Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 684

TRIB Venezia
Sentenza
8 febbraio 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
8 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 08/02/2025, n. 684
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 684
Data del deposito : 8 febbraio 2025

Testo completo

N. 17863/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 17863 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Boscolo Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: divorzio e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: come da note scritte di precisazione delle conclusioni dd. 5.11.2024: a) pronunciare ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.898, lo scioglimento del matrimonio celebrato a OG (Ve) in data 22.03.2003 tra la signora nata a Parte_1
OG (Ve) il 26.01.1977 e il signor nato a [...] il [...] con CP_1 CP_1
ogni annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di OG (Ve) al N. 9, P 1 anno
2003; b) disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, del figlio minore nato a Persona_1
1
OG (Ve) il 07.12.2009, con residenza presso la madre in OG (Ve) Rione Duomo
n.664; c) porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di euro CP_1
250,00 mensili per il figlio minore entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Persona_1
contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile Istat come per legge, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia, assegno unico universale in favore della ricorrente;
e) assegnarsi alla signora la Parte_1
casa coniugale sita in OG (Ve), Rione duomo n. 664 con ogni arredo e corredo. Con rifusione integrale delle spese e onorari di causa come da nota spese e competenze che sarà prodotta nei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per lo scioglimento del matrimonio contratto con Parte_1 CP_1
il 22.3.2003, da cui sono nati i figli , maggiorenne e autosufficiente, e
[...] PE
, nato il [...]. Espone di essersi separata dal marito all'esito di giudizio di Per_1
separazione definito con decreto di omologa della separazione consensuale di questo Tribunale dd. 11.4.2019. Il resistente, residente in [...]e imbarcato in un peschereccio della marineria di quella città, avrebbe mostrato completo disinteresse verso la famiglia mancando di ottemperare gli obblighi relativi al diritto di visita presso i figli e al contributo al mantenimento degli stessi stabiliti nel provvedimento di omologa della separazione consensuale. Egli non intratterrebbe più alcun rapporto con i figli. Per condotte di minaccia, di molestia e diffamazione ai danni della ricorrente egli sarebbe stato inoltre oggetto di misura cautelare e sarebbe stato condannato a pene reclusive. Egli sarebbe dipendente da sostanze stupefacenti e dal gioco d'azzardo e per tali ragioni sarebbe seguito dal , ULSS 3 dell'ospedale di OG. In Pt_2
ragione delle condotte del marito, la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa famigliare e a riparare presso i genitori in altra casa sita in OG.
Il resistente non si è costituito nonostante gli siano stati correttamente notificati gli atti introduttivi del giudizio;
ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di escussione testimoniale;
di indagini relative al patrimonio e ai redditi del resistente;
nonché a mezzo di relazione dei servizi sociali del Comune di OG.
Si è inoltre proceduto all'ascolto del minore Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio.
Sussistono infatti i requisiti previsti dall'art. 3, co. I, n. 2), lett. b), l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del Tribunale di Venezia n.
5440/2019, pubblicata l'11.4.2019 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente), ed essendo trascorso
2
un lasso di tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, co. I, n. 2), I capoverso, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione (19.3.2019).
Seguono alla pronuncia le annotazioni di legge.
*
2. La ricorrente non ha svolto domande relativamente ai rapporti fra gli ex coniugi.
Il giudizio ha dunque ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
di anni quindici.
[...]
*
2.1. Dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue.
Dall'epoca della separazione non è più ripresa la convivenza familiare.
Il resistente risulta avere problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool e gioco d'azzardo.
Al riguardo sono state acquisite relazioni del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 3
Serenissima, UOC Psichiatria 1 Venezia/OG, nella quale si legge che il resistente, pur non essendo mai stato preso in carico dal Dipartimento, negli anni 2019-2023 è stato ricoverato volontariamente quattro volte in occasione di assunzione di cocaina, a seguito della quale il resistente temeva di essere nocivo per sé e per gli altri, non reputandosi in grado di controllare la rabbia. Risulta che si è sempre dimesso contro il parere medico (relazione dd. 13.5.2024).
È stata poi acquisita relazione del di OG da cui si ricava quanto segue. Il resistente Pt_2
ha preso i primi contatti con il servizio nel 2018. Gli è stato diagnosticato un tratto paranoide e ossessivo, sfociante in condotte di minaccia. Il suo equilibrio mentale è precario a
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