Trib. Milano, sentenza 19/03/2024, n. 3057
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N. R.G. 41407/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona del dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41407 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA DI OR & OL S.R.L. (c.f. e p. iva 01360550493), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mannucci in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione OPPONENTE E HU AN RO SE (già ACE AN RO LIMITED e, prima ancora, HU AN RO LIMITED) - Rappresentanza Generale per l'Italia (CF. e P. IVA 04124720964), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Orazio Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Jane Mori presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano – Corso Indipendenza n. 5, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 14345/21 qui opposto anche per nullità della relativa procura ex art. 83 c.p.c., in tesi accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte da BB EA UP SE – Rappresentanza Generale per l'Italia per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d. lgs. n. 28/2010 all'epoca vigente;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento della maggior somma di euro 85.332,32 rispetto a quanto richiesto in sede monitoria;
in ulteriore subordine, nel merito, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto le provvigioni dovute e debende a Di GI & AS s.r.l. da BB – maggiorate di interessi “commerciali” e rivalutazione monetaria – respingere ogni e ciascuna domanda da quest'ultima proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di ogni prova. In linea istruttoria, in ipotesi, previa parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza in data 23.11.2022, ammettere la prova testimoniale e l'interrogatorio formale così come articolati nella nostra memoria istruttoria depositata in data 3.10.2022, nonché la c.t.u. ivi richiesta;
in denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, alle quali ci si oppone per i motivi già evidenziati, ammettere la controprova testimoniale richiesta nella nostra memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata in data 24.10.2022. Vittoria di spese e compensi professionali, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., con distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel richiamare le difese formulate negli atti sin qui depositati, per le causali di cui in narrativa, chiede: Nel merito (principale):
- respingere tutte le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 7 - per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso in data 05.08.2021 nella diversa somma pari ad euro 85.332,32 (ottantacinquemilatrecentotrentadue/32);
- dichiarare esecutivo ex art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2021, in quanto non solo l'estratto conto costituisce riconoscimento di debito, ma perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o comunque concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, il tutto oltre interessi, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 2.200,00 per competenze e in euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge e oltre alle successive occorrende. Nel merito (subordine): Nella denegata e non creduta ipotesi che il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso in data 05.08.2021 non venga confermato nella diversa e maggiore somma di euro 85.332,32 (ottantacinquemilatrecentotrentadue/32), confermare comunque il decreto ingiuntivo stesso nella somma iniziale di euro 82.461,68 (ottantaduemilaquattrocentosessantuno/68);
Con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento monitorio e del procedimento ordinario. In istruttoria: Chiede di acquisire nel presente procedimento il fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 14999/2021 del Tribunale di Milano. Per tutte le ragioni sopra illustrate la convenuta, ut supra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., richiamate le precedenti conclusioni, e senza inversione dell'onere probatorio alcuno, formula le proprie istanze istruttorie, chiedendo di essere ammessa alla prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova (espunti eventuali giudizi e formulazioni negative), e a prova contraria su quelli avversari qualora ammessi, anche con i propri testi. 1) Vero che, contravvenendo all'“Intesa di Libera Collaborazione” del 18.12.2006 (con decorrenza dal 1.1.2007), DI OR & OL ha omesso di rimettere alla società HU i premi di cui agli estratti conto ottobre 2019 (doc. 7), dicembre 2019 (doc. 6), agosto 2020 (doc. 5), dicembre 2020 (doc. 11)? 2) Vero che il credito vantato da HU ammonta complessivamente ad euro 85.332,32 e precisamente: euro 102.092,57 (importi dovuto da incassare) – euro 16.760,25 (importi da riconoscere e da detrarre) = euro 85.332,32, come da prospetto Conteggi dare/avere (doc. 15) che si rammostra al teste? Si indicano quali testi i signori: - TO MA c/o HU, Via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano (MI). Con riserva, comunque, di formulare nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in relazione alle istanze istruttorie avversarie qualora ammesse, l'articolazione definitiva dei propri capitoli di prova ed indicare ulteriori testi, di ulteriormente produrre, di formulare ulteriori istanze istruttorie. Si chiede venga ordinata l'esibizione delle scritture contabili e in particolare: i. il libro giornale;
ii. il registro degli inventari;
iii. le scritture obbligatorie contabili di cui all'art. 2214, comma 2, c.c., in quanto utili in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, non potendo HU procurarsi autonomamente ed aliunde tale documentazione. Si richiamano i documenti prodotti da 1 a 16. In ogni caso, con il più ampio favore delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società BB EA UP ha chiesto di ingiungere alla società Di GI & AS s.r.l., quale broker assicurativo, l'importo di euro 82.461,68, oltre interessi di mora, a titolo di premi assicurativi incassati e dallo stesso indebitamente trattenuti. A tal fine, la società ricorrente ha dedotto che:
- aveva stipulato con la società Di GI & AS s.r.l. in data 18.12.2006 una “Intesa di Libera collaborazione” in virtù della quale la società Di GI & AS avrebbe dovuto incassare in nome e per conto della società BB i premi relativi alle assicurazioni da essa gestite, impegnandosi poi a versarli in un apposito conto corrente bancario previa detrazione delle provvigioni che le spettavano;
pagina 2 di 7
- alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti, precisamente ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di contratto, alla fine di ogni mese il broker avrebbe dovuto inviare a BB un estratto conto e pagare il saldo dovuto;
- la società Di GI & AS non aveva tuttavia corrisposto a BB tutti gli importi alla stessa dovuti, come risultanti dagli estratti inoltrati dal broker relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2019 nonchè agosto e dicembre 2020;
- in data 8 ottobre 2020 BB aveva revocato la delega all'incasso dei premi;
- a seguito di alcuni solleciti aventi ad oggetto il rimborso dei premi incassati dal broker, la società Di GI
& AS aveva effettuato alcuni limitati versamenti ma residuava un credito della società di assicurazioni di euro 82.461,68. La ricorrente, allegando l'inadempimento della società Di GI & AS, ha chiesto di ingiungere il pagamento della somma indicata, oltre interessi di mora per euro 6.508,95 maturati ai sensi del decreto legislativo n. 231\2002 sino al 16 marzo 2021, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al saldo.
1.2. Con decreto n. 14345\2021 del 5 agosto 2021 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ingiunto il pagamento nei termini richiesti.
1.3. La società ingiunta Di GI & AS ha proposto opposizione eccependo, in via preliminare, la nullità della procura allegata al ricorso monitorio ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in quanto priva di data e di riferimenti specifici alla controversia. Ancora in via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, pur riconoscendo di aver ritardato nella restituzione di alcuni premi, l'opponente ha contestato la quantificazione del credito, evidenziando come dai documenti provenienti dalla stessa compagnia di assicurazione si evincesse un minor credito di euro 74.440,84 (doc. 6 del fascicolo di parte opponente), importo dal quale andavano inoltre detratte le commissioni maturate in favore della società Di GI & AS e gli ulteriori importi che il broker aveva pagato a BB, sia prima sia dopo il deposito del ricorso.
1.4. Si è costituita in giudizio la società BB EA UP Se, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per il maggior importo di euro 85.332,32 o, in subordine, per l'importo originariamente indicato, oltre interessi e spese. Quanto alle contestazioni relative alla procura alle liti, la società opposta ha sostenuto la validità della procura originariamente prodotta, dando comunque atto della produzione, quale allegato alla comparsa di costituzione di una nuova procura, anche con effetti sananti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. In merito alla mediazione, ha richiamato la previsione dell'art. 5 comma 4, del d.Lgs. n. 28/2010 che esclude l'applicazione dei precedenti commi, tra le altre ipotesi, “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e si è riservata di attivare la procedura all'esito della pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, la difesa della compagnia di assicurazioni ha rivendicato la corretta determinazione degli importi richiesti con il ricorso monitorio, rilevando come l'opponente non avesse più diritto alle provvigioni, ai sensi dell'art. 8 dell'Intesa sottoscritta tra le parti. L'opposta ha anzi sostenuto come dai nuovi conteggi effettuati il credito residuo della società HU ammontasse complessivamente ad euro 85.332,32 – pari ad euro 102.092,57 (importi indebitamente trattenuti) detratte le commissioni da riconoscere al broker per euro 16.760,25 – e ha chiesto di confermare il decreto per tale maggior importo.
1.5. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rilevato che la controversia aveva ad oggetto un rapporto assicurativo rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 5 d.lgs. n. 28\2010 e che la procedura di mediazione non risultava espletata, è stato assegnato il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura di mediazione. Successivamente, sono stati concessi i termini richiesti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuta la pagina 3 di 7
causa sufficientemente istruita senza necessità di procedere all'assunzione dei mezzi di prova articolati dalle parti, è stata fissata l'udienza del 17 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
2. Ciò premesso, logicamente preliminare è l'esame dell'eccezione inerente alla procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. sollevata dall'opponente. L'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio perché priva di data e di specifici riferimenti al giudizio monitorio nei confronti della Di GI & AS e poiché rilasciata dalla società BB EA UP MI (già Ace EA UP MI) mentre il ricorso monitorio era stato chiesto dalla società BB EA UP SE (già BB EA UP MI). L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. infatti, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con forma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici;
l'articolo in questione specifica inoltre che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo - come nel caso di specie - il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La giurisprudenza di legittimità in merito alla specialità della procura – seppure in riferimento al mandato inerente al ricorso per cassazione ma con principio applicabile anche alla fattispecie e rilevante anche in merito all'eccepita assenza di data – ha affermato che “Il mandato apposto in calce o a margine del è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (Cass., Ordinanza 22 gennaio 2015 n. 1205) e, di recente, anche le Sezioni Unite hanno ribadito che il requisito della
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona del dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 41407 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA DI OR & OL S.R.L. (c.f. e p. iva 01360550493), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mannucci in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione OPPONENTE E HU AN RO SE (già ACE AN RO LIMITED e, prima ancora, HU AN RO LIMITED) - Rappresentanza Generale per l'Italia (CF. e P. IVA 04124720964), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Orazio Rossi, rappresentata e difesa dall'avv. Jane Mori presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano – Corso Indipendenza n. 5, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo n. 14345/21 qui opposto anche per nullità della relativa procura ex art. 83 c.p.c., in tesi accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte da BB EA UP SE – Rappresentanza Generale per l'Italia per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d. lgs. n. 28/2010 all'epoca vigente;
in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento della maggior somma di euro 85.332,32 rispetto a quanto richiesto in sede monitoria;
in ulteriore subordine, nel merito, anche in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale avente ad oggetto le provvigioni dovute e debende a Di GI & AS s.r.l. da BB – maggiorate di interessi “commerciali” e rivalutazione monetaria – respingere ogni e ciascuna domanda da quest'ultima proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque sfornita di ogni prova. In linea istruttoria, in ipotesi, previa parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza in data 23.11.2022, ammettere la prova testimoniale e l'interrogatorio formale così come articolati nella nostra memoria istruttoria depositata in data 3.10.2022, nonché la c.t.u. ivi richiesta;
in denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, alle quali ci si oppone per i motivi già evidenziati, ammettere la controprova testimoniale richiesta nella nostra memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. depositata in data 24.10.2022. Vittoria di spese e compensi professionali, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a., con distrazione in favore dello scrivente difensore, antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel richiamare le difese formulate negli atti sin qui depositati, per le causali di cui in narrativa, chiede: Nel merito (principale):
- respingere tutte le domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 7 - per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso in data 05.08.2021 nella diversa somma pari ad euro 85.332,32 (ottantacinquemilatrecentotrentadue/32);
- dichiarare esecutivo ex art. 648 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso dal Tribunale di Milano in data 05.08.2021, in quanto non solo l'estratto conto costituisce riconoscimento di debito, ma perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o comunque concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate, il tutto oltre interessi, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 2.200,00 per competenze e in euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge e oltre alle successive occorrende. Nel merito (subordine): Nella denegata e non creduta ipotesi che il decreto ingiuntivo n. 14345/2021 (R.G. n. 14999/2021), emesso in data 05.08.2021 non venga confermato nella diversa e maggiore somma di euro 85.332,32 (ottantacinquemilatrecentotrentadue/32), confermare comunque il decreto ingiuntivo stesso nella somma iniziale di euro 82.461,68 (ottantaduemilaquattrocentosessantuno/68);
Con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento monitorio e del procedimento ordinario. In istruttoria: Chiede di acquisire nel presente procedimento il fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 14999/2021 del Tribunale di Milano. Per tutte le ragioni sopra illustrate la convenuta, ut supra rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., richiamate le precedenti conclusioni, e senza inversione dell'onere probatorio alcuno, formula le proprie istanze istruttorie, chiedendo di essere ammessa alla prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova (espunti eventuali giudizi e formulazioni negative), e a prova contraria su quelli avversari qualora ammessi, anche con i propri testi. 1) Vero che, contravvenendo all'“Intesa di Libera Collaborazione” del 18.12.2006 (con decorrenza dal 1.1.2007), DI OR & OL ha omesso di rimettere alla società HU i premi di cui agli estratti conto ottobre 2019 (doc. 7), dicembre 2019 (doc. 6), agosto 2020 (doc. 5), dicembre 2020 (doc. 11)? 2) Vero che il credito vantato da HU ammonta complessivamente ad euro 85.332,32 e precisamente: euro 102.092,57 (importi dovuto da incassare) – euro 16.760,25 (importi da riconoscere e da detrarre) = euro 85.332,32, come da prospetto Conteggi dare/avere (doc. 15) che si rammostra al teste? Si indicano quali testi i signori: - TO MA c/o HU, Via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano (MI). Con riserva, comunque, di formulare nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in relazione alle istanze istruttorie avversarie qualora ammesse, l'articolazione definitiva dei propri capitoli di prova ed indicare ulteriori testi, di ulteriormente produrre, di formulare ulteriori istanze istruttorie. Si chiede venga ordinata l'esibizione delle scritture contabili e in particolare: i. il libro giornale;
ii. il registro degli inventari;
iii. le scritture obbligatorie contabili di cui all'art. 2214, comma 2, c.c., in quanto utili in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, non potendo HU procurarsi autonomamente ed aliunde tale documentazione. Si richiamano i documenti prodotti da 1 a 16. In ogni caso, con il più ampio favore delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società BB EA UP ha chiesto di ingiungere alla società Di GI & AS s.r.l., quale broker assicurativo, l'importo di euro 82.461,68, oltre interessi di mora, a titolo di premi assicurativi incassati e dallo stesso indebitamente trattenuti. A tal fine, la società ricorrente ha dedotto che:
- aveva stipulato con la società Di GI & AS s.r.l. in data 18.12.2006 una “Intesa di Libera collaborazione” in virtù della quale la società Di GI & AS avrebbe dovuto incassare in nome e per conto della società BB i premi relativi alle assicurazioni da essa gestite, impegnandosi poi a versarli in un apposito conto corrente bancario previa detrazione delle provvigioni che le spettavano;
pagina 2 di 7
- alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti, precisamente ai sensi dell'art. 21 delle condizioni di contratto, alla fine di ogni mese il broker avrebbe dovuto inviare a BB un estratto conto e pagare il saldo dovuto;
- la società Di GI & AS non aveva tuttavia corrisposto a BB tutti gli importi alla stessa dovuti, come risultanti dagli estratti inoltrati dal broker relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2019 nonchè agosto e dicembre 2020;
- in data 8 ottobre 2020 BB aveva revocato la delega all'incasso dei premi;
- a seguito di alcuni solleciti aventi ad oggetto il rimborso dei premi incassati dal broker, la società Di GI
& AS aveva effettuato alcuni limitati versamenti ma residuava un credito della società di assicurazioni di euro 82.461,68. La ricorrente, allegando l'inadempimento della società Di GI & AS, ha chiesto di ingiungere il pagamento della somma indicata, oltre interessi di mora per euro 6.508,95 maturati ai sensi del decreto legislativo n. 231\2002 sino al 16 marzo 2021, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al saldo.
1.2. Con decreto n. 14345\2021 del 5 agosto 2021 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ingiunto il pagamento nei termini richiesti.
1.3. La società ingiunta Di GI & AS ha proposto opposizione eccependo, in via preliminare, la nullità della procura allegata al ricorso monitorio ai sensi dell'art. 83 c.p.c. in quanto priva di data e di riferimenti specifici alla controversia. Ancora in via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, pur riconoscendo di aver ritardato nella restituzione di alcuni premi, l'opponente ha contestato la quantificazione del credito, evidenziando come dai documenti provenienti dalla stessa compagnia di assicurazione si evincesse un minor credito di euro 74.440,84 (doc. 6 del fascicolo di parte opponente), importo dal quale andavano inoltre detratte le commissioni maturate in favore della società Di GI & AS e gli ulteriori importi che il broker aveva pagato a BB, sia prima sia dopo il deposito del ricorso.
1.4. Si è costituita in giudizio la società BB EA UP Se, deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per il maggior importo di euro 85.332,32 o, in subordine, per l'importo originariamente indicato, oltre interessi e spese. Quanto alle contestazioni relative alla procura alle liti, la società opposta ha sostenuto la validità della procura originariamente prodotta, dando comunque atto della produzione, quale allegato alla comparsa di costituzione di una nuova procura, anche con effetti sananti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. In merito alla mediazione, ha richiamato la previsione dell'art. 5 comma 4, del d.Lgs. n. 28/2010 che esclude l'applicazione dei precedenti commi, tra le altre ipotesi, “a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”, e si è riservata di attivare la procedura all'esito della pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. Nel merito, la difesa della compagnia di assicurazioni ha rivendicato la corretta determinazione degli importi richiesti con il ricorso monitorio, rilevando come l'opponente non avesse più diritto alle provvigioni, ai sensi dell'art. 8 dell'Intesa sottoscritta tra le parti. L'opposta ha anzi sostenuto come dai nuovi conteggi effettuati il credito residuo della società HU ammontasse complessivamente ad euro 85.332,32 – pari ad euro 102.092,57 (importi indebitamente trattenuti) detratte le commissioni da riconoscere al broker per euro 16.760,25 – e ha chiesto di confermare il decreto per tale maggior importo.
1.5. All'esito della prima udienza è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, rilevato che la controversia aveva ad oggetto un rapporto assicurativo rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 5 d.lgs. n. 28\2010 e che la procedura di mediazione non risultava espletata, è stato assegnato il termine di quindici giorni per l'introduzione della procedura di mediazione. Successivamente, sono stati concessi i termini richiesti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e, ritenuta la pagina 3 di 7
causa sufficientemente istruita senza necessità di procedere all'assunzione dei mezzi di prova articolati dalle parti, è stata fissata l'udienza del 17 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
2. Ciò premesso, logicamente preliminare è l'esame dell'eccezione inerente alla procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. sollevata dall'opponente. L'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio perché priva di data e di specifici riferimenti al giudizio monitorio nei confronti della Di GI & AS e poiché rilasciata dalla società BB EA UP MI (già Ace EA UP MI) mentre il ricorso monitorio era stato chiesto dalla società BB EA UP SE (già BB EA UP MI). L'eccezione non è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. infatti, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con forma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici;
l'articolo in questione specifica inoltre che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo - come nel caso di specie - il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La giurisprudenza di legittimità in merito alla specialità della procura – seppure in riferimento al mandato inerente al ricorso per cassazione ma con principio applicabile anche alla fattispecie e rilevante anche in merito all'eccepita assenza di data – ha affermato che “Il mandato apposto in calce o a margine del è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (Cass., Ordinanza 22 gennaio 2015 n. 1205) e, di recente, anche le Sezioni Unite hanno ribadito che il requisito della
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