dichiarare la quota di responsabilità gravante su ciascuno di essi,
nell'ambito dei rapporti interni tra coobligati solidali ed in ogni caso anche
accertare e dichiarare che la condotta della sig.ra HI SJ abbia concorso a
cagionare il danno ex art. 1227, I e II comma, c.c. e conseguentemente escludere il
risarcimento o ridurlo alla luce degli accertamenti che verranno svolti nel corso del
presente giudizio;
4) conseguentemente alla conclusione che precede, condannare la

compagnia assicuratrice della EM SP (Allianz PA) chiamata in causa a tenere
indenne la società EM PA da quanto eventualmente condannata a
corrispondere a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite all'esito del
presente giudizio;
5) Con vittoria di spese,
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