Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 281
TRIB Bari
Sentenza
27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
NN.R.G. 6515/2021
335/2024
8399/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse da
NG IS, rappresentata e difesa dall'Avv.to
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS -, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avvisi di addebito per contributi gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 27.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con tre distinti ricorsi la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto dall'Inps diversi avvisi di addebito per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti riguardanti diverse annualità;
affermando l'insussistenza del debito contributivo presso la gestione commercianti, atteso l'inesistente esercizio di qualunque attività d'impresa, non avendo, di fatto, mai iniziato alcuna attività commerciale, con cessazione in data 31.10.2015 della s.a.s. di cui era
stata socio accomandatario, così come provato dalla chiusura anche della partita IVA alla stessa data del 31.10.2015, oltre ad eccepire la parziale estinzione per prescrizione di alcuni contributi ed il difetto di motivazione delle pretese, agiva in giudizio per la declaratoria di insussistenza del debito contributivo preteso dall'Inps previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, con il favore delle spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù dell'iscrizione della parte ricorrente presso la gestione commercianti e della permanente iscrizione della società nel registro delle imprese, quanto meno fino al
2023, data di cancellazione effettiva, come da documentazione prodotta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto dei promossi ricorsi, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano integrale accoglimento.
A bene vedere, infatti, per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n.
160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
Sezione Lavoro
NN.R.G. 6515/2021
335/2024
8399/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause promosse da
NG IS, rappresentata e difesa dall'Avv.to
MARTELLOTTA GIOVANNI
ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS -, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avvisi di addebito per contributi gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 27.01.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con tre distinti ricorsi la parte ricorrente, rappresentando di aver ricevuto dall'Inps diversi avvisi di addebito per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti riguardanti diverse annualità;
affermando l'insussistenza del debito contributivo presso la gestione commercianti, atteso l'inesistente esercizio di qualunque attività d'impresa, non avendo, di fatto, mai iniziato alcuna attività commerciale, con cessazione in data 31.10.2015 della s.a.s. di cui era
stata socio accomandatario, così come provato dalla chiusura anche della partita IVA alla stessa data del 31.10.2015, oltre ad eccepire la parziale estinzione per prescrizione di alcuni contributi ed il difetto di motivazione delle pretese, agiva in giudizio per la declaratoria di insussistenza del debito contributivo preteso dall'Inps previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, con il favore delle spese di lite da distrarre. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù dell'iscrizione della parte ricorrente presso la gestione commercianti e della permanente iscrizione della società nel registro delle imprese, quanto meno fino al
2023, data di cancellazione effettiva, come da documentazione prodotta, e per domandare, di conseguenza, il rigetto dei promossi ricorsi, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano integrale accoglimento.
A bene vedere, infatti, per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n.
160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
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