Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 8
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8710/2024 r.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Benatti del Foro di C.F._1
Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Lupo del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai rispettivi difensori, si riportano al ricorso, chiedendo
l'omologa degli accordi raggiunti” e riportati a verbale.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1
visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 9 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 3 maggio 2003 a TE D'IA (Bologna) e che dalla loro unione sono Per_ nati tre figli: il 2 settembre 2003 e il 30 ottobre 2005, entrambi maggiorenni, Per_2
e il 18 luglio 2012, ancora minorenne;
Per_3
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minorenne, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 17 dicembre 2024, sono previsti i trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e a mente del Protocollo Parte_1 Controparte_1
per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari
2
da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice.
I. PRIMA CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell'ambito della separazione personale dei coniugi.
8.1 CONSENSO E OGGETTO
La Sig.ra ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce il proprio 1/2 (un mezzo) Parte_1
di diritto di proprietà al Sig. che accetta e acquista, la comproprietà in Controparte_1
ragione di ½, (un mezzo), il cui restante ½ (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: fabbricato già rurale con variazione di destinazione d'uso, di cui porzione ad uso abitativo, adibito a casa familiare, con circostante corte comune al fabbricato, sito in Comune di TE D'IA (BO), località Pienestrina, Via Farfareda n. 13, costituita da appartamento di tipo economico, sviluppatesi tra il primo e il secondo piano, con scala di collegamento interna, il tutto distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di TE D'IA (BO) al Foglio 32:
- mappale 454, sub 6, categoria A/3 (appartamento), piano 1-2, classe 3, consistenza
10,5 vani, superficie catastale: 262 mtq, rendita catastale: € 683,27;

- mappale 454, sub 3, categoria C/6 (cantina + autorimessa), piano terra, classe 1, mq 67, superficie 58 mtq, rendita catastale € 169,55.
In confine con ragioni , salvo altri. Controparte_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e in particolare è compresa, nella presente cessione, la comproprietà pro quota dell'area di sedime e della corte circostante distinta al Foglio 32 coi mappali 454 sub 1 (corte) e sub 2 (centrale termica).
8.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, Sig.ra
coniuge in regime di comunione legale, per acquisto con atto di Parte_1
vendita, a ministero Notaio Dott. iscritto Persona_4
presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, del 24.06.2004, Repertorio n.
3
116723, Raccolta 9818, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Bologna il
24.07.2004, al Registro Generale n. 38867 e Registro Particolare n. 27822, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 21.07.2004, al n. 4776, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
8.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente dichiara e la Parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza.
8.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente Sig.ra
[...]
dichiara, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. Pt_1
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1 settembre 1967.
Successivamente, sono state eseguite opere di ristrutturazione edilizia in base a licenze rilasciate dal Sindaco del Comune di TE D'IA (Bo), ovvero e nell'ordine:
- licenza Edilizia n. 1007 del 12.03.1975;

4
- concessione Edilizia n. 1647 del 23.08.1980;

- concessione Edilizia in Sanatoria n. 82 del 20.04.1988, prot. n. 996/86;

- concessione Edilizia in Sanatoria n. 493 del 15.03.1989;

- Denuncia Inizio Attività Protocollo n. 8283, Pratica n. 71, del 20.12.2003.
Il fabbricato è stato dichiarato agibile in sanatoria dal Comune di TE D'IA (BO), in virtù dei seguenti provvedimenti:
- Prot. 996/86 n. 82 del 20.04.1988;

- Prot. 3516/86 n. 493 del 08.04.1989.
Successivamente, NON sono stati posti in essere interventi tali da richiedere autorizzazioni, neppure a sanatoria, né sono stati emessi provvedimenti sanzionatori.
8.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 del D.l. n. 78/2010 convertito nella legge
n. 122/2010 la Parte Cedente, Sig.ra Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate:
- nell'elaborato planimetrico Foglio 32, particella 454, tipo mappale n. 260136 del
10.10.2003, allegata alla dichiarazione di fabbricato urbano dd. 30.03.2004 (cfr. all.
A);

- nella planimetria Foglio 32, mappale 454, sub 6 (appartamento) dichiarazione protocollo n. BO0060818 allegata alla
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